Sentenza della Corte di Cassazione n. 18914 del 17/05/2012 “L’estinzione del reato contravvenzionale ex D. Lgs. 758/1994 per avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa ridotta si applica anche nel caso in cui a versare la somma non sia

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, con il presente comunicato vuole segnalare la Sentenza della Corte di Cassazione n. 18914 del 17/05/2012 “L’estinzione del reato contravvenzionale ex D. Lgs. 758/1994 per avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa ridotta si applica anche nel caso in cui a versare la somma non sia stato il contravventore ma la società alla quale lo stesso appartiene.”

Cassazione Penale, Sez. 3, 17 maggio 2012, n. 18914 – Lavoro di un adolescente e visita medica successiva: pagamento della società ed estinzione del reato<

Responsabilità di un datore di lavoro per avere occupato alle proprie dipendenze un adolescente, quale aiuto cameriere, dalla data del 24.07.08, sottoponendolo a visita medica, però, solo in data 31.07.08.

Ricorre l’imputato contro la decisione del G.i.p. sostendendo che l’avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa avrebbe dovuto comportare una declaratoria di estinzione del reato ex art. 24 del D.Lgs. n. 758 del 1994<. Si contesta, pertanto, la decisione del G.i.p. di negare il proscioglimento sulla base del rilievo che la sanzione amministrativa era stata pagata dalla società e non dal contravventore.

Il ricorso è fondato: l’estinzione mediante pagamento della sanzione amministrativa, fatta dall’amministratore della società, non può che riverberare anche a favore della persona fisica contravventore che operi nella società perché – come ricordato da questa S.C. recentemente in relazione a fattispecie assimilabile alla presente – è da ritenere un principio generale, che, nel caso in cui l’obbligazione faccia capo a persona che operi in una società che provveda ad ottemperare alle prescrizioni, l’oblazione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 24, opera a favore della persona fisica dipendente che abbia contravvenuto.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente –
Dott. SQUASSONI Claudia – Consigliere –
Dott. GENTILE Mario – Consigliere –
Dott. MULLIRI Guicla – rel. Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., nato ad (OMISSIS) imputato L. n. 977 del 1967, art. 8;

avverso la sentenza del Gip. presso il Tribunale di Trapani in data 4.11.09;

Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guicla Mulliri;

Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. IZZO Gioacchino, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato;

Sentito il difensore dell’imputato, avv. VITIELLO PIETRO MARIA, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso –

Con la sentenza qui impugnata, il G.i.p. presso il Tribunale ha condannato (con rito abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna) S.A., odierno ricorrente, per avere occupato alle proprie dipendenze un adolescente, quale aiuto cameriere, dalla data del 24.7.08, sottoponendolo a visita medica, però, solo in data 31.7.08.

Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:
1) violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b), in rel. al D.Lgs. n. 758 del 1994, artt. 20<21<23< e 24<, e D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 15<, comma 3) osservando che l’avvenuto e tempestivo pagamento della sanzione amministrativa avrebbe dovuto comportare una declaratoria di estinzione del reato ex art. 24 o, comunque, una improcedibilità dell’azione penale perché non vi era stata notifica della contravvenzione all’imputato personalmente. Si contesta, pertanto, la decisione del G.i.p. di negare il proscioglimento sulla base del rilievo che la sanzione amministrativa era stata pagata dalla società e non dal contravventore;

2) vizio di motivazione da ritenere contraddittoria visto che, nel momento in cui viene valorizzata la differenziazione tra società e contravventore materiale, ai fini dell’esclusione dell’effetto liberatorio del pagamento operato dalla società, a fortiori, si sarebbe dovuto tener conto della necessità di notificare il verbale di ispezione direttamente all’imputato autore dell’infrazione.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

Diritto

Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto alla questione procedurale (peraltro anch’essa fondata) sollevata con il secondo motivo.

Ed infatti, l’estinzione mediante pagamento della sanzione amministrativa, fatta dall’amministratore della società, non può che riverberare anche a favore della persona fisica contravventore che operi nella società perché – come ricordato da questa S.C. recentemente (Sez. 3^, 29.11.11 – 1.2.12, Vincenzoni, n. 4347) in relazione a fattispecie assimilabile alla presente (nella quale, in una fattispecie di omesso versamento di contributi previdenziali il versamento sanante dei contributi era stato operato dall’amministratore della società pro tempore quando il contravventore era già cessato dalla canea) – è da ritenere un principio generale, che, nel caso in cui l’obbligazione faccia capo a persona che operi in una società che provveda ad ottemperare alle prescrizioni, l’oblazione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 24, opera a favore della persona fisica dipendente che abbia contravvenuto.
Una diversa interpretazione si risolverebbe in un’irragionevole limitazione dell’ambito di operatività della causa speciale di estinzione del reato chiaramente introdotta dal legislatore allo scopo di interrompere l’illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa a tutela dei lavoratori (Sez. in., 28.12.05, Greco, Rv. 233190).

Il raggiungimento di tale risultato, sia pure attraverso l’assunzione dell’onere del pagamento da parte della società cui appartiene la persona fisica che ha contravvenuto, fa passare in secondo piano l’interesse dello Stato alla punizione di quest’ultima.

Del resto, questo è lo spirito costante della linea interpretativa di questa S.C. che, in tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro – in ossequio al dettato del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 15, comma 3, (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro a norma della L. 14 febbraio 2003, n. 30, art. 8) – ha sempre valorizzato, ai fini della operatività della procedura di estinzione prevista dal D.Lgs. 19 dicembre 1974, n. 758, art. 20 e segg., il mero dato obiettivo della “spontanea regolarizzazione delle pregresse violazioni, anche quando trattisi di reati istantanei già perfezionatisi (sez. 3^, 6.6.07, Loi, rv. 237198).

Per l’effetto, nel caso di specie, in accoglimento della doglianza, la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto al ricorrente è estinto per intervenuta oblazione amministrativa.

P.Q.M.

Visto l’art. 637 c.p.p. e ss., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta oblazione amministrativa.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 15 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012

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