LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977 Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti.

LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977 Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti.

Vigente al: 30-7-2018

CAMPO DI APPLICAZIONE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

((1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ”minori”, che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.

  1. Ai fini della presente legge si intende per:
  2. a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico;
  3. b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico;
  4. c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
  5. d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro)).

Art. 2.

((1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

  1. a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
  2. b) prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;
  3. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente legge.
  4. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale)).

REQUISITI DI ETÀ E DI ISTRUZIONE

Art. 3.

((1. L’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti)).

Art. 4.

  1. è vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.
  2. La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l’impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. ((5))
  3. Al rilascio dell’autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il decreto 27 aprile 2006, n. 218 ha disposto (con l’art. 4, comma 2) che “Fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 3, le autorizzazioni di cui all’articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni per l’impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi e radiofonici sono revocate di diritto in caso di accertata violazione del presente regolamento ai danni del minore autorizzato”.

Art. 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345 ((3))

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 ha disposto (con l’art. 16) che “fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell’articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonché del comma 2, lettera a), limitatamente all’abrogazione dell’articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera c)”.

Art. 6.

((1. è vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’Allegato I. ((3))

  1. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell’Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell’apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. ((3))
  2. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l’attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell’azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
  3. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
  4. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l’obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell’udito e una adeguata formazione all’uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.
  5. L’Allegato I è adeguato al progresso tecnico e all’evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità.))

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 ha disposto (con l’art. 16) che “fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 dell’articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonché del comma 2, lettera a), limitatamente all’abrogazione dell’articolo 5 della legge n. 977 del 1967, e della lettera c)”.

Art. 7.

((1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:

  1. a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;
  2. b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
  3. c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
  4. d) movimentazione manuale dei carichi;
  5. e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
  6. f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale del lavoro;
  7. g) situazione della formazione e dell’informazione dei minori.
  8. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale)).

VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA

Art. 8.

  1. I bambini nei casi di cui all’articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
  2. L’idoneità dei minori indicati al comma 1 all’attività lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
  3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.
  4. L’esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.
  5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all’articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.
  6. Il giudizio sull’idoneità o sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.
  7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
  8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.
  9. Il controllo sanitario di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel.

In tale caso il controllo sanitario ha periodicità almeno biennale.

  1. In deroga all’articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all’anno.

((6))

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazione dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l’art. 42, comma 1, lettera b)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, è abrogata, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, la disposizione concernente l’obbligo del certificato di idoneità per l’assunzione di cui al presente articolo.

Art. 9.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))

Art. 10.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))

Art. 11.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))

Art. 12.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))

Art. 13.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI

Art. 14.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))

LAVORO NOTTURNO

Art. 15.

((1. è vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall’articolo 17.

  1. Con il termine ”notte” si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata)).

Art. 16.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345))

Art. 17.

((1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attività di cui all’articolo 4, comma 2, può protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

  1. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell’azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro)).

ORARIO DI LAVORO
Art. 18.

Per i ((bambini)), liberi da obblighi scolastici, l’orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

Per gli adolescenti l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Art. 19.

((. . . )) gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

((. . . )) gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentite dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei ((bambini)) e degli adolescenti può essere autorizzata dall'((Direzione provinciale del lavoro)).

RIPOSI INTERMEDI
Art. 20.

L’orario di lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza Qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un’ora almeno.

I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz’ora.

La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dalla ((Direzione provinciale del lavoro)),sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.

La ((Direzione provinciale del lavoro)) può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti durante i riposi intermedi.

Art. 21.

In deroga a quanto disposto dall’articolo 20, la ((Direzione provinciale del lavoro)) può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

RIPOSO SETTIMANALE

Art. 22.

Il riposo domenicale e settimanale dei minori e disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.

((Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica)).

FERIE ANNUALI

Art. 23.

I ((bambini)) e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età.

I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie.

TUTELA PREVIDENZIALE

Art. 24.

I ((bambini)) di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull’età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste  dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali  obbligatorie.

Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l’importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI FANCIULLI

Art. 25.

I ((bambini)) di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai ((bambini)) stessi un’adeguata formazione professionale.

Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i ((bambini)) che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un’occupazione, a frequentare detti corsi.

SANZIONI

Art. 26.

((1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, è punita con l’arresto fino a sei mesi.

  1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a lire dieci milioni.
  2. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
  3. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall’articolo 4, comma 2, senza l’autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
  4. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3, senza l’autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.
  5. Le sanzioni previste per l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l’avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.
  6. L’autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l’ordinanza ingiunzione è la direzione provinciale del lavoro.
  7. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.

758)).(2)

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D. Lgs 9 settembre 1994, n. 566 ha disposto (con l’ art. 1, comma 2) che “Per le violazioni di cui agli articoli 19, 20 e 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sanzionate ai sensi dell’art. 26 della medesima legge, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

DISPOSIZIONI. FINALI

Art. 27.

Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325, nonché le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti.

è abrogata altresì ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 28.

Fino all’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all’articolo 6, mentre per le attività industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attività la valutazione della pericolosità, faticosità e gravosità dei lavori è rimessa temporaneamente alla ((Direzione provinciale del lavoro)).

Art. 29.

La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l’Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT  MORO – BOSCO – REALE – GUI – RESTIVO – ANDREOTTI – BO – MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Allegato I.

  1. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:
  2. Agenti fisici:
  3. a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
  4. b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.

((2. Agenti biologici:

  1. a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell’articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.))

((3. Agenti chimici:

  1. a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:

– tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);

– corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);

– gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);

– aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);

– liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);

– esplosivi, categoria “esplosivo instabile”, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);

– sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);

– perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);

– tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);

– tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);

– sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);

– sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);

– cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);

– mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);

– tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

  1. b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  2. c) piombo e composti;
  3. d) amianto.))
  4. Processi e lavori:

((1) Processi e lavori di cui all’allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.))

2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.

4) Lavori di mattatoio.

5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.

7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.

8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall’art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

11) Lavorazioni nelle fonderie.

12) Processi elettrolitici.

13) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 262

14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

15) Produzione e lavorazione dello zolfo.

16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.

17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

19) Lavorazione dei tabacchi.

20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

21) Produzione di calce ventilata.

22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.

24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

25) Lavori nei magazzini frigoriferi.

26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.

27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall’articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.

28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.

30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.

32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.

33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.

35) Produzione di polveri metalliche.

36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

37) Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

INTERPELLO N. 1/2013 del 02/05/2013 – Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne.

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi.

La FEDERCASSE (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla “corretta interpretazione della norma di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento all’obbligo di effettuare la visita medica preventiva nei confronti dei soggetti minori di età, i quali, in veste di partecipanti ai corsi di istruzione/formazione scolastica (stage), siano coinvolti in momenti di alternanza scuola lavoro ovvero effettuino un periodo di tirocinio formativo e di orientamento presso le banche”.

In particolare la FEDERCASSE chiede “se una banca che impegni in stage o tirocini formativi, i soggetti minori di età sia tenuta a sottoporre tali soggetti a visita medica preventiva ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008”

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito “se agli allievi che seguono corsi di formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici e fisici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali – dato che ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. a), del D.lgs. 09/04/2008 n. 81, limitatamente ai periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alla strumentazione o ai laboratori in questione, sono equiparati ai lavoratori – sia applicabile la normativa sul lavoro minorile (L. 977/67) in particolar modo l’art. 8”.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha avanzato ulteriore istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito “se, anche alla luce del D.Lgs. n. 81/2008, lo stagista minorenne deve essere sottoposto a visita medica preventiva, premesso che: ai sensi e per gli effetti della L. n. 977/1967 (come modificata dai D.Lgs. n. 345/1999 e n. 262/2000), lo studente minorenne di un istituto scolastico in nessun caso acquista la qualifica giuridica di “lavoratore minore”, tant’è che nel campo di applicazione di tale normativa rientrano esclusivamente “i minori di diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti”; contemplandosi, quindi, tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali dell’apprendistato, il lavoro a domicilio, etc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand’anche partecipanti a stage formativi presso imprese terze rispetto all’Istituto scolastico”.

Riguardo agli interpelli posti questa Commissione ritiene di formulare un’unica risposta in considerazione della circostanza che le questioni poste hanno caratteristiche analoghe.

Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, rappresenta una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro, attraverso una formazione e un addestramento pratico direttamente in azienda.

Il rapporto, regolato da un’apposita convenzione, coinvolge tre soggetti:

– soggetto promotore che procede all’attivazione dello stage;

– tirocinante che, di fatto, è il soggetto beneficiario dell’esperienza di stage;

– azienda ospitante.

La L. 977/67 si applica ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale (come ad esempio, l’apprendistato e il lavoro a domicilio).

Ai sensi dell’art 8 della L. 977/67, gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga riconosciuta, mediante una visita medica preassuntiva, l’idoneità degli stessi all’attività lavorativa cui saranno adibiti. Tale idoneità deve essere accertata, in seguito, con visite periodiche da effettuare almeno una volta l’anno.

I minori che sono inidonei a un determinato lavoro non possono esser ulteriormente adibiti allo stesso.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

L’equiparazione fatta dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, tra i soggetti anzidetti e i lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa, ha valenza solo ed unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, misure che devono pertanto essere attuate anche nei confronti di coloro che sono equiparati ai lavoratori.

Al riguardo si osserva che, a norma dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione. Da quanto richiamato si evince che l’obbligatorietà della visita di cui all’art. 8 della legge 977/1967 vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per “l’adolescente stagista” e “lo studente minorenne” che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131

pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

  1. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate

 

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