Approvazione in esame definitivo da parte del Consiglio dei Ministri di un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per l’impiego come lavoratori stagionali 2 Parte

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala la approvazione in esame definitivo da parte del Consiglio dei Ministri di un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali<.

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LAVORATORI STAGIONALI, TUTELE CONTRO IMPIEGHI IMPROPRI, Consiglio dei Ministri n. 137 del 26 ottobre 2016<

Attuazione della direttiva europea sulle condizioni di ingresso e di soggiorno (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali<.

Uno degli obiettivi della direttiva è consentire ai datori di lavoro di soddisfare il fabbisogno di manodopera stagionale e garantire nel contempo che i lavoratori stagionali cittadini di Paesi terzi non vengano impropriamente utilizzati.

Prevede modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286< (Testo Unico Immigrazione – TUI) e al relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica).

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Prima parte della direttiva

Seconda parte della direttiva

Articolo 7

Volume di ingresso

La presente direttiva non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare il volume di ingresso nel suo territorio di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. Su tale base una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale può essere considerata inammissibile o essere rigettata.

Articolo 8

Motivi di rigetto

1.   Gli Stati membri rigettano una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se:

a)gli articoli 5 o 6 non sono rispettati; oppure
b)i documenti presentati ai fini degli articoli 5 o 6 sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi.

2.   Gli Stati membri rigettano, ove opportuno, una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se:

a)il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in conformità del diritto nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale;
b)l’impresa del datore di lavoro è stata liquidata conformemente alla normativa nazionale in materia di insolvenza o non è svolta alcuna attività economica; oppure
c)il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni ai sensi dell’articolo 17.

3.   Gli Stati membri possono accertarsi che i posti vacanti in questione possano essere coperti da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell’Unione ovvero da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro, nel qual caso essi possono rigettare la domanda. Il presente paragrafo si applica fatto salvo il principio di preferenza per i cittadini dell’Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione.

4.   Gli Stati membri possono rigettare una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se:

a)il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dal diritto e/o dai contratti collettivi applicabili; oppure
b)nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della domanda, il datore di lavoro ha abolito un posto di lavoro a tempo pieno al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore sta cercando di coprire mediante il ricorso alla presente direttiva; ovvero
c)il cittadino di un paese terzo non ha rispettato gli obblighi previsti da una precedente decisione di ammissione in qualità di lavoratore stagionale.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni decisione di rigetto di una domanda tiene conto delle circostanze specifiche del caso, inclusi gli interessi del lavoratore stagionale, e rispetta il principio di proporzionalità.

6.   I motivi per rifiutare il rilascio di un visto per soggiorno di breve durata sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni del codice dei visti.

Articolo 9

Revoca dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale

1.   Gli Stati membri revocano l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale quando:

a)i documenti presentati ai fini dell’articolo 5 o 6 sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, o falsificati o manomessi, oppure
b)il titolare soggiorna per fini diversi da quelli per cui è stato autorizzato.

2.   Gli Stati membri revocano, se del caso, l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale quando:

a)il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in conformità del diritto nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale;
b)l’impresa del datore di lavoro è stata liquidata conformemente alla normativa nazionale in materia di insolvenza o non è svolta alcuna attività economica; oppure
c)il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni ai sensi dell’articolo 17.

3.   Gli Stati membri possono revocare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale quando:

a)gli articoli 5 o 6 non sono, o non sono più, rispettati; oppure
b)il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dal diritto e/o dai contratti collettivi applicabili;
c)il datore di lavoro non ha adempiuto ai propri obblighi previsti a norma del contratto di lavoro; oppure
d)nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della domanda, il datore di lavoro ha soppresso un posto di lavoro a tempo pieno al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore sta cercando di coprire mediante il ricorso alla presente direttiva.

4.   Gli Stati membri possono revocare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se il cittadino di un paese terzo chiede protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19)< o protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro interessato.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni decisione di revoca di un’autorizzazione tiene conto delle circostanze specifiche del caso, compresi gli interessi del lavoratore stagionale, e rispetta il principio di proporzionalità.

6.   I motivi per annullare o revocare un visto per soggiorno di breve durata sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni del codice dei visti.

Articolo 10

Obbligo di cooperazione

Gli Stati membri possono esigere che il datore di lavoro fornisca tutte le pertinenti informazioni necessarie per il rilascio, la proroga o il rinnovo dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale.

CAPO III

PROCEDURA E AUTORIZZAZIONI PER MOTIVI DI LAVORO STAGIONALE

Articolo 11

Accesso alle informazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sull’ingresso e il soggiorno, compresi i diritti e gli obblighi nonché le garanzie procedurali del lavoratore stagionale.

2.   Quando gli Stati membri rilasciano ai cittadini di paesi terzi un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale, li informano altresì per iscritto circa i loro diritti e obblighi ai sensi della presente direttiva, incluse le procedure di ricorso.

Articolo 12

Autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale

1.   Per i soggiorni di durata non superiore a 90 giorni, gli Stati membri rilasciano ai cittadini di paesi terzi che rispettano l’articolo 5 e ai quali non si applicano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 8 una delle seguenti autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale, fatte salve le norme relative al rilascio dei visti per soggiorni di breve durata stabilite dal codice dei visti e dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (20)<:

a)un visto per soggiorno di breve durata, in cui è precisato che il visto è rilasciato per motivi di lavoro stagionale;
b)un visto per soggiorno di breve durata e un permesso di lavoro, in cui è precisato che è il visto è rilasciato per motivi di lavoro stagionale; oppure
c)un permesso di lavoro in cui è precisato che è il permesso è rilasciato per motivi di lavoro stagionale, nel caso di cittadini di un paese terzo esenti dall’obbligo del visto a norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 e ai quali gli Stati membri interessati non applichino l’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento.

Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri forniscono le autorizzazioni di cui alle lettere a) e c) oppure le autorizzazioni di cui alle lettere b) e c).

2.   Per soggiorni di durata superiore a 90 giorni, gli Stati membri rilasciano ai cittadini di paesi terzi che rispettano l’articolo 6 e ai quali non si applicano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 8 una delle seguenti autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale:

a)un visto per soggiorno di lunga durata, in cui è precisato che il visto è rilasciato per motivi di lavoro stagionale;
b)un permesso di lavoro stagionale; oppure
c)un permesso di lavoro stagionale e un visto per soggiorno di lunga durata, se il visto per soggiorno di lunga durata è richiesto dal diritto nazionale per l’ingresso nel territorio.

Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri forniscono solo una delle autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e c).

3.   Fatto salvo l’acquis di Schengen, gli Stati membri stabiliscono se la domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo e/o dal datore di lavoro.

L’obbligo per gli Stati membri di stabilire se la domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo e/o dal suo datore di lavoro lascia impregiudicate eventuali modalità di partecipazione obbligatoria di entrambe le parti alla procedura.

4.   Il permesso di lavoro stagionale di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), è rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri secondo il modello stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Gli Stati membri inseriscono nel permesso un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale.

5.   Per i visti per soggiorni di lunga durata gli Stati membri inseriscono un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale nel campo «annotazioni» del visto autoadesivo a norma del punto 12 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1683/95.

6.   Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di impiego del lavoratore stagionale in formato cartaceo, oppure conservare tali dati in formato elettronico ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e della lettera a), punto 16, del relativo allegato.

7.   Quando un visto è richiesto esclusivamente ai fini dell’ingresso nel territorio di uno Stato membro e il cittadino del paese terzo soddisfa le condizioni per il rilascio di un permesso di lavoro stagionale a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera c), lo Stato membro interessato agevola in ogni modo il cittadino del paese terzo nell’ottenimento del visto necessario.

8.   Il rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di rilasciare un’autorizzazione preliminare per lavorare nello Stato membro in questione.

Articolo 13

Domande di permesso di lavoro stagionale

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le domande, a decidere in merito e a rilasciare i permessi di lavoro stagionale.

2.   Una domanda di permesso di lavoro stagionale è presentata nell’ambito di una procedura unica.

Articolo 14

Durata del soggiorno

1.   Gli Stati membri stabiliscono un periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali che non è inferiore a cinque mesi e non è superiore a nove mesi in un dato periodo di dodici mesi. Al termine di tale periodo il cittadino del paese terzo lascia il territorio dello Stato membro a meno che lo Stato membro interessato non abbia rilasciato un permesso di soggiorno a norma del diritto nazionale o del diritto dell’Unione per motivi diversi dal lavoro stagionale

2.   Gli Stati membri possono stabilire un periodo massimo in un arco di dodici mesi in cui un datore di lavoro è autorizzato ad assumere lavoratori stagionali. Tale periodo non è inferiore al periodo massimo di soggiorno stabilito a norma del paragrafo 1.

Articolo 15

Proroga del soggiorno o rinnovo dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale

1.   Entro il periodo massimo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, e a condizione che siano rispettati gli articoli 5 o 6 e non sussistano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 2 e, se applicabile, all’articolo 8, paragrafo 4, gli Stati membri accordano ai lavoratori stagionali una proroga del loro soggiorno, nel caso in cui i lavoratori stagionali proroghino il loro contratto con lo stesso datore di lavoro.

2.   Gli Stati membri possono decidere, conformemente al diritto nazionale, di autorizzare i lavoratori stagionali a prorogare il loro contratto con lo stesso datore di lavoro e il loro soggiorno più di una volta, a condizione che non sia superato il periodo massimo di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

3.   Entro il periodo massimo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, e a condizione che siano rispettati gli articoli 5 o 6 e non sussistano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 2 e, se applicabile, all’articolo 8, paragrafo 4, gli Stati membri accordano ai lavoratori stagionali una proroga del loro soggiorno per farsi assumere da un altro datore di lavoro.

4.   Gli Stati membri possono decidere, conformemente al diritto nazionale, di autorizzare i lavoratori stagionali a farsi assumere da un altro datore di lavoro e a prorogare il loro soggiorno più di una volta, a condizione che non sia superato il periodo massimo di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

5.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri accettano la presentazione di una domanda quando il lavoratore stagionale ammesso ai sensi della presente direttiva si trova sul territorio dello Stato membro in questione.

6.   Gli Stati membri possono rifiutare di prorogare il soggiorno o di rinnovare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale qualora il posto vacante in questione possa essere coperto da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell’Unione, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro. Il presente paragrafo si applica fatto salvo il principio della preferenza per i cittadini dell’Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione.

7.   Gli Stati membri rifiutano di prorogare il soggiorno o di rinnovare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale al raggiungimento della durata massima del soggiorno ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1.

8.   Gli Stati membri possono rifiutare di prorogare il soggiorno o di rinnovare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se il cittadino di un paese terzo chiede protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE o chiede protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro interessato.

9.   L’articolo 9, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b), c) e d), non si applica a un lavoratore stagionale che presenti domanda di assunzione presso un altro datore di lavoro conformemente al paragrafo 3 qualora tali disposizioni si applichino al precedente datore di lavoro.

10.   I motivi di proroga di un visto per soggiorno di breve durata sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni del codice dei visti.

11.   Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 1, ogni decisione relativa ad una domanda di proroga o di rinnovo tiene conto delle circostanze specifiche del caso, inclusi gli interessi del lavoratore stagionale, e rispetta il principio di proporzionalità.

Articolo 16

Agevolazione del reingresso

1.   Gli Stati membri agevolano il reingresso dei cittadini di paesi terzi ammessi nello Stato membro interessato in qualità di lavoratori stagionali almeno una volta nei cinque anni precedenti, e che abbiano pienamente rispettato, durante ciascun soggiorno, le condizioni applicabili ai lavoratori stagionali previste dalla presente direttiva.

2.   L’agevolazione di cui al paragrafo 1 può includere una o più misure quali:

a)la concessione di un’esenzione dall’obbligo di presentazione di uno o più dei documenti di cui agli articoli 5 o 6;
b)il rilascio di più permessi di lavoro stagionali in un unico atto amministrativo;
c)una procedura accelerata per l’adozione di una decisione sulla domanda di un permesso di lavoro stagionale o un visto per soggiorno di lunga durata;
d)la priorità nell’esame delle domande di ammissione in qualità di lavoratore stagionale, anche prendendo in considerazione la precedente ammissione in sede di decisione sulle domande in relazione all’esaurimento del volume di ingresso.

Articolo 17

Sanzioni nei confronti dei datori di lavoro

1.   Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non hanno assolto gli obblighi loro derivanti a norma della presente direttiva, compresa l’esclusione dei datori di lavoro in condizioni di grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva dalla possibilità di assumere lavoratori stagionali. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di revoca dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere b), c) e d), il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere un indennizzo al lavoratore stagionale conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. La responsabilità si estende a ogni obbligo pendente cui il datore di lavoro avrebbe dovuto ottemperare se l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale non fosse stata revocata.

3.   Se il datore di lavoro è un subappaltatore che ha violato la presente direttiva, e qualora l’appaltatore principale e ogni subappaltatore intermedio non abbiano adempiuto ai loro obblighi con la dovuta diligenza come previsto dal diritto nazionale, l’appaltatore principale e ogni subappaltatore intermedio possono:

a)essere soggetti alle sanzioni di cui al paragrafo 1;
b)essere tenuti, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, a corrispondere ogni risarcimento dovuto al lavoratore stagionale conformemente al paragrafo 2;
c)essere tenuti, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, a versare gli arretrati dovuti al lavoratore stagionale conformemente al diritto nazionale.

Gli Stati membri possono prevedere norme più rigorose in materia di responsabilità ai sensi del diritto nazionale.

Articolo 18

Garanzie procedurali

1.   Le autorità competenti degli Stati membri adottano una decisione sulla domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale. Le autorità competenti notificano tale decisione per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dal diritto nazionale, quanto prima ma non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.

2.   In caso di domanda di proroga del soggiorno o rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per assicurare che il lavoratore stagionale non sia obbligato a interrompere il suo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro né gli sia preclusa la possibilità di cambiare datore di lavoro, a causa di procedure amministrative in corso.

Qualora la validità dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale scada durante la procedura di proroga o rinnovo, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, autorizzano il lavoratore stagionale a soggiornare nel loro territorio fino all’adozione di una decisione da parte delle autorità competenti, a condizione che la domanda sia stata presentata entro il periodo di validità di tale autorizzazione e il periodo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, non sia scaduto.

Qualora si applichi il secondo comma, gli Stati membri possono, tra l’altro:

a)rilasciare permessi di soggiorno temporanei o autorizzazioni equivalenti sino all’adozione di una decisione;
b)autorizzare il lavoratore stagionale a lavorare fino all’adozione di una decisione.

Nel corso del periodo di esame della domanda di proroga o rinnovo, si applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva.

3.   Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni supplementari siano richieste e fissano un termine ragionevole per la comunicazione delle informazioni. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste.

4.   La motivazione di una decisione che dichiari inammissibile una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o che rigetti la domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o rifiuti una proroga del soggiorno o il rinnovo dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è fornita per iscritto al richiedente. La motivazione di una decisione che revochi l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è fornita per iscritto sia al lavoratore stagionale sia, se previsto dal diritto nazionale, al datore di lavoro.

5.   Una decisione che dichiari inammissibile una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o che rigetti la domanda, rifiuti una proroga del soggiorno o il rinnovo di un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o revochi un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta sono indicati il tribunale o l’autorità amministrativa presso cui il ricorso può essere presentato nonché i termini entro cui presentarlo.

6.   Le garanzie procedurali concernenti i visti per soggiorni di breve durata sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del codice dei visti.

Articolo 19

Tasse e spese

1.   Gli Stati membri possono imporre il pagamento di tasse per il trattamento delle domande in conformità della presente direttiva. L’importo di tali tasse non è sproporzionato o eccessivo. Le tasse concernenti i visti per soggiorni di breve durata sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen. Se tali tasse sono corrisposte da cittadini di paesi terzi, gli Stati membri possono prevedere che questi ultimi abbiano il diritto di essere rimborsati dal datore di lavoro conformemente al diritto nazionale.

2.   Gli Stati membri possono obbligare i datori di lavoro del lavoratore stagionale a farsi carico:

a)del costo del viaggio di andata e ritorno dal luogo di origine dei lavoratori stagionali al luogo di lavoro nello Stato membro interessato;
b)del costo dell’assicurazione sanitaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Nel caso in cui i datori di lavoro sostengano i costi previsti dal presente paragrafo, essi non possono recuperare tali costi dal lavoratore stagionale.

Articolo 20

Alloggio

1.   Gli Stati membri esigono prove del fatto che il lavoratore stagionale beneficerà di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato secondo il diritto e/o la prassi nazionale, per la durata del loro soggiorno. L’autorità competente è informata di ogni cambiamento di alloggio del lavoratore stagionale.

2.   Se l’alloggio è fornito dal datore di lavoro o per il suo tramite:

a)il lavoratore stagionale può essere tenuto a pagare un affitto il cui costo non è essere eccessivo rispetto alla sua retribuzione e rispetto alla qualità dell’alloggio. Il canone di affitto non è trattenuto automaticamente sul salario del lavoratore stagionale;
b)il datore di lavoro fornisce al lavoratore stagionale un contratto di locazione o un documento equivalente, in cui sono chiaramente indicate le condizioni di locazione dell’alloggio;
c)il datore di lavoro assicura che l’alloggio soddisfi i criteri generali di salute e di sicurezza in vigore nello Stato membro interessato.

Articolo 21

Collocamento da parte dei servizi pubblici dell’impiego

Gli Stati membri possono stabilire che il collocamento di lavoratori stagionali sia effettuato soltanto dai servizi pubblici dell’impiego.

CAPO IV

DIRITTI

Articolo 22

Diritti derivanti dall’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale

Durante il periodo di validità dell’autorizzazione di cui all’articolo 12, il titolare gode quanto meno dei seguenti diritti:

a)diritto di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione;
b)libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione conformemente al diritto nazionale;
c)diritto di esercitare la concreta attività lavorativa autorizzata dall’autorizzazione, conformemente al diritto nazionale.

Articolo 23

Diritto alla parità di trattamento

1.   I lavoratori stagionali hanno diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante almeno per quanto concerne:

a)le condizioni di impiego, compresa l’età minima richiesta per poter lavorare, e le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l’orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;
b)il diritto di scioperare e di intraprendere azioni sindacali, in conformità del diritto e della prassi nazionali dello Stato membro ospitante, nonché la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano, tra cui il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;
c)il pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro, per quanto concerne ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi;
d)i settori della sicurezza sociale elencati all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004;
e)l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l’erogazione degli stessi, tranne per quanto riguarda l’alloggio, ferma restando la libertà di contratto conformemente al diritto dell’Unione o nazionale;
f)i servizi di consulenza sul lavoro stagionale forniti dagli uffici di collocamento;
g)l’istruzione e la formazione professionale;
h)il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;
i)le agevolazioni fiscali, nella misura in cui il lavoratore stagionale sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato.

I lavoratori stagionali che si trasferiscono in un paese terzo, o i loro superstiti residenti in un paese terzo, i cui diritti derivano dal lavoratore stagionale, ottengono diritti pensionistici basati sull’impiego stagionale precedente del lavoratore e acquisiti in conformità della legislazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo.

2.   Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento:

i)ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera d), escludendo le prestazioni familiari e di disoccupazione, fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010;
ii)ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera g), limitandone l’applicazione all’istruzione e alla formazione professionale che sia direttamente collegata all’attività lavorativa specifica ed escludendo le borse e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;
iii)ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera i), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitandone l’applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore stagionale per i quali si chiedono le agevolazioni abbiano la residenza o il domicilio abituale nel territorio dello Stato membro interessato.

3.   Il diritto alla parità di trattamento di cui al paragrafo 1 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di prorogare o rinnovare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale a norma degli articoli 9 e 15.

Articolo 24

Monitoraggio, valutazione e ispezione

1.   Gli Stati membri adottano misure per prevenire eventuali abusi e per sanzionare le violazioni della presente direttiva. Le misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, l’ispezione conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i servizi incaricati dell’ispezione del lavoro o le autorità competenti e, ove previsto dal diritto nazionale per i lavoratori nazionali, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori abbiano accesso al luogo di lavoro e, con l’accordo del lavoratore, all’alloggio.

Articolo 25

Agevolazione delle denunce

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori stagionali di presentare denuncia contro i propri datori di lavoro, direttamente o tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva, ovvero tramite un’autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dal diritto nazionale.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i terzi aventi, conformemente ai criteri stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata possano, per conto o a sostegno di un lavoratore stagionale e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili, esclusi i procedimenti e le decisioni concernenti visti per soggiorni di breve durata, previste ai fini dell’applicazione della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori stagionali abbiano parità di accesso, rispetto agli altri lavoratori che occupano una funzione analoga, alle misure di protezione contro il licenziamento o altri trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro quale reazione a un reclamo interno all’impresa o a un’azione legale volta a ottenere il rispetto della presente direttiva.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Statistiche

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le statistiche sul numero di autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale rilasciate per la prima volta e, per quanto possibile, sul numero di cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è stata prorogata, rinnovata o revocata. Tali statistiche sono disaggregate per cittadinanza, e, per quanto possibile, per periodo di validità dell’autorizzazione e settore economico.

2.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2017.

3.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono comunicate in conformità del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (21)<.

Articolo 27

Relazioni

Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 30 settembre 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone le eventuali modifiche necessarie.

Articolo 28

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)<  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 97<.

(2)<  GU C 166 del 7.6.2011, pag. 59<.

(3)<  Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 febbraio 2014.

(4)<  Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24<).

(5)<  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22<).

(6)<  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16<).

(7)<  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1<).

(8)<  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98<).

(9)<  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1<).

(10)<  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1<).

(11)<  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1<).

(12)<  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19<.

(13)<  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1<).

(14)<  Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1<).

(15)<  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14<.

(16)<  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77<).

(17)<  Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1<).

(18)<  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22<).

(19)<  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9<).

(20)<  Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1<).

(21)<  Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23<).

 

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (GU n.191 del 18-8-1998 – Suppl. Ordinario n. 139 ) note:Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998<

D.P.R. 31 AGOSTO 1999, N. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, c.6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 190/L alla “Gazzetta Ufficiale” del 3.11.99<

Approvazione in esame definitivo da parte del Consiglio dei Ministri di un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per l’impiego come lavoratori stagionali 1° Parte<

 

Approvazione in esame definitivo da parte del Consiglio dei Ministri di un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per l’impiego come lavoratori stagionali 2° Parte<

Ispettori del lavoro associati<

Pagina Facebook ILA – Ispettori del lavoro Associati<

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