Equitalia Nord, Centro, Sud e Ente di Riscossione della Sicilia, indirizzi cui richiedere i riscontri degli avvenuti pagamenti in qualità di organismi inquirenti

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala gli indirizzi mail di Equitalia e l’indirizzo mail dell’Ente Siciliano di riscossione cui richiedere riscontro degli avvenuti pagamenti delle sanzioni comminate nei confronti dei trasgressori e dei contravventori.

EQUITALIA NORD

rivers.rendicont.friuliveneziagiulia@equitalianord.it;

rivers.rendicont.liguria@equitalianord.it;

rivers.rendicont.lombardia@equitalianord.it;

rivers.rendicont.piemonte@equitalianord.it;

rivers.rendicont.trentinoaltoadige@equitalianord.it;

rivers.rendicont.veneto@equitalianord.it<

equitalia.nord@equitaliaspa.legalmail.it<

equitalianord@pec.equitalianord.it<

 

 

EQUITALIA CENTRO

rendicontazionienti.abruzzo@equitaliacentro.it<

rendicontazionienti.emiliaromagna@equitaliacentro.it<

rendicontazionienti.marche@equitaliacentro.it<

rendicontazionienti.sardegna@equitaliacentro.it<

rendicontazionienti.toscana@equitaliacentro.it<

rendicontazionienti.umbria@equitaliacentro.it<

equitalia.centro@equitaliaspa.legalmail.it<

 

EQUITALIA SUD

riversamenti.calabria@equitaliasud.it<

riversamenti.lazio@equitaliasud.it<

riversamenti.puglia@equitaliasud.it<

drca.riversamentorendicontazione@equitaliasud.it<

ragioneriariversamento.basilicata@equitaliasud.it<

ragioneria.molise@equitaliasud.it<

 

 

“RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.”

Sede della Provincia di Catania

Via Luigi Rizzo, 39 – 95131 Catania

Telefono: 095 4034113

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) : direzioneprovincialect@pec.riscossionesicilia.it<

 

Si segnala inoltre che:

Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112

“Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999

 

Capo II
DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sezione II
Obblighi contabili e di garanzia

Art. 25.
Conto giudiziale

1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell’articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l’utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale.

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