INTERPELLO N. 15/2016 del 20.05.2016 (art. 9 D. Lgs. 124/2004) D.Lgs. n. 81/2015 – contratto a tempo determinato – attività stagionali.

INTERPELLO N. 15/2016 del 20.05.2016 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – D.Lgs. n. 81/2015 – contratto a tempo determinato – attività stagionali.

Prot. 37/0010244

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004D.Lgs. n. 81/2015 – contratto a tempo determinato – attività stagionali.

L’Associazione Nazionale Vettori e Operatori del trasporto aereo ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e ss., D.Lgs. n. 81/2015 concernenti la disciplina del lavoro a tempo determinato.

In particolare, l’istante chiede chiarimenti in ordine all’art. 21, comma 2 nella parte in cui la norma sancisce la non applicazione del regime degli intervalli tra un contratto a tempo determinato e la stipulazione del successivo, nelle ipotesi in cui si tratti “di lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi”.

L’interpellante pone, altresì, analoga questione con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 19, comma 2 e 23, comma 2, laddove queste ultime stabiliscono rispettivamente la non applicazione del limite dei 36 mesi e dei limiti quantitativi di ricorso al contratto a tempo determinato nelle ipotesi di svolgimento di attività stagionali ex art. 21, comma 2.

Sul punto, l’interpellante pone l’ulteriore quesito inerente la non computabilità dei periodi di lavoro prestati per lo svolgimento delle attività stagionali ai fini della determinazione del limite di durata massima del termine di 36 mesi o dell’eventuale diverso termine già fissato dai contratti collettivi ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368/2001.

Infine, l’istante chiede se i limiti percentuali per l’attivazione dei contratti a termine ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 368/2001 possano sommarsi ai limiti percentuali previsti dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, fino all’abrogazione del citato articolo 2 prevista dall’art. 55 del Decreto n. 81 con decorrenza 1° gennaio 2017.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue.

Occorre premettere, in termini generali, come il D.Lgs. n. 81/2015, in coerenza con i principi della legge delega, ha provveduto a riformulare in un testo organico le discipline delle diverse tipologie contrattuali, confermando sostanzialmente le regole previgenti

Con specifico riferimento alla disciplina del contratto a tempo determinato e al quesito posto va osservato che gli artt. 5, comma 3 e 4 ter, D.Lgs. n. 368, ai fini della individuazione delle attività stagionali, rinviavano al D.P.R. n. 1525/1963 nonché alle previsioni contenute nella contrattazione collettiva.

La diposizione di cui all’art. 5, comma 3, stabiliva infatti che risultavano esclusi dall’applicazione del regime degli intervalli i “lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter, nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Il comma 4 ter, a sua volta, escludeva l’applicazione del limite massimo dei 36 mesi per i lavoratori a tempo determinato impiegati nell’ambito “delle attività stagionali, definite dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

Si sottolinea altresì che, ai sensi della previgente disciplina di cui all’art. 10, comma 7, lett. b), del D.Lgs. n. 368/2001, risultavano esenti dai limiti quantitativi di utilizzo fissati dalla contrattazione collettiva le assunzioni a tempo determinato effettuate per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963 e successive modificazioni.

In proposito questo Ministero, con circolare n. 18/2014, aveva peraltro chiarito che “…quanto alle ragioni di “stagionalità” che possono determinare l’esclusione dal computo del lavoratore a termine si evidenzia che – ferme restando le ipotesi già elencate nel D.P.R. n. 1525/1963 – ulteriori ipotesi possono essere rintracciate nell’ambito del contratto collettivo applicato, anche aziendale (il Legislatore rinvia infatti al citato D.P.R., ma non in via esclusiva)”.

Ciò premesso, a fronte dell’illustrato quadro regolatorio, si evidenzia come il Legislatore del 2015 abbia previsto, all’art. 21, comma 2, che il regime degli intervalli non trova applicazione “nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi”, salva l’applicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 1525/1963 nelle more dell’adozione del decreto ministeriale.

La suddetta disposizione viene, inoltre, richiamata all’art. 19, comma 2, e 23, comma 2, al fine di individuare le ipotesi per le quali non operano rispettivamente il limite massimo dei 36 mesi nonché i limiti quantitativi di ricorso al contratto a termine.

Dal confronto delle disposizioni normative richiamate emerge come l’attuale quadro regolatorio continui a demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere altre ipotesi, ulteriori rispetto a quelle già indicate come stagionali dal D.P.R. n. 1525/1963 – da individuare a norma dell’emanando decreto ministeriale – per le quali non operano i limiti di cui all’art. 19 comma 2, 21 comma 2 e 23, comma 2.

In altri termini, il rinvio medio tempore al D.P.R. n. 1525/1963 avviene in “sostituzione” dell’emanando decreto ministeriale e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva alla quale, così come in passato, è demandata la possibilità di “integrare” il quadro normativo.

Nell’ambito di tali ulteriori ipotesi si ritiene possibile annoverare, in ragione dell’ampio rinvio contenuto alla contrattazione collettiva, anche quelle attività già indicate come stagionali nei contratti collettivi stipulati sotto la vigenza del D.Lgs. n. 368/2001, in continuità con il previgente quadro normativo.

In risposta al secondo quesito posto, va altresì chiarito che in base alla formulazione letterale dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 appare corretto ritenere che i contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali costituiscano una eccezione al limite di durata massima stabilito ex lege o, in alternativa, dalla contrattazione collettiva. Ne consegue, quindi, che eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono alla determinazione del limite di durata massima di cui all’art. 19, comma 1, che opera invece per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale

Infine, con riferimento all’ultimo quesito posto, si ritiene che la disciplina contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n. 368/2001 introduca limiti percentuali ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale, evidentemente giustificati dalla specificità del settore e dalle esigenze ad esso connesse; del resto in tal senso depone la stessa rubrica della disposizione (“Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aereoportuali”).

Tale considerazione, va ribadita altresì nel contesto del Decreto 81/2015, laddove proprio la prevista abrogazione “differita” della norma speciale, conferma l’interpretazione secondo cui la stessa disciplina ipotesi aggiuntive rispetto a quelle regolate in via generale dall’art. 23, comma 1 del Decreto.

 

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.110 del 12-5-2004 ) note: Entrata in vigore del decreto: 27-05-2004

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095) (GU n.144 del 24-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 34 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2015

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES. (GU n.235 del 9-10-2001 ) note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1525 Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all’art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. (GU n.307 del 26-11-1963 )

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Divisione V Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4068

pec: dgrapportilavoro.div5@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportiavorodiv5@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

 

Altre notizie utili su Sito ILA – Ispettori del lavoro Associati, Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati, Pagina Linkedin ILA Ispettori del lavoro Associati, Canale Telegram ILA Ispettori del Lavoro Associati; ILA Profilo Google+; ILA Community Google+; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Twitter; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Tumblr; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Reddit; ILA Ispettori del Lavoro Associati su Flipboard

Ispettori del lavoro Associati

Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati

Normativa Portale Cliclavoro

Contratti Cliclavoro

Ispettorato nazionale del lavoro

Gazzetta Ufficiale

Sito Corte Costituzionale

Archivio delle Sentenze della Corte di Cassazione

Relazioni e Documenti della Corte di Cassazione

Sentenze Consiglio di Stato

InfoCuria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia

Normativa Europea

Eur Lex

Garante della Privacy

Sito Ufficiale Unione Europea

Commissione europea, Salute e sicurezza sul lavoro

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU OSHA)

Distacco UE

Agenzia delle Entrate, Circolari

Circolari Ministero delle Finanze

UNADIS MLPS

URP On Line MLPS

Ministero dello Sviluppo Economico

ANPAL

ANPAL Archivio Normativo

ILA ONLINE sito archeologico

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa

CCNL Funzioni Centrali

Relazione Corte dei Conti su Prot. Intesa MLPS, INPS, INAIL, AdE

MLPS – INL Trasparenza incarichi

INL Atti Generali, Trasparenza

FileCloudMlps

Portale NDR Ministero della Giustizia

Documentazione INL

Messaggi INPS; Circolari INPS;

Circolari Inail

Normativa Ministero del Lavoro

INL Normativa, INL Interpelli

Interpelli Ministero del Lavoro

Ministero del Lavoro Sito Archeologico; Normativa

MLPS Sito Archeologico Sicurezza sul lavoro

MLPS Sito Archeologico Interpelli Sicurezza

MLPS Sito Interpelli

MLPS Sito Archeologico Interpelli art. 9, D. Lgs. 124/2004

MLPS Pubblicità Legale

Dipartimento Pari Opportunità

Portale Ispettorato nazionale del lavoro INL

Orientamenti Ispettivi: Circolari e pareri 2018; Circolari e Pareri INL 2017, Pareri INL 2016, Pareri INL 2015, Pareri INL 2014

INL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019

Modulistica INL

Modulistica MLPS

SGIL

TIS-Web Cronotachigrafi

Guardia di Finanza

ILO

Ricerca Sentenze CNCE

Ricerca Leggi CNCE

CIGSonline

Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

 

0 Condivisioni

Be the first to comment

Leave a Reply