STATUTO

Art. 1. Costituzione

È costituita una libera associazione del personale ispettivo denominata “ISPETTORI DEL LAVORO ASSOCIATI” o in forma abbreviata “I.L.A.”, qui di seguito denominata Associazione, retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. L’Associazione è strutturata su base democratica.

Art. 2. Sede

L’Associazione ha sede legale in Venezia-Mestre alla Via Napoli, 21. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. È in facoltà dell’Associazione istituire sedi locali e periferiche su tutto il territorio nazionale.

Art. 3. Durata

L’Associazione ha durata illimitata ed è apolitica.

Art. 4. Finalità

L’I.L.A. è una Associazione a carattere professionale senza scopo di lucro, che si propone di tutelare gli Associati nell’espletamento delle loro funzioni.

A tal fine l’Associazione opera per:

  • valorizzare il ruolo del personale ispettivo, quale corpo unitario e qualificato cui sono stati affidati compiti di tutela sociale;
  • promuovere il confronto ed il dialogo interno al personale ispettivo, allo scopo di dare voce unitaria alle proprie esigenze di categoria, favorendo ed incoraggiando il dialogo ed il confronto con altri soggetti, istituzionali e non;
  • diffondere e favorire la cultura del lavoro regolare e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Per la realizzazione del fine associativo, l’Associazione può:

  • organizzare e promuovere studi, convegni, seminari, di carattere culturale con particolare riguardo a problemi economico-giuridici e sociali;
  • esercitare attività editoriale a carattere scientifico e divulgativo;
  • costituire un sito internet al fine di promuovere il confronto interno;
  • istituire corsi di qualificazione e specializzazione professionale;
  • svolgere qualsiasi altra attività che si renda opportuna per il raggiungimento delle suddette finalità.

L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, ha facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione e/o di pubblicità e di collaborare con altri Enti ed Associazioni.

Art. 5. Soci

L’Associazione è composta dai Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari e Soci Aderenti.

Sono Soci Fondatori i partecipanti all’atto costitutivo, firmatari dello statuto, in regola con il versamento della quota associativa. Essi sono assimilati, per diritti ed obblighi, ai soci ordinari.

Possono far parte di I.L.A. con la qualifica di “Socio Ordinario” tutti coloro che, avendo versato la quota di iscrizione annuale, appartengono al personale ispettivo operante nell’ambito della tutela del lavoro, legislazione sociale e sicurezza nei luoghi di lavoro appartenenti agli Enti vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dalle Regioni.

All’atto dell’iscrizione tutti gli associati accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno, condividendo gli scopi dell’associazione.

In base alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 ed s.m.i., tutti i dati personali acquisiti saranno soggetti a riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto.

La carica di socio, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, inizia a decorrere dalla data di iscrizione sul libro soci.

Possono far parte di I.L.A. con la qualifica di “Socio Onorario”, tutti coloro che pur non appartenendo al personale ispettivo degli Enti vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dalle Regioni, ancorché pensionati o distaccati presso altri Enti o Istituzioni, si sono prodigati in opere atte al perseguimento delle finalità di cui all’art. 4 del presente Statuto.

Su proposta del Presidente di nomina a Socio Onorario decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo.

Possono far parte di I.L.A. con la qualifica di “Socio Aderente” tutti coloro che, avendo perfezionato anche una sola volta l’iscrizione, appartengono al personale ispettivo degli Enti vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dalle Regioni ancorché pensionati o distaccati presso altri Enti o Istituzioni, nonché delle Regioni a Statuto Speciale.

L’attività dei soci deve essere prestata in forma libera, volontaria e gratuita.

I soci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il perseguimento degli scopi dell’Associazione, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa al tesoriere.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota o il contributo associativo sono intrasferibili.

Art. 6. Diritti e obblighi dei soci

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario.

Tutti i soci si impegnano ad osservare il presente statuto e a dare la loro collaborazione all’associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

I soci Ordinari:

  • hanno diritto ad accedere a tutti i servizi offerti da ILA;
  • hanno diritto di partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  • sono tenuti a versare la quota di adesione, nell’importo determinato dal Consiglio Direttivo, al momento in cui viene accettata la domanda di associazione e, successivamente, alla scadenza di ogni anno solare;
  • hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

I soci Onorari e quelli Aderenti:

  • accedono ai servizi informativi offerti da ILA;
  • non rientrano tra l’elettorato attivo e passivo.

La qualifica di Socio Fondatore, Ordinario, Onorario o Aderente implica l’accettazione incondizionata dello Statuto dell’Associazione.

Art. 7. Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Art. 8. Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e può essere convocata sia in presenza che su piattaforma telematica.

Hanno diritto di parteciparvi tutti i soci ordinari. Qualora inoltre il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, può invitare degli esperti o altre persone come uditori, senza alcun diritto di voto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente, e per il rinnovo delle cariche se in scadenza.

Le decisioni dell’Assemblea sono considerate valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

In caso di impedimento grave del Presidente, l’assemblea può essere presieduta dal vicepresidente o, in subordine, da un membro del consiglio direttivo. In questo ultimo caso la scelta deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti.

Sono compiti dell’Assemblea:

  • discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione del Tesoriere;
  • deliberare sulle direttive per la realizzazione delle finalità sociali, presentate dal Consiglio Direttivo ovvero proporre direttive per la realizzazione delle finalità sociali, anche attraverso l’affidamento di specifici incarichi;
  • approvare e/o respingere le modifiche allo Statuto che devono essere presentate su iniziativa del Presidente o da almeno un terzo dei soci ordinari;
  • eleggere il Presidente ed membri del Consiglio Direttivo ad esso collegati;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

Art. 9. Durata delle cariche

Le cariche elettive hanno tutte durata triennale e sono rieleggibili.

Le sostituzioni di carica effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere dello stesso.

Art. 10. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto da cinque soci ordinari, compreso il Presidente che vi partecipa di diritto.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da adottare per il conseguimento e l’attuazione delle finalità dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

  • fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e l’esecuzione stessa;
  • redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione;
  • decide sugli investimenti patrimoniali;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con terzi;
  • stabilisce e coordina le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
  • assegna e revoca compiti a collaboratori e dipendenti ed emana ogni provvedimento, ivi compresi gli emolumenti, i compensi ed i rimborsi;

Le deliberazioni assunte permangono nella loro efficacia fino ad eventuale nuova deliberazione in materia.

L’incarico di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con cariche sindacali di qualsiasi genere anche se ricoperte fino a due anni prima delle elezioni nonché con il ruolo dirigenziale.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere eletti esclusivamente tra i soci ordinari che abbiano provveduto, negli ultimi due anni consecutivi, al versamento della quota associativa.

Il componente che nel corso del suo mandato non provvede al rinnovo della iscrizione decade dalla carica.

Qualora sia opportuno per la trattazione di specifiche questioni, il Presidente può disporre che ad una o più riunioni del Consiglio partecipino, senza diritto di voto, soci fondatore, ordinari o onorari non membri del medesimo Consiglio.

Art. 11. Il Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione, assicura l’esecuzione delle deliberazioni, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea ed è assistito dal Segretario.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

L’incarico di Presidente è incompatibile con cariche sindacali di qualsiasi genere anche se ricoperte fino a tre anni prima delle elezioni, nonché con il ruolo dirigenziale.

Il Presidente può essere eletto solamente tra i soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa ed iscritto da almeno tre anni consecutivi.

Il Presidente che nel corso del suo mandato non provvede al rinnovo della iscrizione decade dalla carica.

Art. 12. Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, individuato tra i componenti del Consiglio Direttivo, è nominato dal Presidente, che ne può anche disporre la revoca, e sostituisce lo stesso in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 13. Il Segretario

Il Segretario viene nominato dal Presidente, che ne può anche disporre la revoca; redige i verbali relativi alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee dei soci, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell’associazione, provvede al normale funzionamento della struttura associativa.

Il Segretario è responsabile della documentazione dell’Associazione.

La carica di segretario può essere ricoperta anche da un socio fondatore o ordinario non appartenente al Consiglio Direttivo ed in tale caso prenderà parte di diritto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 14. Il Tesoriere

Il Tesoriere effettua i movimenti contabili dell’Associazione e le relative registrazioni, redige e presenta annualmente all’assemblea il bilancio consuntivo, individua i criteri per il rimborso delle spese sostenute dai soci.

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

La carica di Tesoriere può essere ricoperta anche da un socio ordinario non appartenente al Consiglio Direttivo ed in tale caso prenderà parte di diritto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 15. Sedi periferiche

E’ facoltà del Consiglio Direttivo istituire sedi periferiche ritenute utili al perseguimento delle finalità dell’associazione.

Art. 16. Patrimonio e Risorse

Costituiscono patrimonio dell’Associazione le quote associative, i beni mobili e immobili ed ogni altro bene di natura economica ad essa comunque conferiti e inclusi nell’apposito inventario.

Inoltre l’Associazione trae risorse per il suo funzionamento, per lo svolgimento ed il raggiungimento delle proprie finalità da:

  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti e/o Istituzioni pubbliche, di Atenei o Scuole di Formazione riconosciute, Ordini Professionali e strutture organizzative collegate, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell’ambito delle finalità statutarie;
  • contributi dell’Unione Europea e/o di Organismi Internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • erogazioni liberali in genere, dei soci e di terzi;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità statutarie;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  • altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

L’Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione per almeno cinque anni, con l’indicazione dei soggetti eroganti relativa alle risorse economiche enunciate nel presente articolo, nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente, con il parere favorevole del Tesoriere.

 Art. 17. Quota associativa

La quota associativa a carico dei soci è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento della quota associativa non potranno partecipare alle riunioni dell’assemblea. Essi inoltre non potranno essere elettori e non potranno essere eletti alle cariche sociali.

Coloro che non provvedono a regolarizzare il pagamento entro la scadenza prevista dal Consiglio Direttivo decadono dalla qualità di socio ordinario.

Art. 18. Bilancio

Ogni anno viene redatto, a cura del Tesoriere, il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il bilancio consuntivo viene depositato presso la sede legale o amministrativa almeno quindici giorni prima dell’adunanza dell’Assemblea. Nei casi di adunanze in forma telematica il tempo di deposito e di convocazione si riduce a giorni cinque.

Il bilancio consuntivo coincide con l’anno solare.

Art. 19. Dipendenti e collaboratori

Gli aderenti all’Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

Se necessario, l’Associazione può assumere dei dipendenti, stipulando in tal caso contratti di lavoro secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi; può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.

Art. 20. Utili ed avanzi di gestione

È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e/o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

 Art. 21. Modifiche all’atto costitutivo ed allo Statuto

Le proposte di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, possono essere presentate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci ordinari.

Le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dell’Assemblea dei Soci.

Art. 22. Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea dei soci ordinari la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le norme da seguire per le operazioni di liquidazione.

Le relative spese, se non reperibili nei fondi dell’associazione, saranno a carico dei soci ordinari.

Art. 23. Regolamento

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione sarà disciplinato da un apposito regolamento interno che verrà redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 24. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive integrazioni e modifiche.

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