INTERPELLO N. 15/2015 del 29/12/2015 – La formazione del RSPP – validità di un aggiornamento tardivo
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – La formazione del RSPP – validità di un aggiornamento tardivo
La Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “all’aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006”. In particolare l’istante chiede di sapere “se, relativamente ai corsi di aggiornamento per RSPP nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell’intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l’annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea ad esercitare la funzione di RSPP per il solo periodo di inadempienza”.
Al riguardo va premesso che l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “[…]. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione […]. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni”.
L’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 disciplina i corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni di responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione.
Inoltre l’Accordo Stato-Regioni del 05/10/2006 fornisce le linee guida interpretative dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, al punto 2.6, stabilisce che “il riconoscimento dell’esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A4 e A5, del presente accordo”. Il punto 2.3 dell’Accordo Stato-Regioni del 5/10/2006 stabilisce che “in coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d’aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, di cui al successivo punto 3.[…]”.
L’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, Allegato A, paragrafo “La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, specifica quanto segue “si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso”.
In analogia a quanto precisato nel citato Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14/02/2008, ha comportato l’impossibilità, da parte del RSPP o dell’ASPP, di poter esercitare i propri compiti solo fino all’avvenuto completamento del 20% delle ore previste.
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 45 del 23.02.2006
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131
pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it
D. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate
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