PROTOCOLLO D’INTESA tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (UNIONCAMERE)

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala il PROTOCOLLO D’INTESA tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (UNIONCAMERE)<

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PROTOCOLLO D’INTESA tra Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (UNIONCAMERE)<

PROTOCOLLO D’INTESA

tra

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)

e

Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ( UNIONCAMERE)

(di seguito le Parti)

PREMESSO CHE

L’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) è stata instituita con il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

ANPAL svolge funzioni di coordinamento dei servizi per il lavoro, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150;

ANPAL coordina la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui fa parte anche il sistema delle Camere di Commercio ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150;

UNIONCAMERE è un ente pubblico che, ai sensi dell’articolo 7 della legge 580/93 e s.m.i., cura e rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; cura i rapporti con le istituzioni internazionali, nazionali, regionali e con le rappresentanze delle categorie economiche; elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate e, anche per queste finalità, stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli;

le Camere di Commercio gestiscono in forma completamente digitalizzata, attraverso la società consortile “Infocamere”, il Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile;

le Camere di Commercio gesticono il Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro, istituito con l’articolo 1, comma 41, della legge 13 luglio 2015, n.107;

Per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, l’ANPAL e UNIONCAMERE possono stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO CHE

ANPAL ritiene strategico attuare la riforma dei serivizi per il lavoro e di politiche attive, anche mediante un maggiore coinvolgimento del sistema delle Camere di commercio, che è parte integrante della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro;

UNIONCAMERE ritiene prioritario sviluppare i propri interventi per accrescere la produttività delle imprese, favorire l’occupabilità dei lavoratori, orientare le scelte formative e professionali soprattutto dei giovani, incentivare la nascita di nuovi imprenditori adeguatamente formati e ridurre il mismatching tra domanda e offerta di lavoro, sviluppando proficue sinergie con gli altri attori istituzionali che operano a livello nazionale e territoriale nell’ambito delle politiche attive del lavoro, apportando il contributo delle proprie competenze ed esperienze nonché il rapporto diretto con le imprese sul territorio garantito attraverso la rete delle Camere di Commercio;

ANPAL intende mettere a disposizione dell’utenza e degli operatori dei centri per l’impiego, nell’ambito del sistema informativo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, strumenti e funzionalità relativi alle opportunità di lavoro presenti nelle diverse regioni e province autonome, al fine di agevolare l’inserimento e/o il reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro;

UNIONCAMERE, con il sistema camerale, è da anni impegnato sui temi dell’orientamento, del collegamento tra imprese e mercato del lavoro, dell’alternanza scuola lavoro, della formazione per l’autoimpiego e la nascita di startup innovative, femminili e sociali. In particolare, tra le iniziative e attività più rilevanti promosse e attuate da Unioncamere e dal sistema camerale, si segnalano:

la realizzazione, a partire dal 1997 e con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Unione Europea, del “Progetto Excelsior” sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dalle imprese che, attraverso indagini periodiche sui programmi di assunzione delle aziende, offre un quadro permanentemente aggiornato delle tendenze evolutive e delle principali caratteristiche qualitative della domanda di lavoro in Italia, valido per le diverse circoscrizioni territoriali, e articolato per settore economico e dimensioni d’impresa, fornendo indicazioni di estrema utilità per supportare le scelte di programmazione della formazione, dell’orientamento e delle politiche attive del lavoro;

la realizzazione dello “Sportello virtuale per l’orientamento al lavoro e alle professioni” (SVO), basato sulla valorizzazione del patrimonio informativo dell’indagine Excelsior, del Registro delle imprese, delle indagini Istat sulle forze di lavoro e finalizzato a facilitare una scelta consapevole dei percorsi di studio e di lavoro, sia dipendente che autonomo;

la progettazione e realizzazione in partnership con Google del progetto “Crescere in digitale”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del programma “Garanzia Giovani” per diffondere le competenze digitali dei giovani e accelerare la digitalizzazione delle imprese;

la progettazione e realizzazione insieme alle strutture specializzate delle Camere di Commercio sul territorio del progetto “Crescere imprenditori”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del programma “Garanzia Giovani” per supportare e sostenere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità attraverso attività di formazione e accompagnamento all’avvio d’impresa.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa.

Articolo 2 – Finalità

1. Con il presente protocollo d’intesa, ANPAL e UNIONCAMERE intendono promuovere una collaborazione stabile e continuativa tra il sistema delle Camere di Commercio e l’ANPAL, nell’ambito della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, attraverso la condivisione di strategie e azioni per il rafforzamento dei sistemi informativi a supporto delle politiche attive del lavoro, nonché per il raccordo sui territori tra i sistemi imprenditoriali e la rete dei servizi.

2. A tale scopo, le Parti si impegnano a:

progettare e realizzare, nell’ambito del sistema informativo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, applicazioni informatiche finalizzate a fornire agli utenti (tramite interfaccia web di semplice consultazione e di immediata comprensione) e agli operatori dei centri per l’impiego (quali strumenti di lavoro per l’erogazione delle misure di politica attiva), le seguenti funzionalità di carattere informativo, integrate con il portale istituzionale di ANPAL:

sulle opportunità di lavoro dipendente e autonomo nei diversi ambiti territoriali;

per l’individuazione di cluster di imprese ad elevata potenzialità di assunzione, nei diversi ambiti territoriali e per tutti i settori economici;

per l’orientamento formativo e lavorativo, sia con riferimento al lavoro dipendente, sia con riferimento all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità mediante guide personalizzate “on line”.

Articolo 3 – Dati

1. Le applicazioni informatizzate di cui all’articolo 2 saranno basate sui seguenti dati:

fabbisogni professionali delle imprese raccolti attraverso le indagini condotte in maniera sistematica da Unioncamere mediante il “Progetto Excelsior”;

natalità, mortalità e stock delle imprese iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio;

Comunicazioni Obbligatorie, di cui all’articolo 13, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150;

dalle altre informazioni sulle vacancies aziendali nella disponibilità delle Parti, opportunamente normalizzate ed elaborate;

da altri dati statistici, che saranno individuati e resi disponibili di comune accordo tra le Parti, nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 4 – Impegni delle Parti

1. ANPAL e UNIONCAMERE si impegnano a mettere a disposizione, per la realizzazione del progetto, i dati di cui all’articolo 3.

2. ANPAL e UNIONCAMERE restano titolari del trattamento dei dati di propria pertinenza.

3. ANPAL e UNIONCAMERE si impegnano a effettuare il trattamento delle informazioni di cui all’articolo 3, nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e secondo il dettato del Codice italiano delle statistiche ufficiali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2010, n. 240.

4. Le funzionalità informatiche di cui all’articolo 2 saranno realizzate ed aggiornate a cura di UNIONCAMERE ed ANPAL, sulla base di specifici accordi operativi di cui all’articolo 5 del presente protocollo.

5. ANPAL e UNIONCAMERE si impegnano ad organizzare seminari di informazione e formazione, nonchè incontri territoriali rivolti agli operatori istituzionali che operano nel settore delle politiche attive del lavoro, per promuovere il migliore utilizzo delle funzionalità informatiche descritte all’articolo 2 del presente protocollo.

Articolo 5 – Accordi operativi separati

1. ANPAL e UNIONCAMERE concordano che, attraverso separati accordi operativi, potranno essere definite modalità e condizioni attuative di specifiche attività previste dal protocollo. I suddetti accordi operativi potranno, altresì, prevedere il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati, la cui partecipazione si rendesse utile per la più efficace finalizzazione delle attività.

Articolo 6 – Durata

1. Il presente Protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata annuale. L’accordo sarà rinnovato con il consenso tacito delle parti e potrà essere disdetto, previa comunicazione scritta di una delle parti, da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

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