IL MINISTRO DELL’INTERNO
di concerto con
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica
Visto l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto l’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto l’articolo 6, comma 1, lettere v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l’istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto l’articolo 27, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che l’attività della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale dipendente comunque incaricato delle funzioni e dei compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica e di protezione civile, si esplica in strutture, anche mobili, funzionali al servizio espletato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 luglio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Edifici, strutture e mezzi
- Nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:
- a) la tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa;
- b) la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi essenziali;
- c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate, ovvero trattenute, nei casi previsti dalla legge, in una struttura dell’Amministrazione;
- d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati personali.
- L’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, non può comportare, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, l’eliminazione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari, né l’omissione o il ritardo delle attività di cui all’articolo 328, primo comma, del codice penale.
L’Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l’esodo, adeguatamente segnalati, e verificare periodicamente l’innocuità dei sistemi di controllo e difesa.
- Fatto salvo il dovere di intervento degli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, il predetto personale deve adottare le misure di sicurezza e di protezione anche individuale predisposte per lo specifico impiego.
- Fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base di speciali capitolati d’opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti, quali i poligoni di tiro, i laboratori di analisi, ricerche e collaudi, le palestre e le installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, individuali e di reparto, ed i mezzi operativi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni che li riguardano, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale tecnico dell’Amministrazione dell’interno, in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.
- Le disposizioni del presente articolo e quelle delle norme o capitolati richiamati al comma 4 si osservano anche, in quanto compatibili con i rispettivi compiti ed ordinamenti, e salvo che sia diversamente disposto sulla base degli ordinamenti che li riguardano, per le strutture, le sedi e i mezzi di servizio degli altri organi, anche privati, aventi compiti diretti o ausiliari in materia di sicurezza pubblica.
Art. 2.
Funzioni di medico competente
- Nell’ambito delle attività e dei luoghi di cui all’articolo 1, comma 1, e comunque nelle aree individuate a norma dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti richiesti dai decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, e 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, che possono avvalersi dei medici della medesima Amministrazione o Corpo che abbiano svolto per almeno quattro anni attività di medico nel settore del lavoro nell’ambito del Ministero dell’interno, designati a livello centrale e provinciale.
- Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti medicoclinici relativi all’attività di sorveglianza sia richiesta una specializzazione di cui il personale indicato al comma 1 non sia in possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione, da medici aventi la specializzazione richiesta.
Analogamente si provvede negli altri casi in cui non é possibile far fronte alle esigenze con i medici dell’Amministrazione o del Corpo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 giugno 1999
Il Ministro dell’interno Russo Jervolino
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bassolino
Il Ministro della sanità Bindi
Il Ministro per la funzione pubblica Piazza
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999
Registro n. 3 Interno, foglio n. 69
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131
pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it
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