Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori – definizione di “attività lavorativa nel settore delle costruzioni”.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla “documentazione che il coordinatore per la progettazione o l’esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell’art. 98, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni”.
In particolare l’interpellante ha prodotto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività – svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 – atte ad integrare il requisito in questione.
L’elenco è il seguente:
attività di direttore di cantiere;
attività di capo cantiere;
attività di capo squadra;
attività di direttore dei lavori;
attività di direttore operativo di cantiere;
attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
attività di responsabile dei lavori;
attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti;
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’art. 98, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel citato articolo 98, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.
Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall’articolo 98, comma 1, si ritiene che tutte le attività indicate nell’elenco presentato dall’interpellante, pur non esaustivo, siano coerenti con le finalità normative.
Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dell’art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131
pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it
D. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate
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