Decreto Ministero dell’Interno 10 febbraio 2017, Allegato A “Modello informativo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l’attuazione della direttiva 2009/52/CE

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala Decreto Ministero dell’Interno 10 febbraio 2017, Allegato A “Modello informativo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109<, recante l’attuazione della direttiva 2009/52/CE< che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

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Decreto Ministero dell’Interno 10 febbraio 2017, Allegato A “Modello informativo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109<, recante l’attuazione della direttiva 2009/52/CE< che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 10 febbraio 2017 .

Determinazione delle modalità e dei termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE<, che introduce norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recepita con il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109<.

IL MINISTRO DELL’INTERNO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2009/52/CE< che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare l’art. 6, paragrafo 2, ove è previsto che i cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente siano informati sistematicamente e oggettivamente circa i loro diritti prima dell’esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109<, recante l’attuazione della direttiva 2009/52/CE< che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, l’art. 1, comma 3, che prevede che, con decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono determinati le modalità e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all’art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE<;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286<, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394<, recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Ritenuto di dover stabilire le modalità e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all’art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE<;

ADOTTANO

il seguente decreto:

Art. 1.

Diritti del lavoratore straniero assunto illegalmente il cui soggiorno è irregolare

1. Il datore di lavoro è responsabile nei confronti del lavoratore straniero assunto illegalmente il cui soggiorno è irregolare, del pagamento di:

a) ogni retribuzione arretrata; il livello di remunerazione concordato è pari alle retribuzioni dovute in base ai contratti collettivi nazionali riferibili all’attività svolta per il livello e le mansioni indicate, che non devono essere, comunque, inferiori all’importo mensile previsto per l’assegno sociale per rapporti di lavoro domestico e non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere rivalutate annualmente dall’INPS, ai sensi della legge 7 dicembre 1989, n. 389<, per altri rapporti di lavoro;

b) un importo pari alle imposte e ai contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare in caso di assunzione legale del cittadino straniero, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative.

Art. 2.

Istituzione del modello informativo

1. Per garantire ai lavoratori stranieri assunti illegalmente il cui soggiorno è irregolare le informazioni di cui all’art. 1, lettere a) e b) e le informazioni sulle modalità con le quali far valere i diritti di cui all’art. 1, lett. a) , e presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro, è istituito il modello di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il modello di cui al comma 1 riporta oltre alle informazioni indicate nell’art. 1 e nel comma 1, del presente articolo, anche l’ufficio o ente che ha curato la notifica allo straniero, il luogo e la data in cui è stato notificato, nonché la firma dello straniero interessato.

3. Il modello di cui al comma 1 è notificato dall’Ufficio o Ente che opera il rintraccio dello straniero ed è consegnato in copia all’interessato e alla Questura competente, ai fi ni dell’adozione del provvedimento di rimpatrio.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del medesimo decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2017

Il Ministro dell’interno MINNITI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali POLETTI

Il Ministro dell’economia e delle finanze PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2017

Interno, foglio n. 778

 

Allegato A

Intestazione dell’ufficio1

Modello informativo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109<, recante l’attuazione della direttiva 2009/52/CE< che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Si informa il Sig./la Sig.ra ___________________________________________________________________

cognome nome

nato/a il _________________________ a _____________________________________________________

_______________________________________ cittadinanza ______________________________________

– che, nel caso sia stato/a assunto/a illegalmente, il datore di lavoro è responsabile del pagamento di:

a) ogni retribuzione arretrata; il livello di remunerazione concordato è pari alle retribuzioni dovute in base ai contratti collettivi nazionali riferibili all’attività svolta per il livello e le mansioni indicate, che non devono essere, comunque, inferiori all’importo mensile previsto per l’assegno sociale per rapporti di lavoro domestico e non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere rivalutate annualmente dall’INPS, ai sensi della legge 7 dicembre 1989, n. 389<, per altri rapporti di lavoro;

b) un importo pari a tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

– che, al fine di far valere i suoi diritti, ha facoltà di:

a) conferire mandato ad un avvocato;

b) rivolgersi alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali e dei patronati;

c) formulare richiesta di intervento alla Direzione territoriale del lavoro;

– che ha facoltà di presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro che lo ha assunto illegalmente, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Il presente modulo è consegnato, in copia, all’interessato/a e all’Ufficio Immigrazione della Questura competente per le attività di eventuale rimpatrio.

Luogo e data                                                                                      Firma dell’interessato3

 

1 Deve essere specificato l’Ufficio o l’Ente che cura la notifica del modello informativo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109<; il presente modello deve essere notificato dal personale dell’Ufficio o Ente che ha curato il rintraccio dello straniero, sia esso dipendente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ad esempio, il personale impiegato nelle attività ispettive dipendente dal’Ispettorato nazionale del lavoro<), dalle Forze di polizia ovvero da altri Enti (quali, ad esempio, il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera, la polizia locale, …).

2 Deve essere indicato il luogo e la data (giorno, mese, anno) in cui viene notificato il modulo.

3 Deve essere specificato se l’interessato/a si rifiuta di firmare.

17A02790

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