Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Nota 21 giugno 2017, prot. n. 5617< Oggetto: Richiesta di chiarimenti su verifiche afferenti cooperative e società che forniscono ai propri utenti servizi di assistenza alla persona ed eventuali risvolti in tema di somministrazione illecita di manodopera.
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Nota 21 giugno 2017, prot. n. 5617<
Oggetto: Richiesta di chiarimenti su verifiche afferenti cooperative e società che forniscono ai propri utenti servizi di assistenza alla persona ed eventuali risvolti in tema di somministrazione illecita di manodopera.
Con riferimento alla questione sollevata, questa Direzione ritiene che possano essere confermate le indicazioni già fornite con nota prot. n. 22057 del 17.12.2013, anche in seguito alla depenalizzazione disposta dal D. Lgs. n. 8/2016, in relazione alle sanzioni previste dall’art 18 D. Lgs. 276/03.
Nella menzionata nota si richiamavano le ragioni sistematiche e testuali che deponevano per la non configurabilità nei confronti dell’utilizzatore persona fisica/famiglia del reato di somministrazione irregolare.
Le stesse sono sintetizzabili sia nei frequenti riferimenti testuali della relativa disciplina al mondo produttivo con esclusione, evidentemente, degli attori del mondo prettamente sociale quali le famiglie, sia in ragioni di ordine pratico oltre che di giustizia, fra cui la difficoltà per le famiglie, applicando la diligenza media, di verificare il possesso e la legittimità, da parte dei soggetti che somministrano, delle particolari condizioni ed autorizzazioni previste ex lege per lo svolgimento dell’attività di somministrazione.
Si ritiene, pertanto, coerentemente all’interpretazione data, che per le ipotesi di intermediazione illecita di manodopera da voi segnalate si applicherà la sanzione amministrativa unicamente nei confronti del somministratore, ai sensi del comma 1 dell’art. 18 D. Lgs. 276/03, e non anche nei riguardi dell’utilizzatore/famiglia privata, fruitrice del servizio di assistenza alla persona, la quale non sarà, peraltro, chiamata a rispondere ex artt. 35 e 38 D. Lgs. n. 81/15.
Per completezza, si evidenzia, infine, che profili di rilevanza penale permangono per le ipotesi di somministrazione irregolare con finalità di lucro.
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