L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Circolare n. 1 dell’08 febbraio 2021 fornisce nuove indicazioni sul lavoro intermittente, sulla scorta di quanto rappresentato dall’ Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con note prot. n. 930 e n. 9 del 1° febbraio 2021 e di recenti pronunce giurisprudenziali.
In particolare l’INL invita il personale ispettivo a non tener conto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente. Ciò sul presupposto che è sottratto alle parti sociali il potere di interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale
Inoltre, con la medesima Circolare l’INL ha fornito un chiarimento in merito all’utilizzo del lavoro nel settore dell’autotrasporto (per il quale il CCNL nulla prevede) chiarendo che , ferma restando l’eventuale presenza di ipotesi c.d. soggettive, “si deve fare riferimento alla citata tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 che, tra le attività da considerare di carattere discontinuo annovera, al punto 8, quella del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato e l’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”.
Stante la formulazione della disposizione (e la punteggiatura in essa utilizzata) il Ministero ha argomentato che la discontinuità è dunque riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”
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