Sentenza della Cassazione n. 24360/2017 del 16.10.2017 Lavoro subordinato nelle associazioni di volontariato.

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala la Sentenza della Cassazione n. 24360/2017 del 16.10.2017 Lavoro subordinato nelle associazioni di volontariato<.

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Sentenza della Cassazione n. 24360/2017 del 16.10.2017<

Sentenza della Cassazione n. 24360/2017 del 16.10.2017 Lavoro subordinato nelle associazioni di volontariato<

Civile Sent. Sez. L Num. 24360 Anno 2017 Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 16/10/2017<

SENTENZA

sul ricorso 17708-2012 proposto da:

XXXXXXXXXXXXX DI MISERICORDIA DI XXXXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 54, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA FRANCIOSO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE RIANNA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA, in persona del Direttore provinciale legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonché contro

MINISTERO LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1853/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2011 R.G.N. 3284/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RG. 17708/2012

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n.1853/2011 la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dalla Xxxxxxxxxxxxx di Misericordia di Xxxxxxx – associazione di volontariato svolgente l’attività di coordinamento trasporto infermi in emergenza sulla base di convenzione pubblica con l’azienda ospedaliera di Caserta – avverso la pronuncia che aveva respinto la sua opposizione contro due ordinanze ingiunzioni, emesse dalla DPL competente, per ottenere il pagamento di sanzioni amministrative (nella misura di C 8.687,82 e di C 21.071,82), a seguito dell’accertamento di violazioni alla normativa sul lavoro, in relazione a taluni lavoratori volontari impiegati nell’attività di servizio ma ritenuti subordinati all’esito di accertamenti ispettivi.

A fondamento della decisione la Corte riteneva per un verso l’esistenza nei fatti degli estremi del rapporto di lavoro subordinato degli associati, dissimulato sotto il rapporto di volontariato, atteso che essi ricevevano ordini dai responsabili dei servizi ai quali erano addetti (ovvero medici del 118 e personale sanitario del presidio ospedaliero); percepivano un rimborso spese fisso per ogni turno di servizio; effettuavano una prestazione articolata sulla base della disponibilità al fine di assicurare la continuità del servizio; firmavano i fogli presenza all’inizio del turno; risultavano estranei al contesto organizzativo della Xxxxxxxxxxxxx; ricevevano un compenso fisso e determinato sulla base delle ore lavorate; e che alcuni di essi sino a poco tempo prima dell’affidamento della convenzione alla Xxxxxxxxxxxxx erano veri e propri dipendenti della medesima.

Sotto altro aspetto la Corte d’appello rilevava l’infondatezza dei motivi di appello riferiti alla indeterminatezza della misura della sanzione inflitta e alla decadenza dal potere di contestazione “attesa la perfetta e chiara rispondenza al dettato legislativo degli accertamenti eseguiti dall’autorità amministrativa preposta” impugnati senza adeguate e specifiche contestazioni e con osservazioni critiche prive di supporti normativi.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Xxxxxxxxxxxxx di Misericordia di Xxxxxxx con sei motivi di censura ai quali ha resistito la DPL di Caserta con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la Xxxxxxxxxxxxx di Misericordia di Xxxxxxx denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.); la violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, comma 1 della legge 241/90 e successive modifiche; la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. (articolo 360 comma 1, n. 3 c.p.c.), per avere la Corte d’appello ritenuto infondato il motivo di appello relativo all’indeterminatezza dell’ordinanza ingiunzione ed al calcolo della sanzione inflitta, risultante priva di base di computo e di conteggi analitici, riferendo contraddittoriamente lo stesso motivo alla misura della sanzione che invece indeterminata non era.

Il primo motivo di ricorso è infondato atteso che la sentenza impugnata non viola in diritto la legge 241/1990 in relazione alla determinatezza ed alla motivazione del provvedimento sanzionatorio, anche in relazione al calcolo della sanzione. Mentre in relazione al difetto di motivazione il ricorso non denuncia alcun vizio relativo ad un fatto controverso e decisivo (principale o secondario) ovvero di tale portata da far risultare inammissibile sul piano logico la sua pretermissione. E’ noto in proposito che ai fini dell’esistenza del vizio logico denunciabile in Cassazione ex art 360 n. 5 c.p.c. non è sufficiente una contraddizione o una mera insufficienza della sentenza ma occorre l’insostenibilità logica in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio risultante dagli atti.

2.- Con il secondo motivo il ricorso denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c.; l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (articolo 360 comma 1, numero 3 e 5 c.p.c.), in quanto la sentenza impugnata non conteneva alcun riferimento all’eccezione riproposta in appello relativa alla violazione dell’articolo 23, comma 12 della legge 689 del 1981 il quale prevede che l’opposizione all’ordinanza ingiunzione debba essere accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.

Il secondo motivo è infondato in quanto anche sul punto la valutazione della Corte di Appello non è contraria al diritto ed alla regola di giudizio indicata, atteso che la sentenza impugnata non sostiene certo che l’insufficienza della prova debba condurre al rigetto dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione. La Corte, invece, non ha considerato l’applicazione della norma avendo ritenuto, secondo il proprio giudizio, l’esistenza di prove sufficienti per affermare la responsabilità della ricorrente. La motivazione è senz’altro sussistente, non si ravvisano le insufficienze lamentate, né infine sono riscontrabili incongruenze in relazione a fatti decisivi.

3.- Con il terzo motivo il ricorso deduce la violazione falsa applicazione dell’articolo 14 comma 12 della legge 689 del 1981 nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 comma 1, numero 3 e 5 c.p.c.) in quanto il giudice d’appello , come lo steso giudice di primo grado, era venuto meno all’obbligo giuridico di esaminare le prove proposte dall’opponente ed aveva ignorato le istanze istruttorie formulate nell’atto di appello (acquisizione di verbali delle deposizioni dei testi nella causa numero 10148/2002 innanzi al tribunale di Napoli; ammissione delle prove dedotte sui capitoli specificamente indicati) fondando la propria decisione soltanto sulle prove fornite dall’amministrazione, (consistenti nelle dichiarazioni sottoscritte in sede ispettiva da alcuni volontari e trascurando le dichiarazioni contrarie che avevano confermato le deduzioni dell’opponente); prove che tutti gli altri giudici del lavoro, i quali si erano occupati delle cause proposte individualmente da alcuni associati, avevano sconfessato e ritenuto inidonee a comprovare i rapporti di lavoro subordinati in questione sulla base dell’istruttoria da essi svolta.

4.- Con il quarto motivo il ricorso solleva la violazione e falsa applicazione dell’articolo 14 comma 2 della legge 689/1981, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (articolo 360 comma 1, numero 3 e 5 c.p.c.) in quanto la Corte d’appello aveva dichiarato infondata l’eccezione di decadenza in relazione al termine di 90 giorni previsto dalla legge per notificare gli estremi della violazione, adottano una motivazione finta o apparente. Il quarto motivo è infondato atteso che la sentenza non afferma nulla in contrasto con quanto disposto dall’art. 14 legge 689/1981 sul termine entro cui deve avvenire la notifica della violazione, né sostiene che il relativo dies a quo non decorra dall’accertamento in base a quanto previsto dalla norma. In proposito va tenuto conto che secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l’attività di accertamento dell’illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione; compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il “dies a quo” di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell’assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione” (sentenza 12830/2006).

La denuncia del vizio di motivazione non è invece correlata nel ricorso ad alcun fatto controverso e decisivo e deve essere quindi disattesa.

5.- Con il quinto motivo il ricorso denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 e 112 c.p.c. (articolo 360 comma 1, numero 3 e 5 c.p.c.) per aver la Corte d’appello sostenuto che le contestazioni sollevate in appello fossero generiche, prive di riscontri e supporti normativi, violando il principio secondo cui “iura novit curia”.

6.- Con il sesto motivo il ricorso denuncia l’omessa insufficiente contraddittoria motivazione su fatti controversi decisivi per il giudizio (in relazione all’articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.c.) avendo la Corte ritenuto la sussistenza degli estremi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato facendoli discendere esclusivamente dalla valutazione compiuta dagli ispettori e con argomentazioni che si attagliano ugualmente ad un rapporto di collaborazione o di occasionale prestazione d’opera.

7. I motivi di ricorso terzo, quinto e sesto possono essere esaminati unitariamente per la connessione che il collega. Essi devono essere accolti nei limiti delle seguenti osservazioni.

La Corte di appello allo scopo di ritenere esistente il rapporto di lavoro subordinato degli associati ha valorizzato alcuni elementi contradditori e non decisivi ai fini dell’art. 2094 c.c. (come l’entità del compenso corrisposto, la disponibilità da parte degli associati di effettuare un lavoro in turni, la natura subordinata di rapporti precedenti) ed ha pure sostenuto che la subordinazione potesse evincersi dalla soggezione dei lavoratori dalle direttive impartite dai medici e responsabili dei servizi sanitari: senza spiegare in che cosa esse si sostanziassero, in che termini tali direttive potessero divergere da quelle impartite ad un volontario adibito al medesimo servizio di trasporto di infermi, come le direttive in questione potessero fondare il rapporto di subordinazione pur provenendo da soggetti terzi, non legate da rapporto di collaborazione di alcun tipo con l’associazione datoriale ricorrente.

Gli stessi giudici del merito non hanno poi ammesso alcuna prova sulle circostanze di fatto ritualmente capitolate fin dal ricorso introduttivo e riproposte in appello. Tutte prove decisive ed idonee a sostenere il carattere volontario del rapporto di lavoro, in conformità allo statuto ed al regolamento dell’associazione ed alla convenzione pubblicistica che regolava il servizio di trasporto in questione; nonché a comprovare la natura di rimborso spese dell’emolumento di 22-26 euro corrisposto ai volontari per ogni prestazione di sei ore; ed a dimostrare lo svolgimento del servizio e la regolamentazione dei turni esclusivamente sulla base della convenzione e delle disponibilità dichiarate da ciascun associato e la loro partecipazione alla vita dell’associazione, alla quale erano iscritti allo scopo di svolgere “il proprio servizio con spirito volontaristico e senza scopo di lucro “.

La Corte d’appello, in sostanza, pur affermando che l’attività di volontariato deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito non ha dato modo alla ricorrente di dimostrarlo in alcun modo; non avendo proceduto né all’acquisizione dei verbali delle prove assunte in altre cause e pervenute ad opposte conclusioni, né all’ammissione delle prove formulate dalla ricorrente e reiterate anche in appello, contenenti circostanze decisive per la decisione della causa nel diverso senso prospettato dalla ricorrente

8. In conclusione la sentenza impugnata è incorsa nelle censure denunciate con i motivi qui esaminati avendo ritenuto l’esistenza della subordinazione in base ad una disamina incompleta dei fatti e delle prove, dando luogo ad una motivazione illogica ed insufficiente. Essa ha violato pure l’art.112 c.p.c. il quale impone al giudice di decidere la causa tenendo conto della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti.

9. Alla luce delle premesse devono essere quindi accolti il terzo, il quinto ed il sesto motivo del ricorso; mentre vanno rigettati tutti gli altri. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad altro giudice perché effettui un nuovo esame conformemente ai principi accolti in questa sentenza.

Il giudice di rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso; rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017

Il Consigliere estensore

Sentenza della Cassazione n. 24360/2017 del 16.10.2017 Lavoro subordinato nelle associazioni di volontariato<

 

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Sentenza n. 21901/2016 della Corte di Cassazione con la quale è stata ritenuta illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto dovuto al trauma derivante da un episodio di rapina verificatosi presso i locali aziendali.<<<

Sentenza n. 21710/2016 della Corte di Cassazione con la quale la Corte ha affermato la natura subordinata di un responsabile di filiale di call-center anche se il datore di lavoro non ha mai esercitato nei suoi confronti il potere disciplinare<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 39058/2016 Lavoratore autonomo precipita per circa 6m. da un parapetto a mensola metallica. Responsabilità del DL dell’impresa affidataria per aver creato il pericolo<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 20594/2016 del 12/10/2016 che afferma la competenza della Direzione provinciale-Ispettorato del lavoro all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione dell’art. 174 cds<<<

Sentenza n. Il64/2016 con la quale il TAR Piemonte ha dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla impugnazione al Giudice Amministrativo di un provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale per l’impiego di personale in nero.<<<

sentenza n. 20218/2016 della Corte di Cassazione con la quale ha ritenuto valida la risokkkkone del rapporto da parte del datore di lavoro per assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi per l’assenza del lavoratore dal posto di lavoro.<<<

Sentenza n. 18073/2015 su un infortunio mortale di un lavoratore in un reparto tranceria, con violazione degli artt. 18, comma 1, lett. 4; 26, comma 3; 37, comma 4, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e illecito amministrativo di cui al D. Lgs. 231/2001<<<

Sentenza n. 12678/2016 relativa all’infortunio di un lavoratore in nero<<<

Sentenza Corte di Cassazione n. 17637/2016 del 06/09/2016 La Suprema Corte, ha respinto il ricorso del medico contro il licenziamento stabilito dalla Corte di Appello nel 2013 “Non importa se comportamento fraudolento sia o meno intenzionale”.<<<

Sentenza del Consiglio di Stato n. 3755/2016 pubblicata il 31 agosto 2016 Ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50….<<<

Sentenza Cassazione n. 36285/2016 Ristrutturazioni, la Cassazione sulla responsabilità del direttore dei lavori in caso di crollo per sisma.<<<

Sentenza della Corte di Cassazione Num. 22717 Anno 2016 Sulla responsabilità per un infortunio durante un nolo a freddo.<<<

Sentenza Cassazione Penale n. 10448/2010 Omissione di specifica valutazione dei rischi<<<

Sentenza Penale Corte di cassazione n. 39727/2010 Demolizione di un solaio e mancanza di mezzi di protezione<<<

Medico Competente: Sorveglianza sanitaria Obbligo per rischi specifici. La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, ha confermato la condanna per un medico competente……..<<<

Sicurezza sul Lavoro: Infoteca dei Riferimenti Informativi per la Sicurezza Università degli Studi di Udine<<<

Sentenza della Corte di Cassazione 14305/2016 con la quale la Corte di Cassazione, relativamente alla valutazione di legittimità di un licenziamento disciplinare, ha ritenuto che il diritto alla difesa prevale sulle esigenze legate alla segretezza di docu<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 26617 del 27 giugno 2016 con la quale si spiega che il reato di esercizio abusivo della professione si configura anche se esercitato sotto forma di Società di Servizi<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 15035/2016 con la quale la suprema Corte ha ritenuto non necessario il procedimento di querela di falso per la contestazione di una Ricevuta di Avvenuta Consegna di una PEC di notificazione<<<

Sentenza n. 24135 del 10.07.2016 della Corte di Cassazione sul Reato di lesioni personali (art. 590 codice penale) commesso nei confronti di una collega<<<

Sentenza della Cassazione Penale n. 48949 del Il dicembre 2015 “Lavori in quota: rischi insiti e rischi evitabili”<<<

Sentenza 15226/2016 della Corte di Cassazione secondo cui “Il lavoratore deve verificare l’invio del certificato di malattia”<<<

Sentenza n. 4347 del 2 febbraio 2016 della Corte di Cassazione – Sul contenuto del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.<<<

Sentenza del T.a.r. per il Molise, ord., 12 febbraio 2016, n. 77 che rimette Alla Corte di giustizia la compatibilità con il diritto europeo della norma che prevede l’esclusione della ditta che non ha indicato gli oneri di sicurezza.<<<

Corte di cassazione, sentenza 18 luglio 2016 n. 14621 Il diritto alla conservazione del posto per il lavoratore tossicodipendente è connesso al mantenimento dell’impedimento derivante dalla permanenza presso la struttura in cui si svolge il programma ter<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 29618/2016 pubblicata il 13 luglio 2016 (Presidente: Conti – udienza: 3.6.2016) sulla resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale (art. 337 del Codice Penale).<<<

Sentenza della Corte Costituzionale n° 193/2016 con la quale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)<<<

Sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 della Corte di Cassazione – “Su quando deve considerarsi concluso un cantiere temporaneo o mobile”<<<

Sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 della Corte di Cassazione – “Su quando deve considerarsi concluso un cantiere temporaneo o mobile”<<<

Sentenza della Corte di Cassazione n. 18914 del 17/05/2012 “L’estinzione del reato contravvenzionale ex D. Lgs. 758/1994 per avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa ridotta si applica anche nel caso in cui a versare la somma non sia<<<

Sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2016 con la quale la Corte dichiara la illegittimità costituzionale della norma che limitava l’ammontare della pensione di reversibilità ….<<<

Sentenza 13579 del 4 luglio 2016 “pagamento al lavoratore pubblico: delle differenze retributive per le espletate mansioni superiori; ……”<<<

Sentenza Corte di Cassazione n. 5233 del 2016 pubblicata in data 16/03/2016 “Sicurezza sul lavoro – Omessa vigilanza sull’impiego degli strumenti di protezione – Infortunio – Responsabilità del datore di lavoro – Risarcimento”<<<

Sentenza n. 22148/2017 del 31/01/2017 Installazione delle telecamere con il consenso dei dipendenti<<<

Corte di Cassazione, Sentenze, Relazioni e Documenti.<<<

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