Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 Download
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 60 del 12-03-2012
Art. 1; Allegato A; Allegato I; Allegato II; Allegato III; Allegato IV; Allegato V; Allegato VI, Allegato VII; Allegato VIII; Allegato IX; Allegato X;
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione delle associazioni di professionisti senza scopo di lucro previste dall’Allegato A, lettera B), punto 1.1. lett. e) dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. Al riguardo va premesso che l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. In particolare l’allegato A, lettera B) individua, al punto 1.1., i soggetti formatori tra i quali “gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra” (punto 1.1. lett. e)).
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La Commissione ritiene che, con la dicitura “associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali”, l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 intenda riferirsi a qualunque associazione necessariamente connotata, negli atti di costituzione, dall’assenza di finalità lucrative e che sia stata espressamente riconosciuta dall’ordine o collegio professionale di riferimento – in base a specifiche procedure, la cui discrezionalità è rimessa al medesimo ordine o collegio professionale – sempre che si tratti di un ordine o collegio relativo alle figure professionali di cui all’art. 98 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008.
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131
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