Atto Camera: 1041 Proposta di legge: DI SALVO: “Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori” (1041)

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala l’Atto Camera: 1041 Proposta di legge: DI SALVO: “Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori” (1041)<

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Atto Camera: 1041 Proposta di legge: DI SALVO: “Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori” (1041)<

Fase Iter: Approvato il 15 novembre 2017. Trasmesso al Senato

PRIMA LETTURA CAMERA

Proposta di legge C. 1041 Presentata il 23 maggio 2013

Iter in Commissione<

  • Esame in Commissione (iniziato il 19 gennaio 2017 e concluso il 15 giugno 2017 )

Iter in Assemblea<

Discussione in Assemblea (iniziata il 14 novembre 2017 e conclusa il 15 novembre 2017. Approvato)

PRIMA LETTURA SENATO

Disegno di legge (S. 2976<Trasmesso dalla Camera il 16 novembre 2017

Disegni di legge

Atto Senato n. 2976

XVII Legislatura

·         Dati generali

·         Testi ed emendamenti<

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori

Iter

1 dicembre 2017: assegnato (non ancora iniziato l’esame)

Successione delle letture parlamentari

C.1041< approvato 15 novembre 2017

S.2976 assegnato (non ancora iniziato l’esame) 1 dicembre 2017

Testi disponibili

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati DI SALVO, ALBANELLA, ARLOTTI, BARUFFI, BOCCADUTRI, BOCCUZZI, CASELLATO, DALL’OSSO, DAMIANO, Cinzia Maria FONTANA, GIACOBBE, GNECCHI, GRIBAUDO, INCERTI, LACQUANITI, LAVAGNO, Patrizia MAESTRI, MALISANI, MICCOLI, MIGLIORE, NARDI, PARIS, PIAZZONI, Giorgio PICCOLO, PILOZZI, POLVERINI, ROSTELLATO, ROTTA, SIMONI, TINAGLI, ZAN e ZAPPULLA

(V. Stampato Camera n. 1041)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 novembre 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 novembre 2017

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori<

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori)

1. I datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;

c) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

2. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

3. Per rapporto di lavoro, ai fini dei commi 1 e 2 del presente articolo, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

4. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Art. 2.

(Deroghe)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui all’articolo 1, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

Art. 4.

(Convenzione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della medesima legge.

2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Gli obblighi di cui all’articolo 1 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Iniziativa Parlamentare

On. Titti Di Salvo< (SEL)

<Cofirmatari

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data 16 novembre 2017; annunciato nella seduta pom. n. 910 del 27 novembre 2017.

Classificazione TESEO

RETRIBUZIONE , PAGAMENTO , LAVORATORI DIPENDENTI , DATORI DI LAVORO
Classificazione provvisoria

<Articoli

Assegnazione

Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)< in sede referente il 1 dicembre 2017. Annuncio nella seduta n. 913.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), Questioni regionali

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori<

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