APPROFONDIMENTO: II rischi interferenziali nei cantieri edili: progettazione e controllo della sicurezza a tutela delle maestranze

Per gentile concessione dell’editore Eutekne, pubblichiamo l’articolo dal titolo “I rischi interferenziali nei cantieri edili: progettazione e controllo della sicurezza a tutela delle maestranze a cura degli Ingg. Gianfranco Amato e Gerardo Donato Lanza, pubblicato sul numero 83del mese di dicembre 2021 della rivista “La consulenza del Lavoro”.

Si ringrazia l’editore per la concessione.

I rischi interferenziali nei cantieri edili: progettazione e controllo della sicurezza a tutela delle maestranze

Gerardo Donato LANZA, Gianfranco AMATO*

*Funzionari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Il presente contributo, ai sensi della nota INL 24.11.2020 n. 492, ha natura personale e non impegnativa in alcun modo per la Pubblica Amministrazione di appartenenza, in quanto le considerazioni in esso esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori

 1. Premessa

L’edilizia rappresenta uno dei settori trainanti dell’economia italiana, tanto da beneficiare regolarmente di misure incentivanti, da ultimo ulteriormente incrementate al fine di mitigare le conseguenze economiche del COVID-19.

Ma se gli attuali incentivi procurano un incremento sensibile dell’attività edilizia, al contempo il maggior numero di ore lavorate, la nascita di molteplici cantieri e nuove imprese, le tempistiche stringenti da rispettare per fruire dei contributi statali (vedasi 110%, ecc.) comporteranno, prevedibilmente, un rialzo degli infortuni.

Diventa pertanto ancor più irrinunciabile progettare e governare la sicurezza nei cantieri edili in cui operano più aziende che sovente debbono “convivere” nella stessa area di lavoro, sebbene per effettuare lavorazioni diverse. Tutto ciò passa inequivocabilmente attraverso una corretta e puntuale gestione delle interferenze tra imprese da codificarsi in uno specifico documento di sicurezza denominato Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PSC).

2. Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e i rischi interferenziali

Ai sensi dei commi da 3 a 5 dell’art. 90 del DLgs. 81/2008[1], c.d. “Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL)”, quando si prevede la presenza di più imprese in cantiere, anche non contemporaneamente, il committente è tenuto (obbligo sanzionato penalmente dall’art. 157 co.1, lett. a) del TUSL) a nominare il “Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione (CSP)”.

Il CSP provvede alla progettazione della sicurezza in collaborazione con il progettista delle opere che si intendono realizzare, in quanto da un’analisi congiunta del progetto dell’opera edile può evidenziarsi l’opportunità di modificare le modalità costruttive ovvero i materiali da utilizzare allo scopo di migliorare i livelli di sicurezza. Ne è un esempio la scelta di sostituire, già in fase di progettazione, il solaio a “travetti e pignatte” con solai autoportanti a lastra che riducono di molto il rischio di caduta dall’alto, durante la posa in opera.

Il PSC, pertanto, è un documento guida per la realizzazione dell’opera in sicurezza, modificabile nel corso dell’esecuzione dei lavori da parte del “Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE)”, così da poter far fronte agli imprevisti (durata lavori, avvicendamenti imprese, varianti in corso d’opera, condizioni meteorologiche, ecc.), alle proposte alternative delle imprese esecutrici in termini di procedure esecutive o apprestamenti di sicurezza, alla tempistica delle lavorazioni, che potrebbe subire modifiche tali da comportare ulteriori sovrapposizioni tra le lavorazioni delle diverse imprese (ad es. la posa in opera del manto di copertura e, contemporaneamente, la realizzazione dell’intonaco esterno del fabbricato).

Il soggetto incaricato di redigere il PSC e/o farlo applicare deve avere i requisiti professionali disciplinati dell’art. 98 del TUSL (titoli di studio, anche di livello universitario, frequenza di uno specifico corso di formazione di 120 ore, nonché di corsi di aggiornamento quinquennali).

In sintesi:

  • il committente/responsabile dei lavori, se ricade nei casi di cui all’art. 90 co. 3 TUSL, nomina il CSP, eccetto nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore ad euro 100.000. In questo caso, le funzioni del CSP saranno, eventualmente, svolte dal CSE;
  • il CSP si interfaccia con il progettista delle opere ed anche con la committenza, per assumere tutte le informazioni necessarie sul sito, (presenza di reti gas, luce, etc., potenziale presenza di esplosivi, n. ditte previste, presumibilmente, in cantiere, le attrezzature/macchinari necessari per la esecuzione delle opere, etc.), nonché sulle caratteristiche dell’opera da realizzare, in modo da poter procedere alla redazione del PSC. Tale documento deve essere “specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità”, i contenuti devono essere “il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’articolo 15 del TUSL”, e dovrà rispettare, quantomeno, i contenuti minimi previsti dal punto 2 dell’all. XV del TUSL[2]. Purtuttavia, ai sensi dell’art. 104-bis del TUSL, è possibile redigere il PSC utilizzando il modello semplificato previsto dal DM 9.9.2014;
  • la progettazione della sicurezza deve trasferire nel PSC tutte le indicazioni volte ad eliminare/governare le interferenze già prevedibili nel processo di realizzazione dell’opera e riferite a lavorazioni che debbono, per forza di cose, essere eseguite contemporaneamente da parte di più imprese nello stesso luogo di lavoro, provocando così effetti anche nei confronti dell’impresa che opera a “fianco”. Il governo delle interferenze si estende anche ai casi in cui siano solo potenzialmente verificabili a seguito di contemporanea esecuzione di lavorazioni insistenti sullo stesso luogo, ma che potrebbero tranquillamente essere “disgiunte”;
  • il committente/responsabile dei lavori, se ricade nei casi di cui all’art. 90 co. 4, prima dell’inizio dei lavori deve nominare il CSE, che potrebbe anche coincidere con il CSP, affinché adempia agli obblighi previsti dall’art. 92 del TUSL[3];
  • il Committente/responsabile dei lavori invia all’azienda sanitaria locale ed all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competente (ovvero dove ricade il cantiere) la notifica preliminare avente i contenuti minimi richiamati nell’allegato XII del TUSL, nonché gli eventuali successivi aggiornamenti.

In ogni caso, l’art. 92 del TUSL obbliga il committente, ovvero il responsabile dei lavori se nominato, a vigilare sul corretto modus operandi del CSP e del CSE (culpa in vigilando).

3. PSC e POS: differenza tra impresa e lavoratore autonomo

La prima precisazione doverosa riguarda la differenza tra impresa e lavoratore autonomo. Per impresa si intende una società avente capacità organizzativa, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature. E’ la presenza, anche non contemporanea, di due o più imprese in un cantiere il discrimine per far scattare l’obbligo della nomina del CSP/CSE e la conseguente redazione del PSC, mentre non “concorre” la presenza di uno o più lavoratori autonomi[4]. In pratica, nel caso in cui l’esecuzione dell’opera fosse effettuata da una sola ditta e da uno o più lavoratori autonomi, non c’è l’obbligo di nominare il CSP. Gli eventuali rischi interferenziali tra le lavorazioni dei diversi autonomi andranno coordinati dalla impresa affidataria, che ne richiama individuazione e presenza all’interno del suo piano operativo di sicurezza (POS) ovvero della valutazione dei rischi specifici del cantiere. Il TUSL non obbliga, infatti, i lavoratori autonomi alla redazione del POS[5], eccetto nel caso in cui il lavoratore autonomo si avvalga di uno o più collaboratori familiari (impresa familiare). Va rimarcato che il lavoratore autonomo può effettuare solo piccoli lavori di dettaglio (es. montaggio maniglie, rivestimento bagno, ecc.) e non in collaborazione con altri lavoratori autonomi, perché in quest’ultimo caso si ricadrebbe nella casistica di una società di fatto con tutte le conseguenze sia contrattuali (disconoscimento, verifica idoneità tecnico-professionale, ecc.) che di sicurezza sui luoghi di lavoro (redazione POS, formazione e giudizio di idoneità delle maestranze, ecc.) e di conseguenza l’obbligo di redigere il PSC[6].

Il POS delle imprese, prima di operare in cantiere, deve essere verificato sia dall’impresa affidataria che ne valuta la congruenza con il proprio, sia dal CSE che dovrà verificarne la compatibilità con il PSC.

Una recentissima sentenza di Cassazione[7] ha, in particolare, affermato che una difformità del POS rispetto al PSC non comporta necessariamente una violazione delle regole di cautela ascrivibile al CSE, dovendosi comunque aver riguardo alla concreta efficacia della misura prevista. Infatti, nella citata sentenza si afferma che: “il datore di lavoro che abbia individuato correttamente una misura che garantisce la sicurezza del lavoro non assicurata o meno assicurata dalle previsioni del PSC debba attivarsi per farla adottare, siccome richiesto dal dovere di diligenza del quale è gravato in qualità di gestore del rischio lavorativo.” Tale sentenza è scaturita a seguito di un incidente dove si è accertato che la modalità lavorativa per rimuovere delle colonnine di isolatori situati a 14 metri di altezza prevista dal POS (sistema di ancoraggio dei lavoratori con una fune), era stata diversa da quella prevista nel PSC (uso di una apposita piattaforma aerea), ma che quest’ultima non era praticamente attuabile in quanto il ricorso ad una piattaforma avrebbe richiesto l’utilizzo di quattro autocarri; cosa però non praticabile, alla luce dello spazio a terra disponibile. Anche le caratteristiche dello spazio in quota, secondo l’esperto, non consentivano di ricorrere alla piattaforma, stante il groviglio di cavi in sospensione. Pertanto l’unica precauzione possibile era quella di vincolarsi a strutture fisse.” Ciononostante, il CSE e il datore di lavoro dell’impresa esecutrice sono stati comunque condannati, in quanto non hanno considerato la presenza di alcune crepe nei corpi isolatori che ne hanno originato la rottura causando la caduta dall’alto dei lavoratori.

4. Funzione del Coordinatore della Sicurezza e il PSC

Il PSC, oltre alle indicazioni operative su come eseguire le opere e sui relativi apprestamenti di sicurezza (ponteggi, sbadacchiamenti, ecc.), deve dare particolare rilievo, ai fini della gestione/eliminazione delle interferenze, a tre elementi essenziali, ovvero:

  • LAYOUT DEL CANTIERE. Trattasi di una planimetria dell’area di cantiere dove sono riportate le opere da realizzare, i baraccamenti, la viabilità interna, gli accessi (distinti tra mezzi e maestranze), l’allocazione dei materiali di risulta e dei materiali da costruzione, etc.. È un elaborato che permette di avere una rappresentazione grafica di come è organizzato e deve funzionare il cantiere, quindi di immediata comprensione ed applicabilità da parte delle imprese esecutrici, al fine di minimizzare le interferenze (transito di mezzi e di personale, presenza di materiale di risulta pericolosi, posizione e raggio d’azione della gru, etc.);
  • COSTI DELLA SICUREZZA. Si dividono in:
    • costi generali: non collegati alle lavorazioni e che fanno capo direttamente all’impresa nei confronti delle proprie maestranze (DPI, formazione ed informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.);
    • costi speciali: che afferiscono alla tipologia delle lavorazioni, alla specificità del cantiere, alla risoluzione delle interferenze (segnaletica, teli di protezione, tettoie, ecc.), sia tra le ditte operanti in cantiere che verso le aree circostanti (barriere per il contenimento del rumore, ecc.), ovvero dei rischi indotti dall’esterno sul cantiere (linee di alta tensione, ecc.). Trattasi in generale di costi dovuti alla recinzione cantiere, alla segnaletica di sicurezza, ai baraccamenti, agli apprestamenti di sicurezza, alle misure di prevenzione incendi, etc.), che rappresentano costi compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera non soggetta al ribasso.
  • DIAGRAMMA DI GANTT: strumento grafico/temporale di supporto alla gestione del progetto e della sua esecuzione, con particolare riguardo alla gestione temporale delle lavorazioni delle diverse imprese così da poterle programmare, per quanto possibile, in modo tale da avere sotto controllo le sovrapposizioni e, nel migliore dei casi, eliminarle del tutto. Ritornando all’esempio di prima, evitare che le lavorazioni in copertura si svolgano contemporaneamente alla tinteggiatura delle pareti esterne sottostanti, così da scongiurare che cadute di materiale dall’alto possano provocare conseguenze alle maestranze operanti a quote inferiori.

Di seguito un esempio di digramma di GANTT con iniziale sovrapposizione di due fasi e successiva eliminazione della stessa mediante traslazione temporale della realizzazione dell’intonaco esterno:

Il GANTT, quindi, si rivela molto utile anche per gestire/eliminare sovrapposizioni spaziali che possono comportare dei rischi interferenziali tra le diverse imprese, attraverso una diversa dislocazione delle attività all’interno del cantiere. Come nel caso precedente, evitare di avere contemporaneità di lavorazioni di tinteggiatura e manto di copertura, eventualmente programmandone l’esecuzione anche contemporaneamente ma su edifici diversi insistenti nel medesimo cantiere.

Una particolare valutazione dei rischi interferenziali si ha nei casi in cui durante l’esecuzione delle opere edili vi siano rischi indotti da e verso l’attività presente all’interno del cantiere. Si pensi a lavori edili da eseguirsi presso una scuola durante le lezioni. In questo caso vi è la necessità di far coesistere le due attività attraverso un DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) che sia un ibrido tra DUVRI e PSC previsto specificatamente in edilizia.

Da ultimo corre l’obbligo di richiamare l’attenzione sulle interferenze innescate dalla pandemia COVID-19 in atto. A tal proposito il Coordinatore della Sicurezza avrà cura di redigere una specifica appendice al PSC che analizzi la problematica così da scongiurarne gli effetti (attraverso distanziamento, uso di DPI, precauzioni igieniche, riduzione al necessario delle maestranze e delle ditte presenti in cantiere, ecc.).

5. Conclusioni

La gestione/eliminazione delle interferenze tra le ditte all’interno del cantiere, rappresenta il primo ed indispensabile tassello per una corretta progettazione della sicurezza a salvaguardia delle maestranze. Ciononostante, è frequente la redazione di PSC che non hanno nulla di progettuale/ragionato, riducendosi ad una semplice raccolta di schede standard elaborate dal software in uso da parte del professionista, privo quasi sempre di quelli elementi specifici (Layout, costi, Gantt), che presuppongono un certo impegno temporale ed intellettuale del redattore, tanto da potersi affermare che la valutazione del rischio sottesa al documento non sia stata effettuata. Diverse sono le sentenze di condanna del CSP/CSE per mancata redazione del PSC nonostante vi fosse stato l’adempimento formale di redazione di un “blocco di carte”. Si cita a tal proposito la Cass. 14.5.2021 n. 18951 nella quale le accertate inottemperanze del CSE nel redigere il PSC (del tutto carente nella valutazione dei rischi, con evidenti incongruità che ne hanno rivelato il carattere improvvisato e fittizio, contenente un cronoprogramma pro-forma) che peraltro non sollevavano il datore di lavoro dal disciplinare, con il POS, i rischi per la sicurezza nel cantiere per i propri lavoratori (nel POS, infatti, non sono stati considerati la recinzione del cantiere, gli accessi e la viabilità interna, facendo rinvio a un “riferimento planimetrico” e alle previsioni del PSC, ed inoltre riportando che la segnaletica di sicurezza era stata “installata”, mentre in realtà era mancante). Tali carenze hanno causato un infortunio mortale di un autista incaricato di effettuare una gettata di calcestruzzo con una autobetonpompa che, mentre percorreva una strada sterrata caratterizzata da marcata pendenza trasversale, si rovesciava sotto il peso del calcestruzzo trasportato, precipitando nella scarpata sottostante. Nella citata sentenza si ribadisce che il coordinatore per la sicurezza risponde per infortuni riconducibili ad un’inadeguata valutazione, nel PSC, del rischio interferenziale, e alla mancata previsione di misure di sicurezza idonee a prevenirlo. Inoltre, la citata sentenza ha condannato i datori di lavoro dell’impresa affidataria, diversa dall’impresa da cui dipendeva il lavoratore deceduto nell’infortunio, in quanto “era ad essi che incombeva il compito di regolamentare la recinzione del cantiere, gli accessi e la viabilità interna (di cui il POS rimanda alla disciplina prevista nel PSC, che invece era mancante) ed anche quello di curare la presenza della segnaletica di sicurezza all’interno del cantiere stesso”. Tale sentenza ribadisce, inoltre, che “la funzione di alta vigilanza che grava sul CSE ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo”.

E’ di tutta evidenza quindi che un pessimo PSC provoca, a cascata, la redazione di pessimi POS e nessuna proattività delle imprese che potrebbero suggerire soluzioni migliorative per l‘eliminazione delle interferenze o per la loro migliore gestione.

Un buon PSC agevola, peraltro, anche il lavoro del CSE che nel corso delle lavorazioni, a seguito di frequenti varianti in corso d’opera e di conseguenza di variazione delle lavorazioni, di tempistica, di variazioni delle imprese e del numero delle imprese, ecc. dovrà sicuramente rielaborare/aggiornare il PSC.

 

[1] Il comma 3 stabilisce che: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”. Il comma 4 recita che: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98”. Secondo il comma 5:La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese”.

[2] Questi riguardano: “a) l’identificazione e la descrizione dell’opera […]; b) l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza […]; c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: 1) all’area di cantiere […]; 2) all’organizzazione del cantiere […]; 3) alle lavorazioni; e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni […]; f) le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva […]; g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; h) l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune […]; i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; l) la stima dei costi della sicurezza.

[3] Ossia: “a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.

[4] Art. 89 co. 1, lett. d) TUSL: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;

[5] Artt. 94 e 160 del TUSL.

[6] Circ. Min. Lavoro 4.7.2012 n. 16.

[7] Cass. 15.9.2021 n. 33989.

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