IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modificazioni;
Visti in particolare l’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e successive modificazioni i quali prevedono che nei riguardi delle Forze armate e di polizia e dei servizi di protezione civile, le norme in essi contenute sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto interministeriale;
Visti in particolare l’articolo 4, comma 12, e l’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel testo sostituito rispettivamente dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478, inerenti rispettivamente l’ordinamento degli Stati maggiori e la riorganizzazione degli uffici centrali della difesa e successive modificazioni;
Visto l’articolo 16, lettera f), della legge 2 luglio 1926, n. 1178, che include il Corpo delle capitanerie di porto tra i corpi militari della Marina militare;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l’istituzione del servizio Sanitario nazionale ed, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettere v) e z), relativo alle competenze dello Stato afferenti, rispettivamente, all’organizzazione sanitaria militare e ai servizi sanitari previsti per le Forze armate;
Tenuto conto delle deleghe autorizzative, con particolare riferimento all’articolo 18 del decreto ministeriale 12 maggio 1959 che, in ragione delle speciali esigenze di funzionalità e della disponibilità di strutture idonee allo scopo, sono conferite all’amministrazione militare per gli adempimenti previsti dalla legge in materia di accertamenti e verifiche a tutela della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro;
Considerata l’opportunità di garantire l’applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, nel rispetto dei principi istituzionali che prevedono: l’unicità di comando e controllo, l’effettuazione di particolari e specifiche attività connesse all’impiego istituzionale della forza militare ed al relativo addestramento, la tutela delle informazioni riguardanti la prontezza e funzionalità dell’intera struttura militare, da cui dipende la potenzialità operativa delle forze, e la tutela delle informazioni e delle notizie connesse con il segreto di Stato;
Ritenuto che, per ragioni di economia di provvedimenti in relazione alla identicità delle esigenze da individuare, si ritiene opportuno unificare i decreti di cui ai citati articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, articolo 1, comma 2, ed articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 8/71271 del 20 dicembre 1999);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
- Tutte le attività lavorative svolte nell’ambito dell’amministrazione della difesa dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei all’amministrazione che operano per conto delle Forze armate e che non rientrano in quelle di cui all’articolo 2, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell’integrità dell’ambiente.
- L’amministrazione della difesa provvede con proprio personale tecnico, in possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa vigente, ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell’amministrazione della difesa, per le finalità previste dalle normative vigenti. Alla formazione tecnico-professionale del personale, adibito alle funzioni di cui al presente comma e al comma 1 dell’articolo 3, provvede il Ministero della difesa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Per gli argomenti dei decreti legislativi: 227/1991, 626/1994 e 242/1996, vedasi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
– Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente “Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente: “Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.
– Il testo dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è il seguente:
“4. Nei riguardi delle Forze armate, o di polizia, dei servizi di protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli ospedali, degli istituti di istruzione e di educazione, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità”.
– Il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, è il seguente:
“2. Nei riguardi delle Forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica”.
– Il testo dell’art. 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni è il seguente:
“12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico”.
– Il testo dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è il seguente:
“4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime portuali ed aeroportuali per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale ed ai servizi sanitari e tecnici istituti per le Forze armate e per le Forze di polizia: i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.
L’amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie”.
– I decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478, sono pubblicati nel supplemento ordinario alla & Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966, n. 11.
– Il testo dell’art. 16, lettera f), della legge 2 luglio 1926, n. 1178, concernente “Ordinamento della regia marina”, è il seguente:
“f) il Corpo delle capitanerie di porto;”.
– Il testo dell’art. 6, comma 1, lettere v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l’istituzione del Servizio sanitario nazionale è il seguente:
“Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
- a) – u) (omissis);
- v) l’organizzazione sanitaria militare;
- z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all’accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente”.
– Il testo dell’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400, concernente “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, è il seguente:
“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione”.
“4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di regolamento sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale”.
Art. 2.
- In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, su una base delle particolari esigenze individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, restano disciplinate, dalle speciali norme di tutela tecnico-militari per la sicurezza e la salute del personale impiegato, le attività ed i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, quali l’impiego della forza militare ed il relativo addestramento, la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalità dell’intera struttura militare e la tutela del segreto di Stato, l’impiego dei mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico.
- Nell’ambito delle attività e dei luoghi di cui al comma 1, le funzioni di medico competente sono svolte esclusivamente dagli ufficiali medici in possesso dei requisiti richiesti dai decreti legislativi n. 277 del 1991 e n. 626 del 1994, che possono avvalersi degli ufficiali medici che abbiano svolto, per almeno quattro anni, attività di medico nel settore del lavoro nell’ambito del Ministero della difesa.
- Le norme del presente regolamento si applicano anche alle attività lavorative svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza, fermi restando a carico del Ministero dei trasporti e della navigazione gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della normativa vigente, in particolare delle norme dei decreti legislativi n. 277/1991 e n. 626/1994 e dalla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Note all’art. 2:
– I testi dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sono riportati nelle premesse.
– Il testo della legge 6 agosto 1991, n. 255, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1991, n. 190.
Art. 3.
- La vigilanza sul rispetto delle norme di legge presso i luoghi ove vengono svolte attività di carattere riservato o operativo o che presentano analoghe esigenze indicate all’art. 4, viene effettuata, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, dal personale militare e civile dell’amministrazione della difesa, nominato dal Ministro della difesa.
Nota all’art. 3:
– Il testo del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, concernente “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1995, n. 21, supplemento ordinario.
Art. 4.
- Si intendono per aree riservate o operative tutti i mezzi, le strutture e le infrastrutture in cui sono trattate le materie di carattere militare, o comunque concernenti l’efficienza dello strumento militare del Paese, di cui, nell’interesse della sicurezza dello Stato, è ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la tutela del segreto di Stato (PCM – ANS 1/R).
- Gli immobili o le aree di pertinenza dell’amministrazione della difesa, ove sono ubicati uno o più luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.
- Il Ministero della difesa, notifica a ciascun ente, comando, reparto o ufficio la rispettiva classificazione ai fini dell’applicazione del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 giugno 2000
Il Ministro della difesa Mattarella
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro della sanità Veronesi
Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2000
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 173
Document 31983L0477 Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) OJ L 263, 24.9.1983, p. 25–32 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Spanish special edition: Chapter 05 Volume 004 P. 14 – 21 Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 004 P. 14 – 21 Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 3 – 10 Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 3 – 10 Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 264 – 272 Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 264 – 272 Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 264 – 272 Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 264 – 272 Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 264 – 272 Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 264 – 272 Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 264 – 272 Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 264 – 272 Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 264 – 272 Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 258 – 266 Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 258 – 266 No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2011; abrogato da 32009L0148 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/477/oj
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