Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2018 del 20.06.2018 Oggetto: Circolari INPS n. 49 del 3 aprile 2014 e n. 169 del 15 novembre 2017. “Indicazioni operative sul consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti alle gestioni pubbliche” e “Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche”.

Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2018 del 20.06.2018 Oggetto: Circolari INPS n. 49 del 3 aprile 2014 e n. 169 del 15 novembre 2017. “Indicazioni operative sul consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti alle gestioni pubbliche” e “Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche”.

m_lps.38.CIRCOLARI.REGISTRAZIONE.0000012.20-06-2018

Oggetto: Circolari INPS n. 49 del 3 aprile 2014 e n. 169 del 15 novembre 2017. “Indicazioni operative sul consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti alle gestioni pubbliche” e “Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche”.

Si forniscono alcuni opportuni chiarimenti con riferimento ai contenuti delle circolari INPS in oggetto e alle conseguenti attività da parte di questa Direzione generale.

Per effetto della soppressione dell’I.N.P.D.A.P., avvenuta ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e del passaggio delle sue funzioni all’I.N.P.S., relativamente alla gestione previdenziale dei dipendenti pubblici, si è reso necessario, da parte dell’istituto previdenziale, un processo di riorganizzazione delle banche dati dei dipendenti pubblici al fine di sistemare la posizione assicurativa di ogni singolo iscritto.

Il nuovo applicativo su cui sono state migrate le posizioni assicurative degli iscritti alla Cassa Stato, denominato “Nuova Passweb”, prevede, oltre alla fattiva collaborazione tra l’istituto previdenziale e le Amministrazioni datrici di lavoro, anche la partecipazione attiva del singolo dipendente che deve accedere al sito dell’I.N.P.S., personalmente, tramite il proprio PIN identificativo, ovvero rivolgendosi ad un istituto di patronato, e, qualora riscontrasse delle carenze e/o inesattezze, sul proprio estratto conto informativo, può attivare la richiesta di variazione della posizione assicurativa (RVPA) accessibile dalla pagina on-line di presentazione dell’estratto.

Sarà cura dell’Istituto Previdenziale in sede di istruttoria della pratica, verificare la congruità tra quanto dichiarato dal dipendente e quanto in possesso nella propria banca dati. Nel caso di anomalie, l’istituto stesso provvederà a richiedere alle amministrazioni competenti gli opportuni chiarimenti.

Si ritiene opportuno precisare che non vi è nessun obbligo, da parte del dipendente, di fornire documentazione a supporto della richiesta di variazione, ma che, qualora lo stesso voglia facilitare il reperimento delle informazioni da parte dell’I.N.P.S., ha la possibilità di allegare documenti in formato digitale.

E’, inoltre, importante segnalare che sull’estratto conto informativo, per i periodi ante 1993, non vengono evidenziati i dati relativi alle retribuzioni per tali periodi. La loro mancanza o la loro effettiva consistenza non deve essere segnalata nella richiesta di variazione, in quanto non rilevante ai fini del futuro calcolo del trattamento pensionistico.

Infine, relativamente alla prescrizione dei contributi pensionistici, l’I.N.P.S., con circolare n. 169 del 15 novembre 2017, le cui disposizioni si applicano a far data dal 1° gennaio 2019, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta regolamentazione da applicare in materia, ribadendo, in primo luogo, che la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria, da dieci a cinque anni.

Affermato, quindi, il carattere generale del termine di prescrizione quinquennale, una interpretazione dinamica e sistematica delle norme vigenti contribuisce a prefigurare un quadro normativo in cui, a tutela dei diritti dei lavoratori iscritti alla C.T.P.S., debbano necessariamente sussistere rimedi obbligatori alla intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali per il decorso dei termini di legge, estendendo anche ai dipendenti pubblici, le regole previste dalla legge 24 maggio 1952, n. 610.

Pertanto, in base alla disciplina normativa di riferimento, la circolare I.N.P.S. sopracitata stabilisce che: “nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la CPDEL, CPS e CPUG e CTPS, si tenga conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi. Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza”. In tale circostanza, spetterà poi all’Amministrazione datrice di lavoro assumere tutte le misure amministrative finalizzate a neutralizzare i potenziali effetti negativi che non potranno, pertanto, in nessun modo, ripercuotersi sul lavoratore.

A tale riguardo, si rappresenta che questa Direzione generale seguirà, per la gestione delle occorrenti verifiche, il criterio della maggiore anzianità anagrafica, per evidenti ragioni legate alla tempestività dell’azione amministrativa.

Gli uffici procederanno, per ciascun dipendente dell’Amministrazione, previa acquisizione dei dati giuridici contenuti nei fascicoli personali, ad incrementare la banca dati presente nell’applicativo “Nuova Passweb”, eliminando eventuali anomalie/inesattezze e, infine, validando il periodo di servizio. Nel caso in cui, durante la fase istruttoria, l’Amministrazione riscontrasse eventuali anomalie/inesattezze sul dato economico, provvederà a segnalare le stesse all’ufficio NOIPA del Ministero dell’economia e delle finanze, competente per il trattamento economico del personale centrale e periferico della Pubblica amministrazione.

Proprio in riferimento alla fase di verifica della correttezza del dato economico, tutto il personale, anche a prescindere dalla imminenza della maturazione dei requisiti pensionistici, è invitato ad intervenire personalmente nel processo di aggiornamento dei dati della propria posizione assicurativa, controllando il proprio estratto conto e, laddove siano rilevati contributi mancanti, retribuzioni errate o periodi assicurativi inesatti, attivando la Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA), secondo le istruzioni sotto riportate, in esito alla quale l’INPS effettuerà, previa apposita istruttoria, le opportune verifiche

Per inoltrare la suddetta RVPA è necessario utilizzare la funzionalità “Richieste di variazione alla posizione assicurativa – RVPA”: il modulo online è accessibile dal sito web dell’Inps (www.inps.it).

Per compilare e inviare la domanda di variazione, è possibile:

– utilizzare il sito web dell’Inps, se si possiede il codice Pin dispositivo o l’Identità unica digitale Spid; il modulo di domanda è reperibile al seguente percorso: “TUTTI I SERVIZI”, sulla barra “TESTO LIBERO” digitare “RVPA” , cliccare su “FILTRA” quindi su “SCHEDA PRESTAZIONE”, e poi su “ACCEDI AL SERVIZIO”, a questo punto, inserire nell’apposita maschera il proprio codice fiscale

ed il proprio Pin Dispositivo, cliccare “RICHIESTA VARIAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA” e quindi inserire i periodi di servizio eventualmente mancanti seguendo le indicazioni della pagina web;

– in alternativa, rivolgersi a un patronato che, previa acquisizione del mandato di assistenza, può ricavare, a beneficio dell’interessato, la relativa posizione assicurativa e trasmettere all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici le eventuali richieste di variazione.

Al fine di diffondere tali informazioni in modo capillare, la presente Circolare sarà pubblicata sul sito Intranet istituzionale di questo Ministero.

Si fa riserva di eventuali, successive integrazioni alla presente nota.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari.

DIVISIONE II – Relazioni sindacali. Sviluppo e gestione delle risorse umane. Trattamento giuridico e inquadramento retributivo. Via Flavia 6, 00187 ROMA Tel. 0646833182

pec dgpersonale.div2@pec.lavoro.gov.it mail DGPersonalediv2@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

Circolari INPS n. 49 del 3 aprile 2014 Allegato 1; Allegato 2

Consolidamento della Banca Dati delle posizioni assicurative degli iscritti alle Gestioni dei dipendenti pubblici
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Formazione e Sviluppo Competenze
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 03/04/2014

Circolare n. 49

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medicie, per conoscenza,Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:Indicazioni operative sul Consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli Iscritti alle gestioni pubbliche

 

SOMMARIO:1. Premessa

2. Aspetti innovativi e procedurali

2.1 La sistemazione della posizione assicurativa

2.2 L’intervento del Datore di lavoro

3. Le modalità di consolidamento della posizione assicurativa

4. Operazione Estratto Conto Informativo

4.1 Calendario delle operazioni e criteri di selezione dei lotti

4.2 Avvio dell’operazione su base nazionale

4.3 Lista Iscritti per sistemazione della posizione

4.4 Le richieste di variazione della posizione assicurativa (RVPA)

4.5 I soggetti interessati alla RVPA

4.6 Il procedimento di RVPA

4.7 La risposta all’Iscritto

4.8 Supporto e formazione

4.9 Le Strutture coinvolte

5. Lavorazione delle domande di riscatto e ricongiunzione giacenti al 30/06/2013

6. Attività di convalida delle posizioni assicurative a ridosso del pensionamento

6.1 Predisposizione della posizione assicurativa per la prestazione

7. Presidio dei flussi assicurativi e contributivi

8. Monitoraggio delle attività

 

  1. Premessa

 

La presente circolare è finalizzata ad indicare le linee guida di un ampio e progressivo progetto di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, nonché ad indicare criteri, strumenti e modi operativi predisposti per i primi interventi di attuazione strutturale del progetto.

 

Il generale progetto di consolidamento della banca dati è finalizzato a consentire l’erogazione tempestiva delle prestazioni sulla base delle informazioni presenti nella posizione individuale, che si alimenta e si ratifica progressivamente, nel corso della vita assicurativa del soggetto, attraverso due distinte vie di alimentazione: il flusso automatizzato delle denunce mensili (Uniemens), con le relative attività di presidio delle informazioni e sistematico monitoraggio degli errori; il supporto dell’applicativo PAssWEB, nelle sue articolate funzioni amministrative e strumentali, per quanto riguarda la verifica e l’aggiornamento dei periodi anteriori all’esercizio esclusivo dei flussi Uniemens.

 

L’insieme delle azioni e degli interventi finalizzati al progetto consentirà, peraltro, di abbandonare gradualmente il modello di verifica e “messa a punto” della posizione assicurativa solo a ridosso della prestazione pensionistica, nonché di affrancarsi dalla necessità di una “certificazione” finale da parte dell’Ente Datore di lavoro.

 

In tale ambito, il coinvolgimento dell’iscritto è limitato tendenzialmente alla risoluzione di lacune o inesattezze rilevate sulla base di notizie o documenti esclusivamente in suo possesso; l’interlocuzione con gli Enti datori di lavoro è organizzata, il più possibile, nella forma della richiesta multipla e nella ricerca di una soluzione condivisa alle problematiche già aggregate per tipologia. In ogni caso, il reperimento di informazioni o documenti presso gli iscritti e/o i datori di lavoro è sempre preceduto da interventi organizzativi e comportamenti operativi standardizzati, volti alla sistemazione preventiva di tutte le anomalie risolvibili sulla base di atti o informazioni già in possesso dell’Istituto.

 

Nei paragrafi successivi vengono indicati gli aspetti innovativi, le modalità procedurali e gli strumenti da utilizzare per il consolidamento della Posizione Assicurativa.

 

 

  1. Aspetti innovativi e procedurali

 

Il progetto di consolidamento delle Posizioni Assicurative prevede che:

i dati già presenti nella banca dati delle posizioni assicurative individuali siano considerati direttamente fruibili, senza l’obbligo di ulteriori certificazioni da parte degli Enti datori di lavoro, qualora sia accertata la loro congruità sul piano logico-formale e non siano presenti anomalie né elementi di indeterminatezza nella fonte e/o nei contenuti;

 

le anomalie evidenziate dal sistema e/o segnalate dagli interessati mediante la procedura RVPA siano esaminate prioritariamente in un contesto di istruttoria interna, volta a recuperare i dati mancanti dall’incrocio delle banche dati e dagli incartamenti agli atti di questo Istituto; che, pertanto, il ricorso ai datori di lavoro sia riservato esclusivamente alla risoluzione di eventuali criticità residuali, privilegiando il più possibile la forma della richiesta multipla e dell’aggregazione di problematiche similari. Peraltro, la tardiva o mancata risposta del Datore di lavoro non dovrà più considerarsi condizionante per la prosecuzione dell’istruttoria;

 

il ruolo attivo dell’iscritto nelle fasi di consolidamento della propria posizione assicurativa sia promosso e valorizzato in tutte le occasioni di contatto con l’Istituto (gestione delle RVPA, ricezione di istanze), anche al fine di acquisire dichiarazioni di assenso in ordine alla completezza e alla congruità dei servizi esposti nell’estratto conto.

 

Le attività gestionali sono effettuate con l’ausilio dell’applicativo PAssWeb (cfr Manuale Tecnico in Allegato 1), secondo le seguenti fasi strettamente correlate:

inserimento definitivo in banca dati di tutti gli elementi informativi contenuti nel fascicolo cartaceo agli atti dell’Istituto (cd. “memorizzazione del fascicolo”);

 

aggiornamento di tutti gli elementi di posizione assicurativa che risultino errati, incompleti o incoerenti (cd. “correzione della posizione assicurativa”), con riferimento alle anomalie evidenziate dal sistema nella “Lista segnalazioni” della nuova PAssWeb, ovvero segnalate direttamente dagli iscritti in occasione delle RVPA o delle domande di prestazione, ovvero inoltrate dai Datori di lavoro con canali diversi dalla stessa PAssWeb.

L’insieme delle due fasi (memorizzazione e correzione) viene definito “sistemazione della posizione assicurativa”, il cui output consiste in un estratto congruo, conforme ed esente da anomalie di tipo logico e formale, da mettere a disposizione dell’iscritto e degli Enti datori di lavoro per eventuali proposte di ulteriori aggiornamenti sulla base di dati in loro esclusivo possesso.

 

Le attività collegate alla sistemazione, nella prima metà dell’anno 2014, saranno condizionate dai tempi di migrazione delle informazioni alla nuova banca dati della posizione assicurativa. In particolare:

 

le lavorazioni eseguite sulla P.A. al di fuori delle domande di prestazione si potranno gestire con la nuova PAssWeb già dal corrente mese di aprile, essendosi già conclusa la migrazione dei dati relativi agli Iscritti vigenti;

 

le lavorazioni eseguite sulla P.A. nell’ambito di una domanda di prestazione dovranno continuare ad essere gestite con la vecchia procedura fino al rilascio delle nuove funzionalità, previsto entro la data del 30 giugno 2014.

 

Nel periodo transitorio – da aprile a giugno 2014 – il sistema renderà disponibile la consultazione dei dati di posizione assicurativa su entrambe le banche dati, fermo restando che le lavorazioni nella nuova PAssWeb saranno estese a tutto il territorio nazionale con modalità graduale e secondo criteri predefiniti.

 

2.1   La sistemazione della Posizione Assicurativa

 

La sistemazione della posizione assicurativa sarà eseguita, tendenzialmente, nel corso della vita assicurativa dell’iscritto e, in misura sempre più residuale, a ridosso della prestazione. Al riguardo, le citate attività di memorizzazione e correzione potranno essere innescate da eventi diversi, cui corrispondono altrettante forme di approccio operativo e organizzativo:

 

Attivazione di specifici piani di lavorazione preventiva e sistematica, definiti da elenchi (stock) o da criteri di volta in volta individuati (politiche di intervento), organizzati a livello centrale ed assegnati ai singoli gruppi di lavoro centrali o territoriali.

Ricezione e gestione di una Richiesta di variazione proveniente dall’iscritto (RVPA) o dal Datore di lavoro.

Ricezione di una domanda di prestazione o di servizio istituzionale (ad es. riscatto, ricongiunzione, estratto conto certificato).

Nel caso di attivazione da “stock” o da politiche di intervento, il processo lavorativo si conclude con la Sistemazione (memorizzazione una tantum del fascicolo e rimozione delle anomalie presenti a sistema).

Nel caso di RVPA, il procedimento si conclude con la predisposizione della risposta all’Iscritto, coerentemente alle risultanze dell’attività di sistemazione.

 

Infine, in caso di liquidazione di una prestazione di natura pensionistica, la sistemazione della posizione assicurativa costituisce una fase propedeutica e vincolante per la ripresa dell’istruttoria ai fini della verifica del diritto e della misura della prestazione medesima.

 

Qualora la “sistemazione” sia attivata da più eventi in concomitanza (il caso tipico è la concorrenza fra un processo di “RVPA” e una domanda di prestazione istituzionale), la lavorazione viene comunque realizzata in un contesto operativo unitario attraverso la cosiddetta “work-area”, come specificato nel Manuale Tecnico in allegato 1.

 

Si precisa che la fase di “Memorizzazione del fascicolo” è finalizzata alla definitiva e integrale acquisizione a sistema delle informazioni contenute nei documenti cartacei e non ancora confluite nella banca dati. In particolare, i fascicoli pensionistici e quelli relativi al TFS/TFR possono contenere i seguenti dati di interesse per la Posizione Assicurativa:

 

periodi riconosciuti con provvedimento (riscatti, ricongiunzioni, computi, accredito figurativo per maternità, valutazione servizio militare di leva, ricongiunzioni ex DPR n. 1092/73, ecc.), con riferimento sia ai periodi riconosciuti dall’Istituto stesso sia ai periodi riconosciuti dall’Ente datore di lavoro ante subentro, qualora il fascicolo contenga la relativa documentazione;

 

documenti cartacei (anche non certificativi) che diano riscontro a informazioni presenti su sistemi informatici diversi dal SIN;

 

informazioni trasmesse dal Datore di lavoro (stati di servizio, retribuzioni, etc.) attraverso canali diversi da quelli previsti dal SIN (documenti cartacei, archivi informatici locali, ecc.);

 

altre informazioni di interesse rilevabili da documenti certificativi inseriti nel fascicolo.

 

L’attività di “correzione della posizione assicurativa” consiste nel risolvere le eventuali “anomalie di banca dati”[1], sia quelle rilevate in automatico dal sistema, sia quelle individuabili dagli operatori, sia quelle segnalate dagli Iscritti (anche per il tramite del Patronato e del Contact Center Multimediale) e tradotte in RVPA.

 

E’ indispensabile che in tale fase l’operatore analizzi la posizione assicurativa per verificarne la coerenza generale, individuando le eventuali carenze ulteriori rispetto a quelle di sistema e provvedendo a rimuoverle.

 

L’operatore può coinvolgere il Datore di lavoro nell’azione di verifica e aggiornamento dei dati in ordine alle anomalie che non è riuscito a correggere sulla base delle informazioni note all’Istituto; tale attività di comunicazione istituzionale è gestita esclusivamente con gli strumenti messi a disposizione nella “scrivania virtuale” di PAssweb.

 

2.2    L’intervento del Datore di lavoro

 

L’eventuale coinvolgimento del Datore di lavoro dovrà avvenire, tendenzialmente, durante la vita lavorativa dell’Iscritto (in occasione della sistemazione della PA) e non più a ridosso delle prestazioni. Tale modalità non ha solamente il fine di migliorare il processo di erogazione del servizio sul piano della correttezza e dell’efficacia, ma soprattutto quello di ravvicinare e rendere organiche le fasi di controllo sugli aspetti assicurativi e contributivi, con l’obiettivo di innescare tempestivamente le eventuali procedure di accertamento e recupero dei crediti.

 

Differentemente dalla prassi fin qui adottata, il contatto con Datori di lavoro dovrà essere attivato in via subordinata e limitatamente alle reali criticità, dopo aver verificato l’avvenuta memorizzazione del fascicolo e aver eseguito tutte le attività di riscontro possibili nella fase di istruttoria interna. Tuttavia, le problematiche evidenziate e i relativi procedimenti amministrativi dovranno strutturare in un processo organico sia il recupero dei dati mancanti sia le conseguenti azioni di verifica contributiva.

 

PAssWeb è il canale di colloquio privilegiato e bidirezionale fra Istituto e Datore di lavoro, attraverso il quale è possibile sottoporre (o ricevere) le esigenze di verifica e di sistemazione. Le richieste in uscita, predisposte dal sistema informatico, sono automaticamente:

 

  1. a) disponibili su PAssWeb (scrivania virtuale) per i Datori di lavoro abilitati;
  2. b) inoltrate alla casella PEC dei Datori di Lavoro non ancora abilitati.

 

Gli strumenti attraverso i quali il Datore di lavoro potrà modificare le posizioni assicurative dei propri dipendenti, anche indipendentemente dalle sollecitazioni dell’Istituto, sono correlati al periodo di servizio cui si riferiscono gli aggiornamenti ed in particolare:

 

periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004: il Datore di lavoro abilitato dovrà utilizzare in via esclusiva lo strumento PAssWeb (solo gli Enti non ancora abilitati potranno utilizzare, in alternativa, il canale della Posta Elettronica Certificata);

 

periodi di servizio dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2013 (iscritti alla CTPS, di cui MEF-SPT è sostituto d’imposta) e periodi di servizio dal 1° gennaio 2005 al 30 settembre 2012(iscritti alle altre gestioni di previdenza dei dipendenti pubblici): il Datore di lavoro potrà utilizzare il flusso UNIEMENS_ListaPosPA o, in alternativa, lo strumento PAssWeb;

 

periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2012 (rispettivamente secondo i criteri di cui sopra): il Datore di lavoro dovrà utilizzare esclusivamente la denuncia telematica UNIEMENS_ListaPosPA).

 

E’ opportuno promuovere al massimo l’impiego di PAssWeb come canale di comunicazione istituzionale, in sostituzione della PEC, al fine di ridurre il carico di lavoro presso le Sedi, sia nella fase di formulazione e trasmissione della richiesta di intervento, sia nella fase di valutazione e gestione dei ritorni.

 

L’operatore coinvolgerà il Datore di lavoro per la “messa a punto” della posizione assicurativa solo in presenza di criticità non altrimenti superabili. In assenza di risposta, l’operatore potrà proseguire l’istruttoria interessando, se necessario, altri Datori di lavoro o passando alle attività conclusive del processo.

 

  1. Le modalità di consolidamento della posizione assicurativa

 

Nel nuovo contesto appena descritto, si configura una duplice modalità di approccio al consolidamento della posizione assicurativa: da un lato, per gli iscritti in prossimità del pensionamento, la sistemazione continua ad essere innescata dalla domanda di prestazione e costituisce una parte integrante del processo di erogazione del servizio; dall’altro, per gli iscritti più giovani, il consolidamento è progressivo ed è costantemente seguito nel corso della vita assicurativa del soggetto. In ogni caso, l’azione di aggiornamento è esercitata su due fronti: il presidio dei flussi di informazioni correnti (Uniemens) e la sistemazione e la convalida dei dati pregressi, ivi compresa la definizione delle pratiche giacenti.

 

Tali modalità sono precedute o coesistono con lavorazioni sistematiche, organizzate su larga scala nella forma di progetti predisposti a livello centrale, che sono regolarmente presidiati e monitorati dalle strutture di produzione. In particolare i primi due interventi di ampiezza nazionale sono:

 

l’Operazione Estratto Conto Informativo (par. 4)

la lavorazione massiva delle domande di Riscatto e Ricongiunzione giacenti al 30 giugno 2013 (par. 5).

 

  1. Operazione Estratto Conto Informativo

 

L’iniziativa prevede:

 

– il consolidamento massivo delle Posizioni Assicurative degli iscritti attraverso una fase di sistemazione preventiva dei lotti di posizioni selezionati centralmente;

– l’invito agli assicurati a consultare il proprio estratto conto on line, previa spedizione di un’apposita comunicazione personale;

– infine la gestione del flusso di rientro delle richieste di variazione (RVPA), inoltrate dagli stessi utenti per il tramite di molteplici canali a disposizione (internet, contact center, patronato).

 

In particolare, con l’invio all’interessato della comunicazione personale sarà rappresentata la disponibilità on line del proprio estratto conto informativo, con l’invito esplicito a verificarne la completezza, ovvero a segnalare con le previste modalità le anomalie eventualmente riscontrate.

 

L’operazione si pone l’obiettivo di far conoscere all’iscritto la consistenza della propria posizione assicurativa, consentendogli di partecipare alle fasi di consolidamento del conto e di disporre di tutte le informazioni indispensabili per una valutazione consapevole della propria situazione previdenziale. Il sistema di interazione on line consente al cittadino di intervenire direttamente con le proposte di variazione e, nel contempo, costituisce per l’Istituto un’occasione importante per qualificare e completare la base dati delle posizioni assicurative.

 

Se, da un lato, insiste sul datore di lavoro il ruolo fondamentale di sostituto d’imposta, preposto ad eseguire, conformemente al dettato normativo, gli adempimenti dichiarativi, dall’altro il diretto coinvolgimento dell’Iscritto, preordinato ad introdurre un nuovo canale informativo ed un nuovo momento di controllo della correttezza e della correntezza delle posizioni assicurative, è destinato a garantire la trilateralità del rapporto contributivo, anche sancita dalla normativa vigente.

 

Quanto premesso, l’estratto conto informativo è la rappresentazione del conto assicurativo, nel quale vengono elencati per ogni periodo di servizio i dati relativi alla Gestione pensionistica pubblica, al tipo di contribuzione, alle eventuali maggiorazioni, alle retribuzioni ai fini pensionistici, al Datore di lavoro, nonché vengono indicati gli eventuali periodi riconosciuti – con onere o senza onere a carico dell’Iscritto – e/o coperti da contribuzione figurativa.

 

Tale estratto può essere corredato da eventuali note esplicative, di particolare valenza, destinate a contemplare riferimenti sia di carattere generale che specifici per ciascun periodo.

 

Le note di carattere generale forniscono all’Iscritto avvertenze relative a maggiorazioni, servizi riconosciuti e servizi figurativi, periodi sovrapposti, riferimenti ad eventuali domande di prestazione in corso di lavorazione.

 

Le note specifiche sul singolo periodo segnalano, invece, la presenza di criticità nella banca dati delle posizioni assicurative ed hanno la funzione di invitare l’Iscritto a farsi parte attiva per le relative risoluzioni, segnalando all’Istituto le anomalie riscontrate nel proprio estratto conto, mediante le modalità e gli strumenti telematici a disposizione.

 

4.1    Calendario delle operazioni e criteri di selezione dei lotti

 

Le attività di lavorazione preventiva sulle posizioni assicurative, che precedono l’invio agli iscritti della comunicazione personale, interesseranno l’intera platea degli iscritti alle Gestioni pubbliche (circa 3,4 milioni), secondo un calendario di estrazioni progressive di lotti di posizioni individuate con i seguenti criteri:

 

L’estrazione delle posizioni, in lotti di 500.000, riguarderà inizialmente i soli iscritti alle gestioni degli Enti locali, successivamente il personale dello Stato e infine il comparto della Scuola e della Difesa.

I nominativi di ciascun lotto sono selezionati sulla base dell’età anagrafica, procedendo a ritroso dalle classi di età più giovani fino a quelle di età più avanzata, con esclusione dei soggetti prossimi al pensionamento.

 

Di seguito si riporta il calendario delle estrazioni, formulato sulla base dei tempi necessari per il completamento delle attività propedeutiche all’invio delle comunicazioni personali:

 

 

Disponibilità lotti di lavorazionePlatea interessataVolumeInvio delle comunicazioni personali
Aprile 2014Prima emissione Test nazionale

(Enti locali)

500.000 posizioni30 Settembre 2014
Settembre 2014Seconda emissione (Enti locali)500.000 posizioni28 Febbraio 2015
Febbraio 2015Terza emissione (Completamento Enti locali + Test Stato)500.000 posizioni30 Giugno 2015
Giugno 2015Quarta emissione (Stato)500.000 posizioni30 Novembre 2015
Novembre 2015Quinta emissione (Stato)500.000 posizioni30 Aprile 2016
Aprile 2016Sesta emissione (Stato/CPS/CPUG/CPI/Difesa/Scuola)500.000 posizioni31 Ottobre 2016
Ottobre 2016Settima emissione (Scuola)400.000 posizioni31 Gennaio 2017

 

4.2    Avvio dell’operazione su base nazionale

 

Con il msg. n. 20998 del 20 dicembre 2013 è stato effettuato un test in alcune sedi sperimentali volto a verificare le attività da effettuare sulle posizioni assicurative in preparazione dell’invio massivo agli iscritti delle comunicazioni personali. Con la presente circolare viene dato avvio a livello nazionale all’attività di verifica preventiva delle posizioni di un primo lotto di 500.000 dipendenti degli Enti Locali, cui seguiranno ulteriori lotti di lavorazione con la frequenza di cui alla tabella precedente. A completamento delle lavorazioni entro le date individuate per ciascun lotto, si procederà all’invio centralizzato delle corrispondenti “Comunicazioni personali” agli iscritti.

 

 

4.3    Lista Iscritti per sistemazione della posizione assicurativa

 

La lista delle posizioni sarà resa disponibile per la lavorazione sulla nuova PAssWeb da stock. Gli operatori delle Sedi dovranno procedere alla memorizzazione fascicolo delle posizioni secondo le istruzioni di cui al msg. n.20998/2013, nonché alle attività di correzione delle anomalie evidenziate dal sistema in “Lista segnalazioni” attivando primariamente la fase di istruttoria interna sulla base degli atti o informazioni già possedute, e in subordine attivandosi presso il Datore di lavoro.

 

Le posizioni assicurative interessate dal primo lotto sono circa 500.000 e riguardano dipendenti pubblici degli Enti locali (iscritti a gestioni pensionistiche diverse da CTPS), nati fra il 1 gennaio 1954 e il 31 dicembre 1969, che non abbiano in corso domande di pensionamento o istruttorie di riconoscimento di periodi in stato avanzato di lavorazione. Le attività di memorizzazione, correzione e sistemazione dovranno essere completate entro il 30 settembre 2014.

 

In presenza di domande di prestazioni in vigenza (riscatti, ricongiunzioni e computi), fatte salve le situazioni di particolare urgenza, le pratiche dovranno essere trattate con le nuove funzionalità gestionali di prossimo rilascio.

 

4.4    Le richieste di variazione della posizione assicurativa (RVPA)

 

In riscontro alla comunicazione personale, qualora l’Iscritto rilevi dal proprio estratto conto carenze e/o inesattezze dei periodi assicurativi, può attivare la richiesta di variazione e di integrazione della posizione assicurativa all’Istituto, avvalendosi della funzionalità “Richieste di Variazione alla Posizione Assicurativa (RVPA)” accessibile dalla pagina on line di presentazione dell’estratto.

 

Per la compilazione e l’inoltro della RVPA, l’Iscritto, munito di PIN, potrà anche avvalersi del Contact Center Multicanale. Il Contact Center potrà inoltre fornire informazioni sull’estrattoconto e, a richiesta, provvedere alla spedizione di copia dello stesso all’indirizzo e-mail dell’Iscritto o a quello di residenza presente negli archivi centrali dell’Istituto.

 

A supporto della richiesta di variazione, l’Iscritto ha la possibilità di allegare documenti in formato digitale. Al riguardo, si riporta in Allegato 2 un elenco esemplificativo dei documenti che il cittadino potrebbe inoltrare a corredo della richiesta di variazione, atteso che tale elenco non è tassativo e che ogni tipo di informazione o documento (anche non certificativo) può costituire un elemento di interesse valutabile in fase istruttoria.

 

Nel caso in cui l’Iscritto decida di avvalersi del Contact Center la documentazione potrà essere inviata via fax al numero 800 105 002, secondo le indicazioni che saranno fornite, cui dovrà essere allegata copia di un documento di identità firmato dal dichiarante.

 

Si ricorda che in nessun caso possono essere accettati documenti emessi in data successiva al 1° gennaio 2012, ai sensi dell’ art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e recanti la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione e ai privati gestori di pubblici servizi”.

 

Nel caso l’assicurato ritenga necessario avvalersi di assistenza specialistica per l’esame e la risoluzione di eventuali anomalie riscontrate nel proprio estratto conto, potrà richiedere un appuntamento presso la Sede di competenza secondo le consuete modalità (contact center, internet, ecc.); la consulenza sarà garantita da personale appartenente al gruppo di lavoro della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici, costituito nell’ambito della U.O. Anagrafica e flussi (vedi circolare n. 36/2014).

 

4.5    I soggetti interessati alle RVPA

 

I soggetti che possono presentare la RVPA sono:

 

L’Iscritto, che rilevi carenze e/o inesattezze di dati nel proprio estratto conto informativo;

 

Il Contact Center, che per conto dell’Iscritto potrà:

inserire delle richieste di correzione o integrazione all’estratto conto;

supportarlo nella compilazione delle richieste di variazione;

inserire una richiesta di consulenza attraverso l’Agenda Appuntamenti che sarà inviata in automatico alla Sede competente;

Il Patronato, che agisce in nome e per conto dell’Iscritto.

 

4.6    Il procedimento di RVPA

 

Si premette che il procedimento relativo alla RVPA deve concludersi entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di variazione presentata dall’interessato tramite i canali abilitati (internet, Patronato, Contact center, ecc.). La procedura di trasmissione delle RVPA, qualunque sia il canale utilizzato, implica la protocollazione automatica e l’inserimento nell’archivio di gestione unitamente agli eventuali allegati proposti dal richiedente.

Ciò premesso, l’Iscritto, direttamente previo accreditamento nel sistema dell’Istituto tramite PIN, o eventualmente tramite il Patronato cui avrà rilasciato apposita delega, visualizza il proprio estratto conto. A seguito della consultazione, il titolare della posizione può uscire dal sistema senza evidenziare criticità; ovvero, qualora rilevi che i dati della propria posizione siano carenti o errati, ha la possibilità di inoltrare telematicamente le RVPA che ritiene opportune.

 

Il sistema prospetterà le sezioni delle RVPA precompilate con le informazioni anagrafiche e di posizione assicurativa presenti negli archivi dell’Istituto, evidenziando anche la “Sede di competenza”.

 

L’Iscritto/Patronato/Contact Center) inserirà i dati di dettaglio della variazione richiesta, con riferimento ai periodi di servizio con contribuzione effettiva e/o ai periodi riconosciuti e figurativi.

 

Per quanto concerne i periodi con contribuzione effettiva, il nuovo servizio consente all’Iscritto di proporre variazioni sui seguenti dati:

 

Periodo (dal/al)

  • Gestione
  • Tipo di contribuzione

Maggiorazioni

Retribuzioni utili ai fini pensionistici

Amministrazione o Ente Datore di lavoro

 

E’ prevista altresì l’indicazione di una serie di ulteriori informazioni che, in alcuni casi, possono avere valenza per lo stato giuridico/economico dell’Iscritto. A titolo esemplificativo (e non esaustivo) si riporta il seguente elenco:

 

Orario ridotto

Tipo part time

Percentuale part time

Percentuale aspettativa sindacale

Giorni utili (servizio giornaliero)

Tipologia aeronavigazione e volo.

 

Per quanto concerne invece i periodi riconosciuti (riscatti, ricongiunzioni, accrediti figurativi per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, computi, etc.), l’Iscritto può inoltrare una richiesta di variazione esclusivamente se il periodo in questione sia già stato oggetto di provvedimento (periodo riconosciuto) e sia, quindi, in possesso della relativa determinazione. Specificatamente l’Iscritto può inoltrare la relativa RVPA qualora rilevi l’assenza, in posizione assicurativa, del periodo riconosciuto o l’incongruenza fra quanto oggetto della determinazione e quanto riportato nella banca dati delle posizioni assicurative.

 

Non devono, quindi, avere seguito le eventuali segnalazioni di periodi riconosciuti, per i quali il relativo provvedimento non sia stato ancora perfezionato. Ad esempio, nell’ipotesi di riscatto di laurea relativo al periodo dal 1.11.1980 al 31.10.1984, la cui domanda sia stata ritualmente presentata e non ancora evasa ed il cui periodo non risulti dall’estratto conto, non si dovrà accogliere la richiesta, atteso che il periodo in questione sarà regolarmente inserito nell’estratto conto al momento dell’accettazione del provvedimento da parte dell’interessato.

 

In merito, infine, ai periodi da accreditare figurativamente (astensione maternità/paternità, aspettativa senza assegni per cariche elettive o sindacali) l’Iscritto può attivare la RVPA qualora rilevi l’assenza del periodo e/o della retribuzione – o della quota di retribuzione – accreditabile ovvero l’incongruenza degli stessi con quanto riportato in banca dati. Tenuto conto che la valorizzazione degli accrediti figurativi delle cariche elettive e sindacali, attribuibili in itinere all’Iscritto, viene effettuata nell’anno successivo a quello in cui si collocano i rispettivi periodi accreditabili, le segnalazioni possono essere considerate solo per i periodi antecedenti la RVPA di almeno due anni.

 

Qualora in fase di inoltro della RVPA sia aggiunta della documentazione in allegato digitale, la procedura acquisisce dall’iscritto la dichiarazione di conformità agli originali che rimangono in suo possesso. L’utilizzo della suddetta documentazione, da parte dell’operatore di Sede ai fini del consolidamento della Posizione Assicurativa, sarà oggetto di specifiche disposizioni operative.

 

Nella fase di inoltro della RVPA, il richiedente è anche tenuto indicare o confermare i propri recapiti (indirizzo email e numero di cellulare), utili per le comunicazioni inerenti alle richieste effettuate. A conclusione della procedura, il sistema rende disponibile la ricevuta delle richieste effettuate (in formato .pdf), con l’indicazione del numero di protocollo.

 

La ricezione dell’istanza telematica da parte dell’Istituto ha per effetto l’immediata attivazione del processo di verifica delle segnalazioni e l’eventuale recupero dei dati utili alla correzione. A conclusione dell’istruttoria, il sistema supporta l’operatore nella predisposizione di una lettera di risposta all’iscritto, contenente l’esito delle sue richieste e l’invito a verificare on line gli eventuali aggiornamenti intervenuti sull’estratto conto. In caso di mancato accoglimento, la comunicazione espone le dovute motivazioni, con indicazione dei termini e delle modalità per eventuali ricorsi, laddove sussistano i prescritti requisiti di impugnabilità.

 

Peraltro, l’invio all’iscritto della comunicazione di risposta formale, regolarmente protocollata in uscita, si aggiunge alla notifica di avvenuta definizione dell’istanza che comunque avviene attraverso i canali di contatto informale comunicati dall’utente.

 

 

4.7    Supporto e formazione (manualistica, attività didattiche, forum)

 

A supporto di tutti gli operatori coinvolti (regionali e territoriali) saranno emanati specifici messaggi volti a garantire omogeneità dei comportamenti operativi e delle prassi da adottare in ordine alla fruibilità delle informazioni presenti nella banca dati; al riguardo, si prevede l’istituzione di un Forum dedicato all’iniziativa, utile per ladivulgazione e lo scambio di informazioni sull’utilizzo delle procedure e sulle attività gestionali collegate al progetto.

 

I Manuali tecnici e le note operative a supporto dell’operazione saranno costantemente aggiornate e pubblicate sulla Intranet aziendale nella sezione Formazione al seguente link:

http://intranet.inps.it/port01/intranet/portale/frmTemplate.aspx?idTemplate=24921&HP=1

 

 

4.8    Le Strutture coinvolte

 

La Struttura di Progetto Consolidamento della Posizione assicurativa iscritti gestioni dipendenti pubblici, che ha il ruolo di coordinamento, indirizzo e supporto per l’intero progetto, in collaborazione con le altre Direzioni centrali, assicurerà il presidio ed il monitoraggio delle varie fasi progettuali descritte nella presente circolare ed attiverà tempestivamente ogni utile intervento, ivi comprese le iniziative di informazione che si rendano necessarie nei confronti dei soggetti esterni coinvolti nella realizzazione del progetto (Iscritti, Enti datori di lavoro, Patronati).

 

A livello territoriale, l’operazione si attuerà attraverso un modello regionale con articolazione operativa provinciale.

 

Presso ciascuna Direzione Regionale dovrà essere costituito un gruppo di lavoro con il compito di pianificare, coordinare e monitorare le diverse fasi operative in ambito territoriale nonché di assicurare livelli omogenei di servizio, tenendo conto delle problematiche e delle peculiarità correlate al contesto locale.

 

Ciascun Direttore regionale individuerà un Dirigente con il compito di presidiare il complesso delle attività nonché di svolgere il ruolo di referente nei confronti delle Direzioni Centrali coinvolte. Sarà di competenza della Direzione Regionale la presentazione dell’operazione progettuale agli Enti e alle Amministrazioni di livello regionale, alle Associazioni dei Datori di lavoro pubblici, alle organizzazioni dei Patronati di livello regionale ed alle strutture interessate delle OO.SS.

 

La Direzione regionale, in stretto raccordo con le Direzioni Provinciali, promuove tutte le iniziative necessarie per il coinvolgimento dei Datori di lavoro, assicura l’omogeneità dei comportamenti operativi anche attraverso interventi formativi e di controllo di qualità dei processi di produzione con particolare riguardo al flusso di rientro delle RVPA inoltrate dagli Iscritti.

 

La Direzione Provinciale ha il compito di gestire tutte le fasi di consolidamento delle posizioni, sviluppando istituzionalmente il rapporto con gli Enti datori di lavoro, al fine di una piena diffusione degli strumenti di comunicazione bidirezionale messi a disposizione dall’Istituto (“scrivania virtuale”); predisporre l’assetto organizzativo coerentemente con le indicazioni; rilevare i fabbisogni formativi, verificando il livello di condivisione delle competenze necessarie per l’adempimento di tutte le attività operative.

 

Al riguardo, come indicato al punto 6 della circolare n. 36 del 20 marzo 2014, tutte le attività sia propedeutiche che contestuali all’operazione di “Estratto conto informativo” dei dipendenti pubblici saranno a carico – per l’intera durata dell’operazione di emissione degli estratti e consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative – dello specifico gruppo di lavoro costituito nell’ambito della Unità Organizzativa “Anagrafica e flussi”.

 

  1. Lavorazione delle domande di riscatto e ricongiunzione giacenti al 30/06/2013

 

Tra gli interventi di consolidamento strutturale della posizione assicurativa, si attribuisce priorità strategica al piano di smaltimento delle domande di riscatto e ricongiunzione giacenti alla data del 30 giugno 2013.

 

Al fine di garantire tempestività ed efficacia all’azione di smaltimento, il gruppo di lavoro, di cui al paragrafo precedente, dovrà definire le domande di riscatto e ricongiunzione dalla fase di sistemazione della posizione assicurativa fino alla definizione dell’onere di riscatto e ricongiunzione.

 

Al riguardo, si precisa che le Liste di lavorazione con i riferimenti delle pratiche in giacenza saranno rese disponibili, per ciascuna Sede, con uno specifico messaggio che entro il corrente mese di aprile definirà anche tempi e modalità di lavorazione.

 

L’intera operazione sarà oggetto di monitoraggio quali-quantitativo, volto ad analizzare l’assorbimento delle risorse impiegate ed il grado di efficienza raggiunto dalle diverse strutture. La DC Pianificazione e controllo di gestione, renderà noti i criteri di rilevazione statistica, nonché la nomenclatura dei nuovi prodotti e la definizione dei corrispondenti indicatori di qualità.

 

Peraltro alle operazioni descritte faranno seguito analoghi progetti dedicati allo smaltimento delle pratiche ante subentro, giacenti presso il M.I.U.R. e il Ministero della Difesa, per la cui definizione sarà costituito un apposito gruppo di lavoro nazionale che avrà particolare riferimento alle attività di censimento, caricamento a sistema e definizione completa delle pratiche.

 

  1. Attività di convalida delle Posizioni Assicurative a ridosso del pensionamento

 

Per gli assicurati che accedono al pensionamento nel corso dell’anno corrente e, in ogni caso, prima di essere interessati dall’invio della comunicazione personale o da altre lavorazioni preventive, la sistemazione e il consolidamento della posizione assicurativa continua ad essere contestuale al processo di erogazione della prestazione.

 

Questa modalità di “ricostruzione” del conto assicurativo nell’ambito della prestazione, che persiste transitoriamente per gli assicurati che non ricadono nella modalità di costruzione in itinere della Posizione Assicurativa, implica una prassi operativa rapida e rigorosa, volta a predisporre la posizione assicurativa per l’immediato utilizzo ai fini dell’erogazione delle prestazioni.

 

6.1    Predisposizione della posizione assicurativa per la prestazione

 

Atteso che la sistemazione della posizione assicurativa è un processo che si realizza durante la vita assicurativa dell’iscritto e, normalmente, tende a consolidarsi prima della ricezione delle domande di servizio, può avvenire – soprattutto per le classi di età più vicine al pensionamento – che la domanda di prestazione interessi una posizione assicurativa non ancora sottoposta a verifica. In questi casi, l’esame della posizione si realizza direttamente nell’ambito del processo di erogazione del servizio pensionistico e, alle ordinarie attività di convalida e sistemazione dei periodi errati o mancanti, devono aggiungersi ulteriori adempimenti riguardanti i controlli specifici della prestazione e la gestione degli ultimi dati indispensabili ai fini del diritto alla prestazione (cd. “ultimo miglio”).

 

Analogamente al passato sono stati definiti tanti processi – uno per ciascuna prestazione – denominati “predisposizione PA per la prestazione XXX” (che sostituiscono i precedenti processi di “certificazione della PA per la prestazione XXX”) nell’ambito dei quali sono previsti:

 

specifici controlli riferiti alla singola prestazione;

richiesta dati di “ultimo miglio”, se necessari alla prestazione;

sistemazione della PA per la specifica prestazione.

 

Gli specifici controlli della singola prestazione vengono applicati quando occorre imporre regole di congruenza ai dati della PA ulteriori rispetto a quelli già imposti dal processo di sistemazione. Tali controlli aggiuntivi, al momento limitati, hanno natura “bloccante”, in quanto, se non superati, non consentono di proseguire nell’ istruttoria.

 

La predisposizione della PA per la prestazione ha, fra l’altro, l’obiettivo di completare il complesso delle informazioni necessarie per l’erogazione della specifica prestazione, quando queste non siano rilevabili dai flussi di denuncia contributiva.

 

Particolare rilevanza assumono in tale ambito i cosiddetti “dati di ultimo miglio”.

 

Tali dati debbono essere comunicati dal Datore di lavoro esclusivamente attraverso lo strumento PAssWeb nella fase di predisposizione della PA per la prestazione ed hanno natura “obbligatoria”, in quanto il processo relativo alla prestazione resta sospeso fino a quando il Datore di lavoro non li avrà forniti.

 

I “dati di ultimo miglio” generalmente sono destinati ad integrare le informazioni non contemplate dall’ UNIEMENS_ListaPosPA o a fornire dettagli di informazioni in essa contenute. E’ questo, ad esempio, il caso del dato retributivo che su UNIEMENS_ListaPosPA è aggregato a livello di intero imponibile ed è riferito alla specifica mensilità, laddove nella prestazione deve essere necessariamente scomposto nelle singole voci retributive.

 

E’ utile precisare che detti dati possono essere dichiarati dal Datore di lavoro anche indipendentemente dalle sollecitazioni dell’Istituto, analogamente a tutte le altre informazioni acquisibili con PAssWeb, allorquando, ad esempio, al Datore di lavoro è nota la richiesta di una prestazione da parte di un proprio dipendente.

 

Il Datore di lavoro può trasmettere tali ulteriori informazioni anche in occasione della “sistemazione della PA”, qualora sia stato interpellato per la risoluzione di eventuali criticità. E’ questo il motivo per cui nella “work area” viene data evidenza all’operatore, in fase di “sistemazione della PA”, della presenza di una prestazione istituzionale in stato di attesa.

 

  1. Presidio dei flussi assicurativi e contributivi

 

Con l’utilizzo del flusso UniEmens sono stati introdotti dei vincoli per alimentare le posizioni assicurative dei lavoratori, vincoli differenziati in funzione della tipologia dell’Ente datore di lavoro. In particolare, per i dipendenti delle aziende, enti locali e in genere per le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni centrali statali (Ministeri in generale) l’unica fonte di alimentazione e aggiornamento delle posizioni assicurative è costituita, a decorrere dal 1° ottobre 2012, dalle denunce contributive; per i dipendenti delle amministrazioni statali centrali la decorrenza del vincolo di alimentazione è fissata dal 1° gennaio 2014.

 

Il presidio delle informazioni correnti e il monitoraggio delle informazioni errate o mancanti sono gestiti con strumenti specifici, simili a quelli già in uso nella gestione del settore privato.

 

In particolare per i flussi UniEmens sono stati definiti nuovi controlli finalizzati a verificare la correttezza dei dati trasmessi prima di alimentare le banche dati.

 

Gli esiti dei controlli sono consultabili con l’applicazione “Visualizzazioni DMA” disponibile tra i servizi GDP (SIN). Dalla consultazione delle denunce è possibile rilevare i quadri errati che non hanno alimentato la posizione assicurativa dell’iscritto. L’applicazione “Visualizzazione DMA” è stata di recente implementata con nuove funzioni che consentono di gestire gli errori di anagrafica.

 

La gestione delle denunce pervenute con il flusso UniEmens richiede, inoltre, la rivisitazione dei processi informatizzati che gestiscono in scrivania virtuale le inadempienze e gli errori. Allo stato sono in corso le attività per il rilascio delle nuove versioni delle suddette applicazioni.

 

Per il periodo dal 1° gennaio 2005 fino alle date indicate in precedenza in funzione del datore di lavoro è possibile una duplice modalità di correzione: la trasmissione di un flusso Emens rettificativo, previa compilazione del quadro V1; ovvero, la modifica dei dati errati tramite PASSWEB.

Ovviamente, per i periodi anteriori al 2005 la correzione o l’integrazione dei dati assicurativi e retributivi avviene esclusivamente tramite PASSWEB.

 

  1. Monitoraggio delle attività

 

La complessità dell’operazione Estratto Conto Informativo e la Gestione delle Richieste di Variazione richiedono strumenti adeguati per il presidio e la verifica costante sullo stato di avanzamento di tutte le attività. Al riguardo, a supporto della procedura PAssWeb saranno forniti alcuni strumenti dedicati al monitoraggio delle principali attività gestionali, quali lo stato delle lavorazioni preventive, il rientro della corrispondenza non recapitata, la gestione delle RVPA, ecc.

 

Il complesso delle attività collegate alle diverse iniziative volte al consolidamento progressivo della posizione assicurativa saranno oggetto di un’accurata rilevazione statistica, finalizzata a valorizzare gli aspetti della produzione e della qualità del servizio, soprattutto in funzione di un efficace impiego delle risorse. Al riguardo, con successivi messaggi saranno esplicitati i prodotti interessati dalla misurazione diretta, i relativi coefficienti di omogeneizzazione e gli indicatori di qualità che agiranno nell’ambito del Cruscotto gestionale.

 

 

Il Direttore Generale
Nori

 

Allegato 1: Manuale Tecnico dell’applicativo ‘PAssWeb’;

Allegato 2: Elenco dei documenti allegabili in via facoltativa alle RVPA;

 

[1] Sono anomalie censite automaticamente dal sistema informativo (“Lista segnalazioni”), ferma restando la non esaustività delle stesse in quanto formali e basate su regole predefinite.

 

Allegato 1; Allegato 2

Circolari INPS n. 169 del 15 novembre 2017

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale Pensioni

Roma, 15/11/2017

Circolare n. 169

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medicie, per conoscenza,Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti.

 

SOMMARIO:Con la presente circolare si provvede alla ricognizione della disciplina dell’istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse della Gestione dei pubblici dipendenti e si forniscono i chiarimenti in merito alla corretta regolamentazione da applicare in materia. La presente circolare è adottata ad esito degli ulteriori approfondimenti sviluppati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine ai profili normativi ed operativi che afferiscono all’istituto in esame. Allo scopo di favorirne la visione unitaria e la lettura organica, le disposizioni in oggetto sono state redatte nella versione integrale e, pertanto, la presente circolare sostituisce la circolare n. 94 del 31 maggio 2017, recante il medesimo oggetto.
  1. Premessa.

 

Nell’ambito del processo di integrazione delle prassi in uso presso il soppresso INPDAP con quelle vigenti nell’Istituto, si è provveduto ad una ricognizione della normativa che disciplina l’istituto della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione dei Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS), tenuto conto delle specificità che regolano le medesime.

 

A tal fine, l’Istituto, con la circolare n. 94 del 31 maggio 2017, acquisita la necessaria autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le istruzioni finalizzate a favorire l’applicazione della predetta normativa. A seguito di segnalazioni in ordine a taluni elementi di criticità che attengono all’applicazione delle disposizioni recate nell’ambito della citata circolare, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha proceduto al riesame delle questioni operative segnalate e dei profili normativi che regolano la materia, ad esito del quale si è reso opportuno adottare i seguenti adeguamenti delle indicazioni contenute nella citata circolare n. 94/2017:

  1. a) applicare ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS il regime che prevede, in caso di intervenuta prescrizione del pagamento della contribuzione previdenziale per il decorso dei termini di legge, l’obbligo in capo al datore di lavoro, di sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito ai periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, la cui misura è calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962;
  2. b) rinviare, in ragione della complessità interpretativa e attuativa della materia, l’applicazione delle indicazioni fornite nell’ambito della citata circolare n. 94/2017 ad una data non anteriore al 1° gennaio 2019.

 

Ciò premesso, allo scopo di favorire la visione unitaria e la lettura organica delle disposizioni in argomento, con la presente circolare si ripropone in versione integrale la disciplina in ordine alla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alle Gestioni previdenziali pubbliche. In questa prospettiva la presente circolare sostituisce la circolare n. 94 del 31 maggio 2017.

 

 

  1. Quadro normativo di riferimento.

 

Come noto, la legge 8 agosto 1995, n.335 (cd. Riforma Dini) ha riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici vigenti nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, prevedendo all’art. 3, commi 9 e 10[i], la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni[ii].

L’art. 3, comma 9 citato, ha stabilito, altresì, che la contribuzione prescritta non può essere versata e, conseguentemente, incassata dall’Istituto.

 

Tali disposizioni, stante il riordino generale della materia operato dalla L. n. 335/1995, si applicano anche alla contribuzioni di pertinenza delle Gestioni pensionistiche pubbliche, trattandosi di forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti alle quali espressamente la Riforma Dini ha fatto riferimento; pertanto, tali contribuzioni sono assoggettate al termine di prescrizione quinquennale.

 

Affermato il carattere generale del termine prescrizionale quinquennale, va evidenziato che, con riferimento alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, l’art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610[iii], stabilisce una speciale disciplina per il recupero delle contribuzioni dovute a tali casse, per le quali le Amministrazioni datrici di lavoro abbiano iniziato il versamento in data successiva a quella in cui ricorreva l’obbligatorietà dell’iscrizione alle stesse.

 

La disposizione in esame prevede, con riferimento alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, che nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti abbia avuto inizio “…da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione…..la sistemazione dell’iscrizione con recupero dei relativi contributi…viene limitata soltanto ai servizi prestati nell’ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell’avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione”.

 

Con riferimento ai lavoratori iscritti alla CTPS, è preliminarmente opportuno assumere in considerazione che lo speciale regime previsto dall’art. 31 della legge n. 610/1952 si applica “…agli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza…”. Al riguardo, occorre rammentare che, per i dipendenti dello Stato, non esisteva, sino al 31 dicembre 1995, una gestione separata dei trattamenti pensionistici affidata ad un Istituto di previdenza, tanto che le prestazioni previdenziali erano gestite direttamente dalle singole amministrazioni statali. E’ solo a partire dal 1° gennaio 1996 che, con l’articolo 2, comma 1, della legge 335 del 1995, viene “…istituita presso l’INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato…”.

 

E’ vero quindi che, all’epoca della entrata in vigore della legge 610 del 1952, i dipendenti dello Stato non rientravano nell’ambito applicativo della legge e, per quanto di interesse ai fini della presente analisi, dell’art. 31 della legge medesima, ma vi sono rientrati a pieno titolo a seguito dell’istituzione della CTPS presso il disciolto Istituto di previdenza INPDAP. Pertanto, dalla data di costituzione della CTPS anche ai dipendenti pubblici ad essa iscritti è ragionevole ritenere che si applichi il regime previsto dall’art. 31 della legge 610 del 1952.

 

Alla predetta conclusione concorrono peraltro anche ragioni di ordine sistematico, che vengono in evidenza dall’analisi del d.P.R. n. 1092 del 1973, recante il “testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”. In particolare, l’art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, nel prevedere che “…tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo…” (che regolano il riscatto del servizio presso altri enti, dei periodi di studio, ecc.), contribuisce a prefigurare un quadro normativo in cui, a tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori, debbano necessariamente sussistere rimedi obbligatori alla intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali per il decorso dei termini di legge.

 

Appare pertanto ragionevole e conforme a una interpretazione dinamica e sistematica delle norme citate ritenere che ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS si applichino le regole previste dall’art. 31 della legge n. 610/1952, ossia che in caso di prescrizione dell’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro sia tenuto a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962.

 

L’art. 31, invece, esclude espressamente dal suo campo di applicazione la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti elementari e degli asili, i cui iscritti sono successivamente confluiti in parte nella CPI[iv] e in parte nella CTPS.

 

Di conseguenza, per quanto innanzi precisato in ordine al regime previsto per gli iscritti alla CTPS, agli insegnanti elementari dipendenti da scuole statali, equiparati ai dipendenti statali ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell’art. 123 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 598 del d.lgs. n. 297/1994 e, confluiti in quanto tali, nella CTPS, è applicabile il regime previsto dall’art. 31 della legge 610 del 1952.

 

Al contrario, l’art. 31 citato non è applicabile, vista la espressa esclusione dal proprio campo di applicazione della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, poi confluita nella CPI ai sensi dell’art. 4 della legge 11 aprile 1955 n. 379, agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, oggi ricondotte nell’ambito della nuova categoria delle scuole paritarie per effetto della legge n. 62/2000.

 

 

  1. Disciplina della prescrizione applicabile alla contribuzione dovuta alle Gestioni pubbliche.

 

Chiarito il quadro normativo di riferimento nei sensi indicati al precedente paragrafo 2, si delinea di seguito il regime dell’istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle Gestioni pubbliche, con specifico riferimento alle diverse casse alle quali la stessa afferisce.

 

In particolare, per le casse CPDEL, CPS, CPUG e CTPS, dalla lettura combinata degli articoli 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 e dell’art. 31 della L. n. 610/1952, emergono due profili peculiari nell’applicazione della disciplina della prescrizione delle contribuzioni dovute alle predette casse.

 

Da un lato, infatti, rimane fermo l’univoco termine prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. n. 335/1995, attesa la sua portata generale e la ratio sottesa alla norma, volta alla riforma del sistema pensionistico obbligatorio nella sua totalità e al riordino dell’intera materia con riferimento non solo all’Assicurazione generale obbligatoria, ma anche alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’AGO, come quelle dei dipendenti pubblici, che fa, pertanto, ritenere superato il meccanismo delle sistemazioni contributive contemplato dal primo periodo del comma 1 dell’art. 31 citato.

 

Dall’altro, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 31 citato prevede che nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la CPDEL, CPS e CPUG e CTPS, si tenga conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.

 

Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro (“Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati…”), secondo le modalità in seguito specificate.

 

Chiarite le peculiarità proprie della disciplina applicabile alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, stante invece l’inapplicabilità del medesimo art. 31 alle contribuzioni dovute per i lavoratori iscritti alla CPI, a quest’ultima, fermo restando l’univoco termine prescrizionale stabilito dall’art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995, si applicano le disposizioni vigenti in materia per l’AGO, con le note conseguenze che tale disciplina comporta in termini di non computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, se prescritti, come meglio illustrato di seguito.

 

 

  1. Disciplina applicabile in caso di estinzione per decorso del termine prescrizionale.

 

Affermata la durata quinquennale del termine di prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse gestite dall’ex Inpdap, si fa presente che tale termine, analogamente a quanto accade per le altre forme di assicurazione obbligatoria, decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), che per la contribuzione coincide con il giorno in cui l’Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce[v]).

 

A tal proposito, si rammenta che, con riferimento alle contribuzioni pensionistiche in esame, a partire dal periodo di competenza gennaio 2005, vige per i soggetti tenuti al versamento nei confronti dell’ex Inpdap l’obbligo di presentazione della Denuncia Mensile Analitica, ai sensi dell’art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; tale obbligo, come noto, ha consentito all’ex Inpdap la rilevazione della congruità tra le dichiarazioni contributive del datore di lavoro e i versamenti effettuati e la conseguente contestazione di quanto eventualmente non risultato congruo a seguito delle verifiche dell’Istituto (ECA).

 

Nell’ottica del completamento del processo di integrazione delle prassi in vigore presso il soppresso Inpdap con quelle vigenti presso l’Istituto e al fine di garantire l’uniformità delle regole amministrative vigenti per tutti i datori di lavoro, sia pubblici sia privati, tenuti all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi nei confronti dell’INPS, si ribadisce che i soggetti tenuti all’invio delle dichiarazioni contributive mensili per i lavoratori assicurati presso le Casse delle gestioni pubbliche devono effettuare il predetto adempimento esclusivamente attraverso il flusso UniEmens, mediante la valorizzazione della lista PosPA.

 

Come noto, tale obbligo, previsto dalla circolare n. 105 del 7 agosto 2012, sussiste a partire dal 1° novembre 2012; l’Istituto, pertanto, non riterrà valide le dichiarazioni contributive relative sia alla contribuzione corrente, sia di competenza dei periodi retributivi a partire da ottobre 2012, effettuate con modalità diverse da quelle indicate, con le conseguenze del caso in termini di accertamento e conseguente recupero del dovuto.

 

Riepilogati nei sensi suesposti gli obblighi ai quali sono tenuti i datori di lavoro pubblici nei confronti dell’Istituto, in caso di mancato assolvimento degli stessi e di decorso del termine di prescrizione quinquennale, il diritto a riscuotere la contribuzione si estingue e l’Istituto è impossibilitato a riceverla anche se l’adempimento avvenga in via spontanea da parte del debitore, in applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995.

 

Per ciò che concerne, in particolare, le contribuzioni dovute alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, come già accennato al par. 3, ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. n. 610/1952, gli enti datori di lavoro sono tenuti a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza, spettante per i periodi di servizio utile prestato dal lavoratore e non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione; la quantificazione del predetto onere avverrà secondo le regole e i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che si ritiene debbano essere mutuate per la fattispecie in esame, attesa la finalità che la riserva costituita ai fini della rendita suddetta persegue; tale riserva matematica, infatti, mira arealizzare il medesimo effetto dell’ormai non più possibile adempimento dell’obbligo contributivo da parte di chi era tenuto all’adempimento. In linea con quanto disposto dall’art. 31, comma 2 citato, in tema di riparto dell’onere dell’intero trattamento di quiescenza tra datore di lavoro pubblico e istituti previdenziali, l’onere del trattamento di quiescenza relativo ai periodi di servizio per i quali sia stato tempestivamente effettuato il versamento della relativa contribuzione è a carico dell’INPS.

 

Per gli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, la provvista, di cui all’art. 31, comma 2, della legge n. 610/1952, finalizzata a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione, calcolata secondo le regole in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non versata dal datore di lavoro inadempiente, sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, anche in via coattiva, secondo le consuete modalità.

 

Per le istruzioni relative alla prassi operativa applicabile alla fattispecie in esame, si rimanda ad un successivo messaggio di dettaglio.

 

 

Per ciò che concerne, invece, la CPI, la non computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento di contributi, derivante dall’espressa esclusione dal campo di applicazione dell’art. 31 citato e l’impossibilità per l’Istituto di ricevere il versamento della contribuzione prescritta, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, comportano l’applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 13 della L. n. 1338/1962[vi] e della facoltà ivi prevista per il datore di lavoro di sanare gli effetti pregiudizievoli cagionati al lavoratore con l’omissione del versamento di contribuzione, ormai prescritta, richiedendo la costituzione di una rendita vitalizia.

 

Tale istituto, infatti, che presenta “connotati di generalità ed astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo” (cfr. Corte Costituzionale n. 18/1995), risulta applicabile anche alla CPI, per la quale, a differenza della CPDEL, della CPS, della CPUG e della CTPS, il legislatore non ha previsto una disciplina speciale volta a regolare le fattispecie in esame.

 

Pertanto, per le contribuzioni dovute alla predetta cassa, si applicheranno le disposizioni in materia di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della L. n. 1338/1962.

 

Di conseguenza, per la CPI, l’aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore, con conseguente liquidazione del trattamento di quiescenza spettante, avverrà solo in seguito al versamento della riserva matematica quantificata nei sensi suindicati, da parte del datore di lavoro ovvero, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge 1338/1962, da parte del lavoratore.

 

Per le istruzioni relative alla prassi operativa applicabile alla fattispecie in esame, si rimanda ad un successivo messaggio di dettaglio.

 

 

Alla luce della portata innovativa dell’orientamento fornito con la presente circolare, anche sulla base degli ulteriori chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e tenuto conto degli opportuni adeguamenti ai quali i sistemi in uso presso gli enti e le pubbliche amministrazioni dovranno essere necessariamente sottoposti, le disposizioni qui fornite si applicano a far data dall’1 gennaio 2019.

 

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

 

 

 

[i] L’art. 3, commi 9 e 10 della legge n. 335/1995, ha stabilito che “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

  1. a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
  2. b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
  3. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.

[ii] In applicazione della disposizioni della L. n. 335/1995, l’Istituto ha emanato, in materia di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale, numerose disposizioni tra le quali si segnalano: la circolare n. 262 del 13 ottobre 1995, la circolare n. 18 del 22 gennaio 1996, la circolare n. 55 del 1 marzo 2000, la circolare n. 126 del 11 luglio 2003, la circolare n. 69 del 25 maggio 2005 e la circolare n. 31 del 2 marzo 2012 (si veda, altresì il messaggio di chiarimenti alla circolare n. 31/2012, n. 8447 del 16 maggio 2012).

[iii] L’art. 31 della legge n. 610/1952 stabilisce: “Per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza, esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti agli Istituti medesimi abbia avuto inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione, in base alle norme previste dagli ordinamenti degli Istituti stessi, la sistemazione dell’iscrizione con recupero dei relativi contributi, eccezione fatta per le sistemazioni derivanti dall’applicazione del precedente art. 19, viene limitata soltanto ai servizi prestati nell’ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell’avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione.

Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione di servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i servizi medesimi sono stati prestati considerandoli come resi con iscrizione a regolamenti speciali di pensione e applicando, ai fini del reparto, le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n 680.

Nei casi di cui al comma precedente, quando si tratti di servizi in fatto assistiti da iscrizione resi presso aziende municipalizzate, l’onere derivante dal reparto, per le quote attinenti alle aziende, viene attribuito ai rispettivi Comuni con diritto di rivalsa verso le aziende medesime.

Le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora la sistemazione dei contributi, o quanto meno le relative comunicazioni di denuncia da parte degli enti interessati indicanti specificatamente i singoli nominativi ed i periodi per i quali occorre provvedere alla sistemazione, siano effettuate entro il 31 dicembre 1952, e non trovano applicazione inoltre nei riguardi dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione prestati presso gli enti contemplati dalle lettere l), m), n), o), dell’art. 5 e dell’art. 7 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , e presso quelli di cui all’art. 22 della presente legge.”

[iv] Si rammenta, a tal proposito che gli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate sono confluiti nella CPI, ai sensi dell’art. 4 della legge 11 aprile 1955 n. 379, mentre gli insegnanti elementari dipendenti da scuole statali sono stati equiparati ai dipendenti statali, ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 598 del D.Lgs. n. 297/1994; questi ultimi sono, poi, confluiti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n. 335/1995, nella CTPS.

[v] Sulle scadenze fissate dall’Istituto per effettuare gli adempimenti informativi e contributivi, si veda la circolare 146 del 23 agosto 2002.

[vi] L’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, prevede: ”Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell’art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all’assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all’attribuzione a favore dell’interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all’Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all’Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l’ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all’uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.”

 

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