possibilità di usufruire del congedo parentale ad ore per gli studi professionali da un interessante articolo di ConfProfessioni.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala possibilità di usufruire del congedo parentale ad ore per gli studi professionali da un interessante articolo< di ConfProfessioni.

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Da ConfprofessioniLavoro LAVORO – CONGEDO PARENTALE A ORE NEGLI STUDI, ISTRUZIONI PER L’USO 09-09-2016<

In ottemperanza dell’art. 32 del TU a tutela della maternità e della paternità, l’art. 97 Ccnl studi professionali disciplina la possibilità di usufruire del congedo parentale ad ore. La volontà di avvalersi del congedo così articolato deve essere comunicata al datore di lavoro con almeno 2 giorni di preavviso (secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 80/2015), indicando il numero di mesi di congedo parentale da utilizzare, l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la programmazione mensile delle ore di congedo, la quale deve essere concordata con il titolare dello studio. Non sono in ogni caso ammesse richieste che comportino l’effettuazione di una prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a 4 ore.

La domanda di congedo a ore deve essere presentata all’INPS mediante specifica procedura telematica per ogni singolo mese solare. Se necessario, dunque, bisogna presentare una domanda per ogni periodo che ricade in un diverso mese solare. Come chiarito dalla circolare dell’INPS n. 152/2015, nel modulo deve essere indicato il Ccnl di riferimento e il numero di giornate intere di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura prevede infatti che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere.

Per ogni mese di congedo parentale, sono attribuite al dipendente 174 ore, che possono essere cumulate, anche nell’ambito della stessa giornata, con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal Ccnl, ma non con i permessi o riposi disciplinati dal T.U maternità/paternità.

La base per il calcolo dell’indennità da erogare per ogni ora di congedo è costituita dalla retribuzione media oraria, ottenuta dividendo per 170 l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo.

Per quel che concerne la maturazione delle ferie e delle mensilità supplementari nei periodi in cui il dipendente ha goduto dei congedi parentali ad ore, il datore di lavoro dovrà tenere conto del numero di giorni interi effettivi di congedo richiesti dal lavoratore, così come segnalati nella comunicazione inviata all’INPS. Le mensilità nell’ambito delle quali il lavoratore ha prestato un numero di giornate di effettivo servizio, o ad esse equivalenti<[1]< , superiore a 15 danno infatti luogo alla maturazione delle mensilità aggiuntive e delle ferie<[2]<. Sul punto, rileva evidenziare che se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate ai fini del computo, dato che è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.

<[1]< Sono equiparati al servizio effettivo i periodi di assenza retribuita per maternità, malattia, congedo matrimoniale, infortunio, CIG a orario ridotto, contratti di solidarietà etc..

<[2]< Non danno invece luogo alla maturazione delle mensilità supplementari: le assenze ingiustificate, quelle dovute a permessi, congedi ed aspettative non retribuiti (come, ad esempio, il congedo per malattia del figlio di età inferiore a 8 anni di cui all’art. 47 del d.lgs. n. 151/2001, il congedo per eventi particolari di cui all’art. 4 della l. n. 53/2000, l’aspettativa facoltativa per malattia e/o infortunio, fruita al termine del periodo di comporto), scioperi, sospensioni dal lavoro e dalle retribuzioni per motivi disciplinari, i periodi di congedo parentale.

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