Riferimenti al Nuovo lavoro temporaneo INAIL

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala i Riferimenti al Nuovo lavoro temporaneo INAIL<

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Riferimenti al Nuovo lavoro temporaneo INAIL<

Si definiscono lavori a carattere temporaneo quei lavori che hanno due caratteristiche di base:
un termine finale certo determinato o determinabile, anche se di lunga durata

  • sono classificabili in una voce di tariffa già presente nella posizione assicurativa territoriale (Pat) della ditta.

Rientrano in tale casistica non solo i lavori edili, idraulici, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotta, ma anche tutti gli altri lavori aventi le suddette caratteristiche (gestione temporanea di un servizio di mensa scolastica, appalto del servizio di pulizia di edifici privati o pubblici, ecc.).
Il datore di lavoro, già titolare di un rapporto assicurativo Inail, deve comunicare all’Inail i lavori a carattere temporaneo entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori con la denuncia di lavoro temporaneo.
Deve essere presentata una denuncia di variazione, sempre entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio dei lavori, anche nel caso di lavori:

  • a carattere stabile, per i quali non sia previsto un termine finale
  • a carattere temporaneo che riguardano attività non ancora denunciate all’Istituto (nuovo rischio).

Per i datori di lavoro non titolari di un rapporto assicurativo Inail, deve essere compilata la denuncia contestualmente all’inizio dei lavori (denuncia di esercizio).
La denuncia può essere presentata accedendo alla sezione Servizi online del portale Inail.
Il datore di lavoro può essere dispensato dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori se questi sono classificabili in una delle lavorazioni già denunciate in precedenza. Tale dispensa è concessa per i lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui si ravvisi l’opportunità, e in ogni caso solo se le lavorazioni richiedono l’impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni (art. 10, co. 6, “modalità di applicazione delle tariffe dei premi”, approvate con d.m. 12/12/2000<).
Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo, l’Inail emette il provvedimento di dispensa oppure, se non ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di diniego.

 

D.M. 12 dicembre 2000 Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione.<

Articolo 12

Denuncia dei lavori a carattere temporaneo.

1 Per i lavori a carattere temporaneo, esercitati da uno stesso datore di lavoro in più sedi di lavoro comprese ciascuna in diverse circoscrizioni territoriali dell’Inail e classificabili alla stessa voce di tariffa, il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia di ogni lavoro e di ogni sua modificazione. Tale denuncia può essere presentata presso qualsiasi Unità territoriale dell’Inail.

2 Tutti i lavori a carattere temporaneo classificabili alla stessa voce di tariffa, sono inclusi nella posizione assicurativa territoriale gestita dalla Sede dell’Inail nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha la sua sede legale. Di ciò è data comunicazione al datore di lavoro con provvedimento motivato.

3 Il datore di lavoro deve fornire all’Inail tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse prestate.

Articolo 13

Accentramento delle posizioni assicurative.

1 Il datore di lavoro, per ottenere l’autorizzazione all’accentramento presso un’unica Sede dell’Inail delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo di cui all’ articolo 12, deve presentare motivata istanza, corredata dalla copia del provvedimento di autorizzazione all’accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell’Inail presso la quale si chiede l’accentramento. Detta istanza deve essere indirizzata, entro il 15 settembre dell’anno precedente quello per cui viene chiesto l’accentramento, alla Direzione regionale dell’Inail competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente sede provinciale dell’Inail, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale. In detta istanza il datore di lavoro deve indicare tutti i lavori in atto e quelli cessati nel quadriennio antecedente l’anno di presentazione della istanza medesima ed i relativi numeri delle posizioni assicurative nonché le corrispondenti sedi dell’Inail.

2. Qualora già in sede di inizio dell’attività il datore di lavoro intenda chiedere la preventiva autorizzazione all’accentramento presso un’unica sede dell’Inail di attività – diverse da quelle a carattere temporaneo – che andrà a svolgere in più sedi di lavoro deve presentare, entro i termini di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del Testo unico, motivata istanza alla Direzione regionale dell’Inail competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente sede provinciale dell’Inail, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale. La richiesta deve essere corredata della copia del provvedimento di autorizzazione all’accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell’Inail presso la quale si chiede l’accentramento. Copia della suddetta richiesta deve essere trasmessa alla sede presso la quale viene presentata la denuncia dei lavori.

3 Il datore di lavoro deve fornire all’Inail tutte le- notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse prestate.

4 É facoltà dell’Inail revocare l’autorizzazione all’accentramento se il datore di lavoro non fornisce le notizie e i dati previsti nel comma 3.

 

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