INTERPELLO N. 20/2014 del 06/10/2014 – Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori

INTERPELLO N. 20/2014 del 06/10/2014 – Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori.

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l’istante chiede di sapere “[…] se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l’elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto)”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al quesito posto, occorre rilevare che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.

Tanto premesso, come espressamente previsto dall’art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l’eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70.

PRECISAZIONI ALL’INTERPELLO N. 20/2014 del 31/12/2014 – Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Precisazioni.

A seguito della risposta all’interpello sicurezza n. 20/2014 relativo alla corretta interpretazione dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ha ritenuto di precisare quanto segue in merito alle “rappresentanze sindacali aziendali”.

Si precisa che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento, che attualmente trova attuazione in numerosi accordi interconfederali nazionali che regolano la rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, come espressamente previsto dall’art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l’eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell’azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, in una delle diverse forme suddette.

 

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131

pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

  1. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate

 

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

 

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