La Corte di Cassazione- Sezione Lavoro con ordinanza n. 1684 del 26 gennaio 2021 ha ritenuto che nel caso di collaboratore familiare la natura stagionale dell’attività di collaborazione è irrilevante ai fini dell’obbligo di iscrizione alla gestione lavoratori autonomi. In particolare la Suprema Corte ha ritenuto che la Legge 233/1990 art.1 comma 3 impone che i contributi dovuti per il coadiutore familiare non possono essere calcolati su un imponibile inferiore al minimale di legge, facente riferimento all’intero anno e non sull’eventuale minore periodo di effettivo lavoro da parte del coadiutore derivante dall’interruzione dettata dalla natura stagionale dell’attività.
Ne deriva che tale regime contributivo, previsto per legge, rende giuridicamente irrilevante la natura stagionale o meno dell’attività cui è impiegato il coadiutore familiare (e dunque degli eventuali periodi di interruzione lavorativa), restando preclusa all’interessato la possibilità di provare, ai fini della quantificazione dell’onere previdenziale, un reddito imponibile effettivo minore rispetto a quello corrispondente alla presunzione di legge.
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