INTERPELLO N. 9/2014 del 13/03/2014 – Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni.

INTERPELLO N. 9/2014 del 13/03/2014 – Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni.

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo va premesso che l’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che – in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie – sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.

Il suddetto registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1958 (come modificato dal DM 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’ASL competente per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro.

La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.

 

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131

pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

D. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

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