Cass. Pen., sez. IV – sent. N. 1277 del 12 gennaio 2018 – Sequestro conservativo, Infortunio.

Cass. Pen., sez. IV – sent. N. 1277 del 12 gennaio 2018 – Sequestro conservativo, Infortunio.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 1277/2018 del 12.01.2018 – Sequestro conservativo, Infortunio.

Penale Sent. Sez. 4 Num. 1277 Anno 2018; Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA; Relatore: RANALDI ALESSANDRO; Data Udienza: 16/11/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

c/

LXXXXXXXXXX JXXXXXX nato il 04/09/1970 a PRATO nel procedimento a carico di quest’ultimo avverso l’ordinanza del 24/03/2017 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE

sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

lette/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

RITENUTO IN FATTO

  1. Jxxxxxx Lxxxxxxxxxx, parte lesa costituita parte civile nella cancelleria del GIP del Tribunale di Firenze, ricorre avverso il provvedimento emesso de plano dal medesimo GIP il 24.3.2017, con il quale sono state rigettate le richieste – avanzate dalla stessa parte lesa – di citazione del responsabile civile e di sequestro conservativo dei beni immobili di proprietà dell’indagato Ryyyyyyy Dy Myyyyy Dy Tyyyy – in relazione al reato ex art. 589, comma 2 e 3, cod. pen. – ai fini del risarcimento dei danni subiti dalla parte civile e dagli altri prossimi congiunti del lavoratore Giuseppe Lxxxxxxxxxx, deceduto nell’infortunio mortale avvenuto in Cerreto Guidi il 15.10.2016.
  2. La ricorrente deduce essenzialmente l’abnormità del provvedimento impugnato, in quanto impeditivo per la persona offesa dell’esercizio di un potere assegnatole dalla legge, quale vittima del reato, ed in particolare dalle norme processuali di cui agli artt. 74 e segg. cod. proc. pen. e dall’art. 185 cod. pen., alla luce del decreto legislativo n. 212/2015, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2012/29/UE che ha istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Solleva al riguardo questione di legittimità costituzionale, sotto vari profili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Sotto l’apparenza di una pretesa abnormità del provvedimento del GIP oggetto di censura, il ricorso è essenzialmente diretto ad impugnare l’ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen. formulata dalla stessa ricorrente, nella asserita qualità di parte civile costituita, per aver pregiudicato il suo diritto ad ottenere in sede penale il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del reato.

Ma sotto questo profilo il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, indipendentemente dalla sottesa problematica riguardante la attribuibilità alla Lxxxxxxxxxx della qualità di parte civile in un procedimento penale destinato ad essere definito, in fase di indagini preliminari, con sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 447 cod. proc. pen. (questione peraltro già risolta negativamente da Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D’Avino, Rv. 24135601).

  1. Infatti questa Corte ha già avuto modo di precisare, con un assunto condiviso anche dall’odierno Collegio, che in tema di sequestro conservativo è ammesso il riesame contro l’ordinanza applicativa, ma non è previsto alcun rimedio nei confronti del provvedimento di diniego del sequestro (in motivazione la Corte ha chiarito che tale sistemazione legislativa non può ritenersi limitativa dei diritti della parte danneggiata dal reato che, mediante l’esercizio dell’azione civile, ha la possibilità di una tutela primaria e diretta delle sue pretese) (Cass. Sez. 4, sent. n. 41639 del 03/11/2010, Rv. 248450).

Ciò in quanto, secondo la costante interpretazione di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 1930 del 26.5.1998, Rv. 211266; Sez. 5, Ord. n. 2553 del 27.5.1999, Rv. 217372; Sez. 3, sent. n. 8176 del 26.11.2009, Rv. 246203) in tema di sequestro conservativo la legge prevede solamente, ai sensi dell’art. 318 cod. proc. pen., la richiesta di riesame avverso l’ordinanza applicativa, ma non prevede alcun mezzo di impugnazione nei confronti dei provvedimenti di diniego di tale sequestro.

Tale indirizzo legislativo non può ritenersi limitativo dei diritti della parte danneggiata dal reato, poiché quest’ultima, attraverso l’azione nel giudizio civile, ha la possibilità di una tutela primaria e diretta, anche attraverso strumenti cautelari, con la conseguenza di poter usufruire di tutte le garanzie previste dall’indicato processo civile; mentre, quando presceglie l’inserimento dell’azione civile nel processo penale, deve necessariamente subire i condizionamenti determinati dalla primaria esigenza di rapido accertamento della responsabilità penale. Seguendo questa interpretazione, la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 424 del 23/12/1998, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 318, 322 bis e 325 c.p.p., sollevata in relazione all’art. 24 Cost., proprio in relazione al mancato diritto di impugnazione in sede di riesame del diniego di concessione del sequestro conservativo. Del resto, l’art. 111, comma 7, Cost. e l’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. prevedono il ricorso per cassazione, in caso di provvedimenti non altrimenti impugnabili, solo avverso le sentenze e i provvedimenti in tema di libertà personale.

L’inammissibilità genetica del ricorso preclude, altresì, la possibilità di esaminare le motivazioni del ricorso e di prendere in esame la documentazione prodotta dalla difesa della parte ricorrente.

  1. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Il consigliere estensore

Alessandro Ranaldi

Il Presidente

Francesco Maria Ciampi

Cass. Pen., sez. IV – sent. N. 1277 del 12 gennaio 2018 – Sequestro conservativo, Infortunio.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 1277/2018 del 12.01.2018 – Sequestro conservativo, Infortunio.

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 212 Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. (15G00221) (GU n.3 del 5-1-2016 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/2016

DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

 

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