Circolare Inail n. 29 dell’11 luglio 2018 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione a cura delle Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato.

Circolare Inail n. 29 dell’11 luglio 2018 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione a cura delle Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato.

[…] Si comunica che, a decorrere dal 12 luglio 2018, anche le Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato, hanno l’obbligo di comunicare i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza tramite l’accesso al servizio telematico “Dichiarazione RLS” che diverrà, pertanto, l’unica modalità possibile per effettuare le comunicazioni in argomento.
Sono ricompresi in tale obbligo, sulla base del parere emesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 giugno 2017, anche le Amministrazioni e gli Istituti contemplati ai commi 2 e 3 bis dell’art. 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Dall’invio telematico tramite la procedura on line “Dichiarazione RLS” sono escluse le Ambasciate e i Consolati italiani che operano all’estero per i quali la comunicazione va effettuata tramite Pec alla Direzione territoriale dell’Inail di Roma centro al seguente indirizzo: romacentro@postacert.inail.it, utilizzando lo specifico “modello” (Mod. RLS PA-estero) scaricabile dal portale dell’Istituto.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) procederà a inoltrare la comunicazione in argomento secondo le indicazioni fornite nel paragrafo “Istruzioni Operative”. […]

Circolare n. 29/2018 dell’11/07/2018 Oggetto Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione a cura delle Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato.

Quadro normativo

Decreto legislativo 9 agosto 2008 n. 81 e successive modificazioni: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Articolo 18, comma 1, lett. aa): “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”. Articolo 47,“Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. Articolo 55, comma 5, lett. l): “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”.

Circolare 12 marzo 2009, n. 11: “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi”.

Circolare 21 maggio 2009, n. 26: “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi. Chiarimenti e nuove istruzioni”.

Circolare 25 agosto 2009, n. 43: “Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all’art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo 81/2008”.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 recante disposizioni in materia di “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”.

Circolare 27 giugno 2013, n. 34: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese – programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione”.

Circolare 10 febbraio 2014, n. 11: “Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Denuncia nominativa soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani. Dismissione fax”.

Decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183: “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

PREMESSA

L’art. 18, lettera aa) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni stabilisce che il datore di lavoro e il dirigente hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, nonché per loro tramite, al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8 del decreto in esame, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato un RLS diverso da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

COMUNICAZIONE NOMINATIVI DEI RLS

Si comunica che, a decorrere dal 12 luglio 2018, anche le Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato (Art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, decreto ministeriale 10 ottobre 1985 e circolare Inail 1 aprile 1987, n. 20), hanno l’obbligo di comunicare i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza tramite l’accesso al servizio telematico “Dichiarazione RLS” che diverrà, pertanto, l’unica modalità possibile per effettuare le comunicazioni in argomento.

Sono ricompresi in tale obbligo, sulla base del parere emesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 giugno 2017, anche le Amministrazioni e gli Istituti contemplati ai commi 2 e 3 bis dell’art. 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Dall’invio telematico tramite la procedura on line “Dichiarazione RLS” sono escluse le Ambasciate e i Consolati italiani che operano all’estero per i quali la comunicazione va effettuata tramite Pec alla Direzione territoriale dell’Inail di Roma centro al seguente indirizzo: romacentro@postacert.inail.it, utilizzando lo specifico “modello” (Mod. RLS PA-estero) scaricabile dal portale dell’Istituto (Scaricabile da www.inail.it – Atti e Documenti – Moduli e Modelli – Prevenzione – Comunicazione nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – Modulo comunicazione RLS – Ambasciate e consolati).

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) procederà a inoltrare la comunicazione in argomento secondo le indicazioni fornite nel paragrafo “Istruzioni Operative”.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Al fine di effettuare la comunicazione del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i datori di lavoro delle Amministrazioni statali destinatarie della presente circolare, già in possesso delle credenziali di accesso rilasciate in occasione dell’obbligo normativo (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011) previsto per l’invio delle denunce di infortunio e di malattia professionale (Circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34, co. 1 lett. c) ) saranno abilitati ad accedere con le stesse credenziali al servizio “Dichiarazione RLS”, disponibile sul portale dell’Istituto, secondo le istruzioni fornite nella Guida applicativa dichiarazione RLS gestione conto Stato (Scaricabile da www.inail.it – Accedi ai Servizi on line – Manuali operativi – Guida applicativa Dichiarazione RLS gestione conto Stato).

L’utente profilato come “Datore di lavoro struttura PA in gestione conto Stato” può inserire i dati del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per ogni Struttura in cui risulti abilitato come datore di lavoro.

Il sistema infatti dopo la selezione del servizio “Dichiarazione RLS” presenta a ogni datore di lavoro i dati dell’Amministrazione statale e della Struttura di riferimento già precompilati.

Nel caso di datori di lavoro abilitati per più strutture, l’utente, prima di accedere al predetto servizio, deve selezionare nella pagina di multiprofilo la struttura per la quale vuole procedere.

Terminato l’inserimento ed effettuato l’invio da parte del datore di lavoro, la procedura registra in archivio i dati comunicati e rilascia la stampa dell’avvenuta comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Sarà cura delle Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in gestione per conto dello Stato, che non abbiano richiesto all’Istituto, in via preventiva, le suindicate credenziali di accesso, compilare l’apposita modulistica6 e trasmetterla alla Direzione centrale rapporto assicurativo, all’indirizzo di posta dcra@postacert.inail.it.

È escluso dall’obbligo di richiesta delle credenziali di accesso all’Istituto, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che può procedere all’inoltro della comunicazione del nominativo RLS in cooperazione applicativa tramite una nuova area funzionale SIDI dedicata alle istituzioni scolastiche e agli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica per la compilazione e l’invio, in modalità on line, dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

ASSISTENZA AGLI UTENTI

Per l’assistenza nell’utilizzo dei servizi online e per approfondimenti normativo procedurali è a disposizione degli utenti, nella sezione “SUPPORTO” del portale www.inail.it, il servizio “Inail risponde”.

È inoltre possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 al Contact Center Inail al numero 06.6001, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

  1. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate

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