INTERPELLO N. 4/2015 del 06.03.2018 (art. 9 D. Lgs. 124/2004) L. n. 68/1999 – personale con tasso di rischio INAIL pari o superiore al 60 per mille

INTERPELLO N. 4/2015 del 06.03.2018 Oggetto: art. 9, D. Lgs. n. 124/2004 – art. 5, comma 2, L. n. 68/1999 – personale con tasso di rischio INAIL pari o superiore al 60 per mille.

prot. 37/0003927

Enti pubblici, Disabili, Datori di lavoro privati e gli enti pubblici.

Oggetto: art. 9, D. Lgs. n. 124/2004 – art. 5, comma 2, L. n. 68/1999 – personale con tasso di rischio INAIL pari o superiore al 60 per mille.

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI – ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine al campo di applicazione dell’art. 5, comma 2, L. n.68/1999

In particolare, l’istante chiede se l’ultimo capoverso della predetta disposizione – secondo il quale “fermo restando l’obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per [mille], la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un’autocertificazione del datore di lavoro che attesta l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo” – debba intendersi riferito anche agli enti pubblici.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per l’Inclusione e per le Politiche Sociali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Ai fini della soluzione del quesito, occorre muovere dalla lettura dell’art. 5 della L. n. 68/1999 il quale stabilisce:

– nella prima parte, che i datori di lavoro sia pubblici che privati, laddove operino in determinati settori – quali quello del trasporto aereo, marittimo o terrestre, edile e degli impianti a fune, autotrasporto e minerario – sono sottratti dall’osservanza degli obblighi di assunzione di cui all’art. 3 sopra citato, con esclusivo riferimento al personale identificato dalla medesima disposizione;

– nell’ultimo periodo, come già riportato, che “(…) le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per [mille], la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un’autocertificazione (…)”.

Ciò premesso, si ritiene che tale ultima previsione non possa intendersi riferita agli enti pubblici; ciò in quanto il dato testuale fa esplicito riferimento alle “aziende”, contrariamente a quanto avviene anche in altre parti dello stesso art. 5, in cui il Legislatore ha preso espressamente in considerazione i “datori di lavoro privati e gli enti pubblici” (v. anche comma 3).

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.110 del 12-5-2004 ) note: Entrata in vigore del decreto: 27-05-2004

LEGGE 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili. (GU n.68 del 23-3-1999 – Suppl. Ordinario n. 57 ) note: Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il 24-3-1999. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 17-1-2000.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Divisione V Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4068

pec: dgrapportilavoro.div5@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportiavorodiv5@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

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