Circolare INPS n. 11/2016 del 26/01/2017 Oggetto: Articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Circolare INPS n. 11/2016 del 26/01/2017 Oggetto: Articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. ottava salvaguardia).< Allegato 1<Allegato 2<. 

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Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (ottava salvaguardia)

Data pubblicazione: 26/01/2017

Nella legge 232 del 11 dicembre 2016, pubblicata sul supplemento della Gazzetta Ufficiale 297 di dicembre 2016, sono presenti disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica che rideterminano le risorse finanziarie stanziate ed il limite numerico stabilito per le diverse operazioni di salvaguardia fino ad oggi intervenute, individuando le categorie di lavoratori alle quali continuare ad applicare i requisiti di accesso e le decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, poi modificato, dalla legge 214 del 22 dicembre 2011. Con la Circolare 11 del 26 gennaio 2017< si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni, le tipologie di lavoratori a cui sono rivolte, i criteri di ammissione alla salvaguardia, le modalità ed il termine di presentazione delle istanze di accesso al beneficio e le operazioni di monitoraggio.

Circolare INPS n. 11/2016 del 26/01/2017 Oggetto: Articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. ottava salvaguardia).< Allegato 1<Allegato 2<.

OGGETTO:Articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. ottava salvaguardia).

 

Premessa

Nel supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”

 

Tale legge, all’articolo 1, commi da 214 a 218, reca disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (Allegato n. 1).

 

In particolare, il predetto articolo, dopo aver rideterminato ai commi 212 e 213 le risorse finanziarie stanziate ed il limite numerico stabilito per le diverse operazioni di salvaguardia ad oggi intervenute – risultanti dal monitoraggio e verifica delle precedenti misure di salvaguardia per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa – individua nei successivi commi sia le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso ed il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, sia le modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e le risorse stanziate per la salvaguardia in parola.

 

Ai sensi del comma 218 del medesimo articolo, i benefici della salvaguardia in argomento sono riconosciuti nel limite di 30.700 soggetti, nel rispetto del contingente numerico stabilito dal comma 214 per ciascuna categoria di lavoratori, e nel limite massimo di 137 milioni di euro per l’anno 2017, 305 milioni di euro per l’anno 2018, 368 milioni di euro per l’anno 2019, 333 milioni di euro per l’anno 2020, 261 milioni di euro per l’anno 2021, 171 milioni di euro per l’anno 2022, 72 milioni di euro per l’anno 2023, 21 milioni di euro per l’anno 2024, 9 milioni di euro per l’anno 2025 e 3 milioni di euro per l’anno 2026.

 

Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto riguardanti, tra l’altro, le tipologie di lavoratori, i criteri di ammissione alla salvaguardia, le modalità ed il termine di presentazione delle istanze di accesso al beneficio e le operazioni di monitoraggio.

 

 1.   Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia.

 

Si elencano le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016  ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:

 

Lavoratori di cui all’articolo 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016Criteri di ammissione alla salvaguardia
a)   n. 11.000 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:

– a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011;

 

– ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione, precedente alla data del licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011

 

– cessazione dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014;

– perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile;

– eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità, ai sensi dell’articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell’articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016 per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alla salvaguardia.

 

b) n. 9.200 lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
  • Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011;
  • Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011;
  • Anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
  • Decorrenza della pensione entro il 6.1.2019.

 

c) n. 1.200 lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
  • Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011;
  • Anche se non hanno un contributo volontario  accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011;
  • A condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da  effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013;
  • A condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • Decorrenza della pensione entro il 6.1.2018.

 

d) n. 7.800 lavoratori cessati di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

 

-Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (art. 1, c. 194, lettera b), della legge n. 147 del 2013):

  • in ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di procedura civile;
  • in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

 

-Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (art. 1, c. 194, lettera c), della legge n. 147 del 2013):

  • in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;
  • in applicazione di accordi collettivi di  incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

 

-Lavoratori il cui rapporto di lavoro  sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lettera d), della legge n. 147 del 2013).

 

 

 

  • Anche se hanno svolto, dopo il 30  giugno  2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • Decorrenza della pensione entro il 6.1.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • Decorrenza della pensione entro il 6.1.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • Decorrenza della pensione entro il 6.1.2019.

 

e) n. 700 lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
  • Decorrenza della pensione entro il 6.1.2019.

 

f) n. 800 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
  • Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato;
  • Decorrenza della pensione entro il 6.1.2018.

 

 

2. Particolarità relative ad alcune categorie di lavoratori salvaguardati

 

2.1 Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile (art 1, comma 214, lettera a)

 

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223 o dell’articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:

 

a) a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011:

– da aziende destinatarie di mobilità ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 o di leggi successive (quali ad esempio quelle del settore industria con più di quindici dipendenti, quelle del commercio con più di cinquanta dipendenti, quelle del settore aereo e aeroportuale etc.),

 

ovvero

 

– da aziende del settore edile che hanno operato in cantieri di lavori di pubblica utilità (articolo 11 della legge n. 223 del 1991) o che hanno avviato la procedura di mobilità di cui all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991 dopo che abbiano attuato un programma di trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451);

 

ovvero

 

b) da aziende cessate o interessate dall’attivazione, precedente la data di licenziamento (che non può essere successiva al 31 dicembre 2014), delle vigenti procedure  concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale. In tali casi l’accordo governativo o non governativo può essere stipulato anche successivamente al 31 dicembre 2011, tuttavia, ai fini della procedibilità della domanda di accesso alla salvaguardia, l’interessato dovrà produrre la documentazione attestante la circostanza che la data di avvio della procedura concorsuale precede quella del licenziamento avvenuto entro il 31 dicembre 2014.

 

 

Si precisa che per ”vigenti procedure concorsuali” devono intendersi: il fallimento, il concordato preventivo, la procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  e l’amministrazione straordinaria speciale prevista dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

 

La durata del periodo di fruizione della mobilità e del trattamento speciale edile:

 

– per i lavoratori in mobilità ordinaria è quella prevista dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 223 del 1991, se licenziati entro il 30 dicembre 2014, ovvero, quella ridotta, ai sensi dell’articolo 46, lettera c), della legge n. 92 del 2012, se licenziati il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità dall’1 gennaio 2015;

 

–   per i lavoratori in TSE, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 223 del 1991, è quella espressamente indicata dall’apposito decreto assunto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

 

–   per i lavoratori in TSE ex lege n. 451 del 1994 è di diciotto mesi, incrementata a ventisette mesi se l’ubicazione del luogo di lavoro è nelle aree del Mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

 

I periodi di sospensione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ai sensi l’articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell’articolo 3 del decreto legge n. 229 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro il 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, sono rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alla salvaguardia.

 

Con riferimento ai beneficiari dell’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 223 del 1991, il periodo di fruizione dell’indennità, essendo stabilito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non può essere prolungato ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della legge n. 223 del 1991.

 

I lavoratori di cui al presente punto, ai fini dell’accesso alla salvaguardia, devono perfezionare i requisiti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, ovvero, entro trentasei  mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Tale versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.

 

Come disposto dal comma 215 dell’articolo 1 della legge in esame, per i lavoratori di cui al presente punto, già autorizzati ai versamenti volontari antecedentemente al 1° gennaio 2017 e per i quali siano decorsi i termini di pagamento,  sono riaperti, a domanda, i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o di disoccupazione speciale edile. Si fa presente che tale disposizione  riguarda, in via esclusiva, i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari alla data del 1° gennaio 2017 o che presentano la domanda di prosecuzione volontaria entro il 2 marzo 2017, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola e che perfezionino, anche mediante il versamento della contribuzione volontaria, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Si precisa, altresì, che all’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari, è necessario, prima di consentire il versamento anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione, che sia verificata la possibilità, in capo all’assicurato, di raggiungere il diritto a pensione secondo le regole indicate.

 

2.2 Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave (art. 1, comma 214, lettera e)

 

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

La disposizione in argomento, limita l’accesso al beneficio ai genitori che, nel  corso  dell’anno  2011,  risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (congedo, continuativo  o  frazionato,  non  superiore a due anni) per assistere figli con disabilità grave.

 

3.  Modalità e termine di presentazione delle istanze

 

L’articolo 1, comma 216, della legge in oggetto dispone che i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare, a pena di decadenza, istanza di accesso al beneficio entro il 2 marzo 2017, ovvero, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

 

Il medesimo comma dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

 

Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia per le categorie di lavoratori succitate, si precisa quanto segue.

 

a)  Soggetti che devono presentare istanza all’Inps.

 

I lavoratori di cui all’art. 1, comma 214, lettere a), b) e c) della legge in argomento (soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori volontari), iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro e non oltre il 2 marzo 2017.

La modalità di presentazione delle domande di verifica del diritto a pensione in argomento sono state illustrate con il messaggio n.289 del 20 gennaio 2017.

 

Si precisa che i soggetti in mobilità o trattamento speciale edile, licenziati nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, devono allegare alla domanda la copia dell’accordo stipulato ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991. In assenza dello stesso le domande verranno definite in base alle risultanze degli archivi.

 

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

 

b)  Soggetti che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro.

 

I lavoratori di cui all’art. 1, comma 214, lettera d), e) ed f)  (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell’art. 42, c. 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 2 marzo 2017, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016 a cui si rimanda integralmente (Allegato n. 2).

 

Anche per tali lavoratori è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro, anche all’INPS online, direttamente o per il tramite del patronato.

 

La modalità di presentazione delle domande di verifica del diritto a pensione in argomento sono state illustrate con il messaggio n.193 del 17 gennaio 2017.

 

Si rammenta che la presentazione dell’istanza all’INPS è in aggiunta e non in alternativa, a quella da presentare, comunque, alla Direzione territoriale del lavoro competente.

 

4.  Invio delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia

 

L’inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia di cui alla legge in argomento delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 2 marzo 2017, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.

 

5. Monitoraggio delle domande di pensione

L’articolo 1, comma 216, della legge n. 232 del 2016 dispone che l’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi del beneficio della salvaguardia, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Per la sola categoria di cui all’art. 1, comma 214, lettera  e), della citata legge (genitori in congedo) continua a trovare applicazione il criterio, adottato in occasione delle precedenti salvaguardie, della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità (cfr. messaggio n. 13343 del 2012, punto 2.6.1, messaggio n. 522 del 2013, punto 1.2.2, messaggio n. 8881 del 2014, punto 2.4, circolare n. 50 del 2016, punto 2).

 

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 214 e 218 del medesimo articolo 1, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento.

 

 

6.  Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio

Come più volte precisato in occasione delle precedenti operazioni di salvaguardia, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui alla presente circolare, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.

 

7.  Decorrenza dei trattamenti pensionistici

 

I trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della stessa legge

 

8. Rinvio a precedenti istruzioni

 

Con riferimento alle istruzioni relative a:

  • Commissioni competenti istituite presso le DTL;
  • Sinergie;

si rinvia a quanto precisato da ultimo con messaggio n. 4373 del 2 maggio 2014, e con circolare n. 50 del 2016, per quanto compatibili.

 

9. Punto di consulenza “Sportello Amico”

 

Nel richiedere, da parte di tutte le strutture, una particolare attenzione nei confronti dell’utenza destinataria del beneficio di cui al presente messaggio, si ricorda che, con i messaggi nn. 2196 e 12310 del 2012, sono state fornite le disposizioni in merito all’attivazione e gestione dei punti di consulenza “Sportello Amico”, i quali, come più volte rappresentato, sono rivolti a specifici target di utenza caratterizzata da “particolare fragilità sociale ed economica”.

Ciò posto e richiamando anche i contenuti di cui al messaggio n. 10462 del 2013, si ribadisce la necessità di avvalersi di tali punti di consulenza – sia ordinaria che veloce – per la gestione delle fattispecie in argomento.

 

10. Attività propedeutiche alla verifica del diritto a cura delle Sedi territoriali competenti

 

Per quanto riguarda i comportamenti da adottare qualora pervengano da parte dei soggetti interessati richieste di accesso alla salvaguardia o richieste di appuntamento presso lo Sportello Amico, le Sedi avranno cura di svolgere tutte le attività propedeutiche (es. sistemazione conto assicurativo, ecc.) alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del diritto ai benefici della salvaguardia in argomento.

 

Quanto sopra dovrà essere effettuato in attesa dell’acquisizione delle istanze di accesso al beneficio da parte dell’Inps per le categorie dei soggetti collocati in mobilità o in trattamento speciale edile e dei prosecutori volontari.

 

Analoghi adempimenti, in attesa dell’acquisizione dei provvedimenti di accoglimento da parte delle DTL, dovranno essere effettuati nei confronti dei soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo, con contratto a tempo determinato.

 

11. Caselle di posta elettronica

 

I quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l’applicazione delle disposizioni in oggetto devono essere inoltrati, esclusivamente per il tramite delle strutture regionali, alla casella di posta elettronica, priva di rilevanza esterna salvaguardia30700@inps.it<.

Al riguardo, si fa presente che sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.

 

 

 Il Direttore Generale 
 Gabriella Di Michele 

 

Allegato 1<Allegato 2<.

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