Circolare INL n. 1/2016 del 17/10/2016 con oggetto: decreto correttivo Jobs Act – lavoro accessorio – indicazioni operative

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la Circolare INL n. 1/2016 del 17/10/2016< con oggetto: decreto correttivo Jobs Actlavoro accessorioindicazioni operative.

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Circolare INL n. 1/2016 del 17/10/2016<

INL CIRCOLARI REGISTRAZIONE N.1 DEL 17/10/2016

CIRCOLARE N. 1/2016<

Alle Direzioni interregionali e territoriali

del lavoro

LORO SEDI

All’INPS

Direzione centrale vigilanza prevenzione e

contrasto dell’economia sommersa

All’INAIL

Direzione centrale rapporto assicurativo

e p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali

Ufficio di Gabinetto

Segreteria tecnica del Ministro

Direzione generale dei sistemi informativi

dell’innovazione tecnologica e della

comunicazione

Al Comando Carabinieri per la Tutela del

Lavoro

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All’Ispettorato regionale del lavoro di

Palermo

Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei

Consulenti del Lavoro

Al Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili

 

Oggetto: decreto correttivo Jobs Actlavoro accessorioindicazioni operative

Con il decreto legislativo n. 185/2016<, correttivo al Jobs Act, il Governo ha introdotto alcune disposizioni che integrano e modificano, fra l’altro, il c.d. codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 81/2015<.

Nell’ambito di tali modifiche assume particolare rilievo l’intervento in materia di lavoro accessorio, rispetto al quale si introduce una maggiore tracciabilità dei voucher ed una specifica disciplina sanzionatoria.

Il nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015< stabilisce anzitutto che “i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni”.

Gli obblighi di comunicazione descritti dalla norma – riferiti esclusivamente ad imprese e professionisti – richiamano quanto già previsto con riferimento al lavoro intermittente, con alcune specificità.

Va anzitutto evidenziato che la comunicazione in questione andrà effettuata:

– per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

2) il luogo della prestazione;

3) il giorno di inizio della prestazione;

4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.

– per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione ma con contenuti parzialmente diversi. In questo caso infatti si prevede che la comunicazione indichi:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

2) il luogo della prestazione;

3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Con un apposito decreto il Ministero del lavoro potrà peraltro indicare “modalità applicative della disposizione (…) nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”; nelle more della sua adozione si rappresentano di seguito le modalità, condivise con predetto il Ministero, per adempiere ai nuovi obblighi di legge.

Va anzitutto evidenziato che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337< e INPS circ. n. 149/2015<).

Il committente dovrà inoltre, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed indicati in allegato. Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati.

Quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail.

Si rappresenta inoltre che dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

Al fine di informare i committenti sulle modalità di adempimento dei nuovi obblighi nonché sulla opportunità di conservare copia delle e-mail trasmesse, così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo, le Direzioni del lavoro potranno organizzare appositi incontri divulgativi con associazioni datoriali e ordini professionali, anche ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 124/2004<.

La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015<), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004<. Vale la pena inoltre ricordare che l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

Il personale ispettivo terrà invece in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016< e la presente circolare.

Si fa riserva comunque di fornire ulteriori indicazioni sulla disciplina sanzionatoria dopo un primo monitoraggio sulla applicazione delle nuove disposizioni.

Con il citato decreto ministeriale, al termine quindi della creazione di una infrastruttura tecnologica in grado di semplificare il più possibile i nuovi obblighi di comunicazione, sarà inoltre possibile definire l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS ovvero introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

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Circolare INPS n. 149/2015 del 12/08/2015< Direzione Centrale Entrate

Oggetto: Lavoro accessorio. Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 artt. 48; 49; 50: Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (Allegato Circolare INPS n. 149/2015 del 12/08/2015<)

Sommario:

Premessa

1.   Limiti alle prestazioni di lavoro accessorio

2.   Modalità di acquisto

3.   Misura del voucher

4.   Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio

5.   Il ruolo del concessionario

Premessa

Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015< (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015-Supplemento ordinario n. 34<) ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del d.lgs. n. 276/2003<, nell’ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.

Tale norma introduce importanti novità in ordine:

  • al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire;
  • alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito;
  • all’obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente;
  • alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni in ordine alla richiamata disciplina.

1. Limiti alle prestazioni di lavoro accessorio

L’art 48, comma 1, del citato decreto legislativo innalza il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5000 a 7000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative  che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.

Rimane, invece, immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista.

Con circolare n. 77 del 16 aprile 2015< è stato comunicato il valore, in riferimento all’anno 2015, “annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”. Tale valore, per l’anno in corso è  paria a 2.020 euro (lordo 2.693).

Le disposizioni di cui al comma 1 dell’art.48 si applicano anche in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle  attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633<. Tali attività, non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Viene, altresì, confermata e resa strutturale (art. 48, comma 2), la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro (lordo € 4000) di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.

Il predetto limite complessivo dei € 3.000 di compenso, per l’anno in corso, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1.1.2015 al 24.6.2015 (giorno precedente all’entrata in vigore del D.L. 81).

 

2. Modalità di acquisto

Una importante novità è introdotta dall’art 49, comma 1, che prevede, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l’obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche “uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.

Pertanto, committenti imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso:

  • la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico). Le modalità di accesso, acquisto e gestione dei voucher “telematici” sono descritti nell’allegato 1.
  • Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
  • Banche Popolari abilitate.

Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti, possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31/12/2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012< per il triennio 2013 – 2015.

Per tale fattispecie si rimanda alla Circolare 169 del 16/12/2014< nella quale, al punto 3.1 è previsto che i buoni lavoro consegnati dall’INPS alle madri richiedenti sono unicamente cartacei.

3. Misura del voucher

In attesa dell’emanazione del decreto di cui al comma 1 dell’art.49, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio

L’art 49, comma 3, prevede, inoltre, l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Tuttavia, il Ministero del Lavoro, con nota n.3337 del 25 giugno 2015< ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure.

5. Il ruolo del concessionario

I commi 4,5 e 7 dell’articolo 49 descrivono il ruolo del concessionario del servizio, il quale:

  • eroga al prestatore il proprio compenso esente da qualsiasi imposizione fiscale;
  • effettua il versamento dei contributi previdenziali all’INPS (13% del valore nominale del buono) [1] e all’INAIL (7% del valore nominale del buono);
  • trattiene l’importo autorizzato dal decreto a titolo di rimborso spese.

Secondo quanto previsto dal comma 7 sarà un decreto del Ministero del lavoro ad individuare il concessionario del servizio ed a regolamentare le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

Lo stesso comma prevede, tuttavia, che nelle more dell’emanazione del decreto, i concessionari sono individuati nell’INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1,2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003<.

In base al disposto dell’art. 49, comma 8, infine, fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l’utilizzo dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/2015<.

Sono, inoltre, fatte salve le eventuali operazioni di acquisto, attivazione e relativo accredito di buoni cartacei, in parziale difformità con la presente circolare, effettuati da committenti imprenditori o professionisti fino alla pubblicazione della circolare stessa.

Il Dirigente Generale Vicario

Crudo

[1] Tale percentuale può essere rideterminata con Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanza in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata.

Circolare INPS n. 149/2015 del 12/08/2015<

Allegato Circolare INPS n. 149/2015 del 12/08/2015<

 

Nota n. 3337 del 25.06.2015 congiunta della Direzione Generale per i sistemi informativi, l’innovazione tecnologica e la comunicazione e la Direzione Generale dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (m_lps.33.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0003337.25-06-2015)<

Nota n. 3337 del 25.06.2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali<

Oggetto: Decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81< Recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183<. Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio.

In data 24 giugno 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 144 – Supplemento Ordinario n. 34< – il decreto legislativo n. 81<, attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183< (Legge Delega sul Jobs Act) recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni.

In particolare, l’articolo 49, comma 3, rispondendo all’intenzione del legislatore della legge delega di razionalizzare tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, prevede che la comunicazione di inizio della prestazione di lavoro accessorio vada comunicata alla Direzione territoriale del lavoro competente con modalità esclusivamente telematiche.

Ai fini dei necessari approfondimenti in ordine alla attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, si informa che la comunicazione in questione sarà effettuata agli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure.

Circolare INL n. 1/2016 del 17/10/2016<

Circolare INPS n. 149/2015 del 12/08/2015<

Allegato Circolare INPS n. 149/2015 del 12/08/2015<

circolare n. 77 del 16 aprile 2015<

Circolare 169 del 16/12/2014<

Nota n. 3337 del 25.06.2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali<

decreto legislativo n. 185/2016<

D.Lgs. n. 81/2015<

D.Lgs. n. 124/2004<

CIRCOLARE N. 2/2016 Ispettorato Nazionale del lavoro, INL CIRCOLARI REGISTRAZIONE N.2 DEL 7/11/2016, Oggetto: indicazioni operative sull’ utilizzazione di impianti GPS ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, L. n. 300/1970.<

Circolare INL n. 1/2016 del 17/10/2016 con oggetto: decreto correttivo Jobs Act – lavoro accessorio – indicazioni operative<

Circolare n. 1/2016 Ispettorato nazionale del lavoro, INL Circolari Registrazione n. 1 del 17/10/2016<

Link dal sito del Ministero del lavoro Circolare INL n. 272016 del 07/11/2016<

Ispettori del lavoro associati<

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