Albo delle Cooperative del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al D.M. 23 giugno 2004 in cui sono presenti tutte le cooperative che risultano regolarmente iscritte all’Albo alla data di consultazione, comprese le cooperative in stato di liquidazione

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala l’Albo delle Cooperative del Ministero dello Sviluppo Economico< di cui al D.M. 23 giugno 2004< in cui sono presenti tutte le cooperative che risultano regolarmente iscritte all’Albo alla data di consultazione, comprese le cooperative in stato di liquidazione.

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Albo delle Cooperative Ministero dello Sviluppo Economico<

In questa sezione è possibile consultare l’Albo delle società cooperative, disciplinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni (DM 23.6.04 Albocoop testo integrato<), in cui sono presenti tutte le cooperative che risultano regolarmente iscritte all’Albo alla data di consultazione, comprese le cooperative in stato di liquidazione.

La fonte dei dati è il Registro delle Imprese gestito da InfoCamere, la società consortile di informatica delle Camere di commercio Italiane. I dati vengono aggiornati con cadenza giornaliera.

La pubblicazione è da considerarsi ancora a carattere sperimentale e comunque l’attendibilità dei dati in essa riportati è assicurata dalla menzionata Società consortileInfoCamere.

E’ possibile scaricare i dati completi in formato csv a questo link<

Oppure è possibile utilizzare i filtri (“FILTRO”)< sottostanti e successivamente “ESPORTA CSV”< per esportare i dati filtrati

D.M. 23 giugno 2004<

Istituzione dell’Albo delle società cooperative, in attuazione dell’art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

(Pubblicato nella G.U. n. 162 del 13 luglio 2004)

Testo integrato con le modifiche di cui al D.M. 6 marzo 2013

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÁ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell’art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione per il 1999 ed in particolare l’art. 31 sugli strumenti di informazione informatica;

Visto l’art. 7, comma 1, lettera n), della legge 3 aprile 2001, n. 142, legge recante «revisione della legislazione in materia cooperativistica»;

Visto l’art. 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, decreto recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative;

Visto l’art. 2512, ultimo comma, del codice civile;

Visto l’art. 223-sexiesdecies, comma 1, disposizioni di attuazione del codice civile e transitorie, a tenore del quale «entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente»;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del presente decreto l’espressione:

«Ministero» indica il Ministero delle attività produttive;

«Direzione generale» indica la Direzione generale per gli enti cooperativi;

«ufficio» indica l’ufficio del Registro delle imprese;

«Camera di commercio» indica la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2.

(Testo modificato dal D.M. 6 marzo 2013)

È istituito l’albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive a cura della Direzione generale.

L’albo si compone di tre sezioni.

Nella prima sezione devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

Nella seconda sezione devono iscriversi le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le società cooperative sono tenute a presentare le domande di iscrizione presso l’albo stesso, con le modalità di cui al successivo art. 3.

Art. 2-bis.

(Articolo aggiunto dal D.M. 6 marzo 2013)

È istituita, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la terza sezione dell’albo, nella quale sono iscritte le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Art. 3.

L’albo è gestito con modalità informatiche e comunque secondo quanto dispone l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Art. 3.

L’albo è gestito con modalità informatiche e comunque secondo quanto dispone l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Art. 4.

(Ultimo comma aggiunto dal D.M. 6 marzo 2013)

La società cooperativa deve presentare la domanda di iscrizione presso l’ufficio delle Camere di commercio dove ha la sede legale.

La domanda di iscrizione firmata dal legale rappresentante deve indicare la sezione – cooperative a mutualità prevalente o cooperative diverse – nella quale la società cooperativa intende iscriversi.

Nella domanda di iscrizione la società cooperativa deve indicare l’appartenenza ad una delle seguenti categorie:

cooperative di produzione e lavoro, cooperative di lavoro agricolo, cooperative sociali, cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento, cooperative edilizie di abitazione, cooperative della pesca, cooperative di consumo, cooperative di dettaglianti, cooperative di trasporto, consorzi cooperativi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, consorzi e cooperative di garanzia e fidi, altre cooperative.

L’iscrizione avviene, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, mediante presentazione all’ufficio del Registro delle imprese della comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Art. 4-bis.

(Articolo aggiunto dal D.M. 6 marzo 2013)

Le società di mutuo soccorso sono iscritte alla sezione dell’albo, di cui all’articolo 2-bis, con la procedura telematica prevista per l’iscrizione al registro delle imprese.

È istituita, a soli fini classificatori informatici, la categoria di iscrizione “società di mutuo soccorso”, in aggiunta a quelle già previste dall’ultimo comma dell’articolo 4.

Art. 5.

Le società cooperative iscritte all’albo che depositano annualmente i propri bilanci all’ufficio saranno tenute ad utilizzare dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modello approvato dal Ministero.

Gli amministratori al momento del deposito del bilancio devono dichiarare che nella società permane la condizione di mutualità prevalente, documentando nella nota integrativa tale condizione ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

La Direzione generale, sulla base della documentazione depositata ogni anno dalla società cooperativa, dell’eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 220/2002 e sulla base delle risultanze delle attività di vigilanza, verifica l’iscrizione dell’ente in una delle due sezioni previste dal precedente art. 2 e in una delle categorie previste dall’art. 4.

Le società cooperative che perdono il requisito della prevalenza sono iscritte a cura della Direzione generale nella sezione delle cooperative prive del requisito predetto; di tale variazione viene data comunicazione alla società cooperativa da parte della Direzione generale.

Art. 6.

L’ufficio riceve la documentazione presentata dalla cooperativa, ne verifica la completezza formale ed entro dieci giorni lavorativi la inoltra alla Direzione generale presso il Ministero. Per i bilanci il termine entro il quale deve avvenire l’inoltro è di trenta giorni dal deposito.

Art. 7.

La Direzione generale per il tramite degli uffici delle Camere di commercio attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione con l’indicazione della sezione di appartenenza.

Il numero di iscrizione viene reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.

Tale numero deve essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.

Art. 8.

Le cooperative aderenti ad uno dei gruppi di cui all’art. 2545-septies del codice civile devono depositare in forma scritta l’accordo di partecipazione presso l’albo tenuto dalla Direzione generale e provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell’art. 2497-bis del codice civile.

Art. 9.

La Direzione generale, prima dell’iscrizione, può invitare a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l’iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, provvedendo alla iscrizione nella sezione delle cooperative prive di tale requisito.

In caso di iscrizione in una sezione o in una categoria diversa, nonché di variazione dell’iscrizione ai sensi del precedente art. 5, comma 4, la cooperativa interessata può richiedere, in forma scritta e motivata, un riesame della richiesta di iscrizione alla Direzione generale la quale, prima di decidere, può sentire la commissione centrale per le cooperative.

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