Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Sentenza n. 24442/2016 del 30/11/2016, Infortunio con una macchina impastatrice. Responsabilità contrattuale o extracontrattuale tra datore, venditore e costruttore<
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Infortunio sul Lavoro: Sentenza n. 24442/2016 del 30/11/2016, Infortunio con una macchina impastatrice. Responsabilità contrattuale o extracontrattuale tra datore, venditore e costruttore<
sul ricorso 2910-2013 proposto da:
CCCCCC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. cccccccccc, in persona del Liquidatore pro tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA, BIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO ROSSOMANDO, e da ultimo presso la cancelleria della Corte di Cassazione, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
XXXXXXX XXXXX, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.CESARE 94, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CARDILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO MORO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
nonché contro
DDDDD DDDD, CCCCCCCCCCCCY NCE S.R.L., I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI LAVORO;
– intimati –
Nonché da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in persona del Ministro protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA ROSSI, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
CCCCCCCCCCCCY – NCE – S.R.L. C.F. ccccccccccccy, in persona del legale rappresentante pro t21 1£212 , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO ABRIANI, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
nonché contro
CCCCCC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. cccccccccc, DDDDD DDDD, XXXXXXX XXXXX;
– intimati –
avverso la sentenza n. 430/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/10/2012 R.G.N. 952/09 e 763/10;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;
udito l’Avvocato ROSSOMANDO MATTEO;
udito l’Avvocato CRIPPA LETIZIA per delega Avvocato ROSSI ANDREA;
udito l’Avvocato CARDILLI RAFFAELE;
udito l’Avvocato ABRIANI FRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO,che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale.
R.G. n. 2910/13
Udienza del 18 dicembre 2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte territoriale di Venezia, con sentenza depositata il 24 ottobre 2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova depositata il 2 settembre 2009, accoglieva, per quanto di ragione, l’appello proposto da Cccccc S.p.A. e, accertata la corresponsabilità di Cccccc S.p.A. e della Ditta Ddddd dddd nella causazione dell’infortunio occorso al dipendente Xxxxxxx Xxxxx ed altresì il concorso di colpa di Cccccc nella percentuale del 30% e quello della ditta Hhhhh nella percentuale del 70%, dichiarava, quanto ai rapporti interni tra i coobbligati solidali, che all’INAIL è dovuto da Cccccc l’importo di € 101.261,00 e che al Xxxxxxx è dovuto da Cccccc l’importo di € 16.961,40 e da Hhhhh l’importo di € 39.576,60, oltre accessori di legge. Accogliendo, poi, il gravame proposto da Ccccccccccccy S.r.l. e, accertata l’intervenuta decadenza ex art. 1495 c.c., respingeva la domanda proposta in primo grado nei confronti di detta parte appellante.
Per la cassazione della sentenza ricorre Cccccc S.r.l. in liquidazione, già Cccccc S.p.A., affidandosi a cinque motivi, ulteriormente illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 del codice di rito.
Xxxxxxx Xxxxx, Ccccccccccccy S.r.l. e INAIL resistono con controricorso e quest’ultimo ha altresì spiegato ricorso incidentale. Ccccccccccccy ed INAIL hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
1. Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 102, 103, 106 e 112 c.p.c., in quanto mancherebbero i presupposti per l’estensione automatica ad Cccccc della domanda di Xxxxxxx verso Hhhhh. La pare ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia rigettato tale motivo di gravame sulla base di un iter argomentativo in tre proposizioni solo apparentemente inscrivibili in una successione di logica consequenzialità, ritenendo che la chiamata in causa di Cccccc da parte di Hhhhh si fondi su un titolo extracontrattuale; che, al di là della formula adottata, la domanda del convenuto chiamante verso il terzo chiamato non può considerarsi come chiamata in garanzia, ma come chiamata del terzo responsabile; che, quindi, si verifichi l’estensione automatica della domanda del ricorrente dal convenuto chiamante al terzo chiamato; con ciò, a parere, della ricorrente, operando una non corretta applicazione delle regole che governano il principio della domanda, del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e delle regole che presiedono alla fattispecie processuale del litisconsorzio alternativo, con particolare riferimento ai presupposti richiesti per la sua configurabilità.
2. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, cioè l’opposta interpretazione della medesima chiamata di terzo in manleva di Ccccccccccccy ed Cccccc e le inammissibili opposte conseguenze, deducendo che il giudice di secondo grado abbia giustificato la diversa qualificazione della domanda giudiziale di Hhhhh verso Cccccc (da un lato) e verso Ccccccccccccy (dall’altro) a partire da una relazione biunivoca tra il tenore della chiamata in causa del terzo (chiamata in manleva/chiamata del terzo responsabile) ed il titolo nel quale trova fonte la responsabilità che con quella chiamata in causa si intende fare valere (contrattuale/extracontrattuale).
3. Con il terzo mezzo di impugnazione viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 97 e 374 del d.P.R. 547/1955, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze di fatto per l’applicabilità di tali norme, avendo, a parere della società, errato la Corte territoriale nell’applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al d.P.R. citato, adagiandosi in modo acritico ed inammissibile sulle argomentazioni del C.t.u., senza considerare che il mesco-trasportatore prodotto da Cccccc era stato venduto da Ccccccccccccy a Hhhhh il 16/9/1996, allorché era vigente il d.P.R. n. 547/1955; che, ai sensi dell’art. 72 dello stesso d.P.R., il dispositivo di blocco deve essere apposto solo nel caso in cui la macchina sia dotata di protezioni amovibili, cioè non saldate o non apribili con chiavi speciali; che, alla stregua dell’art. 374 del d.P.R., gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature e gli strumenti devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza ed idoneità ad essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza; che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto la non conformità del mesco-trasportatore alla normativa di cui al menzionato d.P.R..
4. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, c. 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, non essendo applicabile alla fattispecie, ratione temporis, il d.P.R. n. 459/1996, in quanto il decreto non era ancora in vigore il 16/9/1996, data pacifica e non contestata alla quale il mesco-trasportatore Mixair è stato acquistato dalla Ditta Hhhhh.
5. Con il quinto motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1.1, 1.3.8 e 1.4 dell’Allegato I al d.P.R. n. 459/1996, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze di fatto per l’applicabilità di tali norme, in quanto, ferma la censura circa l’inapplicabilità al caso di specie del d.P.R. n. 459/1996, comunque, la macchina prodotta da Cccccc era già conforme a tale decreto che sarebbe da lì a poco entrato in vigore; per la qual cosa, la sentenza impugnata non avrebbe correttamente valutato la conformità del mesco-trasportatore a tale ultimo d.P.R..
5. Con l’unico motivo articolato nel ricorso incidentale dell’INAIL si lamenta la violazione degli artt. 106 e 112 del codice di rito in relazione all’art. 360, n. 4, dello stesso codice, poiché la Corte di Appello, in accoglimento del ricorso proposto da Ccccccccccccy, esclude l’estensione automatica della domanda proposta dall’Istituto, nei confronti della Ditta Hhhhh, anche nei confronti di Ccccccccccccy, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., essendosi pronunziato su un’azione diversa da quella formalmente proposta. Deduceva, inoltre, che nel corso del processo è stato accertato che Ccccccccccccy avesse venduto alla Ditta Hhhhh un macchinario privo del dispositivo di interblocco, la cui mancanza ha determinato il grave infortunio accaduto al Xxxxxxx; che questa circostanza, da sola, avrebbe giustificato la chiamata in causa del Ccccccccccccy e l’automatica estensione della domanda inizialmente proposta dall’Istituto; che, in sostanza, la Ditta Hhhhh, in qualità di datore di lavoro dell’infortunato, il Ccccccccccccy S.r.l., in qualità di venditore ed infine l’Cccccc S.p.A., in qualità di costruttore, rivestivano una posizione di garanzia rispetto al lavoratore poi infortunatosi e dovevano rispondere in solido dei danni da quest’ultimo subiti. Ed infatti, il concorso di due o più soggetti nella causazione dell’evento danno, con altri distinti comportamenti colposi, non determina il sorgere di distinte obbligazioni, ma va ad innestarsi nell’unica obbligazione da fatto illecito che sia il Xxxxxxx sia l’INAIL avevano già dedotto in giudizio; ed in tal caso, la responsabilità da fatto illecito dà luogo ad un’obbligazione in cui la ragione della domanda non è data da ciascun fatto concreto che determina l’evento, ma da tutti i possibili fatti riconducibili al medesimo titolo di responsabilità che hanno concorso a determinare il danno. Conseguentemente, la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare al principio dell’estensione della domanda proposta dall’attore nei confronti del convenuto anche alla Ccccccccccccy, come ha ritenuto di fare nei confronti dell’Cccccc, al fine di accertarne la responsabilità nella causazione dell’evento, avendo la stessa concorso con il suo comportamento a determinare l’infortunio per cui è causa.
1.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Con un iter motivazionale ineccepibile — corroborato anche dalla doviziosa citazione degli arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia -, la Corte di merito ha chiarito che, poiché la Ditta Hhhhh, datrice di lavoro dell’infortunato Xxxxxxx, non ha avuto rapporti di natura contrattuale con la Cccccc S.p.A., costruttrice della macchina impastatrice di cui si tratta, il titolo di responsabilità azionato ha natura extracontrattuale; circostanza, peraltro, pacifica per essere stata confermata da tutte le parti nelle fasi di merito, come sottolineato nella motivazione del giudice di secondo grado.
Di responsabilità contrattuale deve, invece, parlarsi con riferimento alla Ccccccccccccy S.r.l., venditrice della macchina impastatrice, nei confronti della quale la Hhhhh ha azionato un titolo contrattuale, data la sussistenza di un rapporto contrattuale tra queste ultime parti.
Fatte queste doverose premesse, la Corte ha, quindi, opportunamente operato un distinguo tra le due posizioni, sottolineando che, se il titolo azionato dal terzo è di natura extracontrattuale, al di là della formula adottata, la domanda non può considerarsi come chiamata in garanzia, ma come chiamata del terzo responsabile.
Si verifica, quindi, in tale ipotesi, l’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa da parte del convenuto. Al riguardo, e conformemente, si è espressa la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ex multis, Cass., n. 20610/2011).
Laddove, invece, la fonte della responsabilità si configuri come contrattuale, tra convenuto e chiamato in causa si verte in una ipotesi di garanzia che la Suprema Corte definisce “propria” (cfr., Cass. nn. 11362/2009; 23031/2010, secondo cui, “In tema di infortuni sul lavoro, va qualificata come domanda di garanzia propria quella proposta dal datore di lavoro, convenuto in sede di regresso dall’INAIL, per essere garantito dal proprio assicuratore, non ricorrendo fra i titoli delle domande un rapporto di lavoro occasionale, ma essendo anzi unico il fatto generatore della responsabilità verso l’assicuratore in ragione del suo obbligo di garanzia per l’infortunio”) . E, pertanto, poiché, come già detto, nei confronti di Ccccccccccccy S.r.l. si verte in una ipotesi di responsabilità contrattuale, non può configurarsi l’estensione automatica della domanda dell’attore, ma la domanda del convenuto resta circoscritta alla domanda di manleva (come rettamente formulata da Hhhhh), pur dovendosi, ovviamente, accertare il prospettato unico fatto generatore del danno anche in relazione alla Ccccccccccccy. Ma, relativamente a quest’ultima, opera la decadenza di cui all’art. 1495 c.c., in quanto — come correttamente sottolineato dalla Corte territoriale — il vizio riconducibile alla mancanza di dispositivo di interblocco (da cui era affetta la macchina impastatrice di cui si tratta) non era stato denunziato dalla Hhhhh alla società venditrice entro otto giorni dalla scoperta. La Corte ha rilevato, altresì, in proposito, che vi è ampia dimostrazione che tale vizio fosse noto da tempo alla Hhhhh, che, “come risulta anche dal rapporto Spisal, aveva anche sostituito la griglia originale”; per la qual cosa, all’evidenza, aveva avuto modo di constatare, anteriormente al verificarsi dell’infortunio, che il macchinario non si bloccava in caso di rimozione della protezione.
Per tutto quanto innanzi esposto, nella fattispecie non si è verificata alcuna violazione del principio della domanda di cui all’art. 99 del codice di rito, né del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 dello stesso codice ed il motivo non appare idoneo a scalfire le puntuali argomentazioni della Corte di Appello.
Dal mancato accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’infondatezza del motivo articolato dall’INAIL nel ricorso incidentale.
2.1. Neppure il secondo motivo di ricorso, così come formulato relativamente al dedotto vizio di motivazione, appare puntuale.
Invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, il 24 ottobre 2012, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dall’art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”.
E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto, per tutto quanto già in precedenza esposto sub 1.1, dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue in ordine alla diversa qualificazione della domanda giudiziale di Hhhhh verso Cccccc, da un lato, e verso Ccccccccccccy, dall’altro (al riguardo, si rimanda a quanto innanzi analiticamente osservato sul punto). Per la qual cosa, deve concludersi che la Corte territoriale abbia operato una corretta sussunzione dei fatti nelle norme da applicare, sicuramente scevra dagli errores in iudicando che la parte ricorrente lamenta.
3.1. Il terzo motivo è inammissibile
Nel caso di specie, invero, la contestazione, in sostanza, tende a censurare il fatto che la Corte di merito abbia fatto proprie le conclusioni formulate dal C.t.u. — reputandole ben motivate e prive di vizi logici —, riguardo alla non conformità del macchinario di cui si tratta alle norme di sicurezza citate sub 3. Il mezzo di impugnazione si risolve, quindi, in una inammissibile richiesta di riesame e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. n. 4056 del 2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014). Al proposito, peraltro, la Suprema Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 10222/2009) ha, in più occasioni, affermato che “non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione” — la qual cosa, per quanto emerge dagli atti, non è avvenuta nel caso di specie — “mentre una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità”.
4.1.; 5.1. Parimenti inammissibili sono il quarto ed il quinto motivo; invero, il primo dei due — che, peraltro, riguarda un vizio che viene denunciato per la prima volta in sede di legittimità —, viola il disposto dell’art. 366 del codice di rito, per carenza di autosufficienza, non rinvenendosi nello stesso l’indicazione di alcun dato documentale dal quale possa evincersi con certezza in quale data il macchinario in esame sia stato acquistato dal datore di lavoro del Xxxxxxx. Va, infatti, sottolineato che questa Corte ha più volte ribadito che il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 1435/2013; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 10551/2016).
Il quinto m4tivo presenta una enunciazione non chiara, poiché, da un lato, si sostiene che facendo applicazione del d.P.R. n. 459/1996, la c.d. Direttiva Macchine, nella fattispecie, si sarebbe violato il principio di irretroattività della legge; dall’altro, si afferma che, in ogni caso, la mescolatrice di cui si tratta era conforme a tutte le prescrizioni di sicurezza contenute nel predetto testo normativo; tale motivo appare, in effetti, diretto alla richiesta di un riesame del merito, finalizzato ad un’analisi dettagliata delle caratteristiche strutturali del macchinario, non consentito, come già detto, in questa sede.
Per tutto quanto precede, i ricorsi vanno respinti.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa le spese tra Cccccc S.r.l. in liquidazione e INAIL; condanna l’Cccccc al pagamento delle spese processuali nei confronti di Ddddd dddd, Ccccccccccccy NCE S.r.l. e Xxxxxxx Xxxxx, liquidate nella misura di Euro 3.000,00 per ciascuno e spese vive nella misura di Euro 100,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge. Condanna L’INAIL al pagamento delle spese processuali nei confronti di Hhhhh e Xxxxxxx, liquidate in Euro 3.000,00 per ciascuno, oltre Euro 100,00 per ciascuno a titolo di spese vive, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, 18 dicembre 2015.
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