Circolare INAIL n. 36/2011 dell’16 giugno 2011 Oggetto: Legge 4 novembre 2010, n. 183: art. 4 – Misure contro il lavoro sommerso; art. 33 – Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica. 1° Parte

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala Circolare INAIL n. 36/2011 dell’16 giugno 2011 Oggetto: Legge 4 novembre 2010, n. 183: art. 4 – Misure contro il lavoro sommerso; art. 33 – Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica.< 1° Parte

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Circolare INAIL n. 36/2011 dell’16 giugno 2011<

Circolare INAIL n. 36/2011 dell’16 giugno 2011 Oggetto: Legge 4 novembre 2010, n. 183: art. 4 – Misure contro il lavoro sommerso; art. 33 – Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica.<

Allegato alla Circolare INAIL n. 36/2011 dell’16 giugno 2011<

Legge 4 novembre 2010, n. 183: art. 4 – Misure contro il lavoro sommerso; art. 33 – Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica

Organo: DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE CENTRALE RISCHI – Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex IPSEMA
Documento: Circolare n. 36 del 16 giugno 2011
Oggetto: Legge 4 novembre 2010, n. 183:

  • art. 4 – Misure contro il lavoro sommerso
  • art. 33 – Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica

Quadro Normativo

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689: “Modifiche al sistema penale”
  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001)”. Articolo 116: “Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare”, comma 8
  • Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12: “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare” convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73 e successive modifiche e integrazioni
  • Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124: “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”
  • Legge 4 agosto 2006, n. 248: “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 4 luglio 2006, n. 223 recante disposizioni urgenti per il bilancio economico sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”.A rt. 36 bis: “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”
  • Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – Art. 14: “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, come sostituito dall’articolo 11 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106:”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
  • Direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 settembre 2008 sui “Servizi ispettivi e attività di vigilanza”
  • Decreto Legge 31 mag g io 2010, n.78 art.7 co.1, convertito con modificaz ioni, nella L. 30 lugl io 2010, n.122, di soppressione dell’IPSEMA e dell’ISPESL, con attribuzione delle relative funz ioni all’INAIL
  • Legge 4 novembre 2010 , n. 183: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”. Articolo 4: “Misure contro il lavoro sommerso” , articolo 33: ” Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica” e art. 39 “Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali”
  • Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38 del 24 novembre 2010: “Maxisanzione contro il lavoro sommerso – art. 4 della L. n. 183/2010 c.d. ‘Collegato lavoro’ – istruzioni operative al personale ispettivo”
  • Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 9 dicembre 2010: “Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica, art. 33 L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) – istruzioni operative al personale ispettivo”
  • Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 28 marzo 2011: “Verbale unico di accertamento – illeciti diffidati ed illeciti non diffidabili – effetti notificazione illeciti”
  • Circolare Inail n. 56 del 27 luglio 2001: “Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001)”. Articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative”
  • Circolare Inail n. 86 del 17 dicembre 2004: “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro”
  • Circolare Inail n. 30 del 14 giugno 2006: “Codice di comportamento degli ispettori di vigilanza dell’INAIL”
  • Circolare Inail n. 45 del 23 ottobre 2006: “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Legge n. 248 del 4 agosto 2006, art. 36 bis”.

PREMESSA

La legge n. 183 del 4 novembre 2010, entrata in vigore in data 24 novembre 2010, ha introdotto, tra le altre, rilevanti modifiche in materia di “Misure contro il lavoro sommerso”1< ed in tema di “Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica”2< .

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha fornito su detti argomenti istruzioni operative al personale ispettivo con la circolare n. 38/20103< in merito alla maxisanzione contro il lavoro sommerso e con la circolare n. 41/20104< in merito alla procedimentalizzazione dell’attività ispettiva.

Sulla scorta del predetto dettato normativo, delle istruzioni contenute nelle citate circolari ministeriali nonché delle prime istruzioni operative emanate in merito5< , si forniscono indicazioni per le questioni di stretta competenza dell’Istituto.

1. MAXISANZIONE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO

La citata legge ha introdotto rilevanti novità in tema di maxisanzione per il lavoro sommerso, apportando modifiche alle previsioni contenute nell’art. 3 del DL n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002 e successive modifiche e integrazioni6< .

La nuova normativa – nel confermare la natura di misura sanzionatoria aggiuntiva della maxisanzione che non si sostituisce ma va a sommarsi a tutte le altre sanzioni previste nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro – incide profondamente sulla previgente disciplina, ridefinendo l’ambito di applicazione della maxisanzione, i presupposti di individuazione del lavoro sommerso, i soggetti titolari del potere di contestazione dell’illecito, le modalità di irrogazione della sanzione ed il relativo regime sanzionatorio.

Il nuovo impianto normativo entra in vigore per le violazioni commesse a partire dal 24 novembre 2010 (v. paragrafo 1.4.1). Trattandosi di condotta permanente, l’illecito si consuma con la cessazione del comportamento lesivo posto in essere. Si applica la nuova maxisanzione anche per il lavoro sommerso iniziato prima del 24 novembre 2010 e proseguito oltre tale data.

1.1 Individuazione del lavoro sommerso

La normativa in oggetto individua quale presupposto dell’applicazionedella maxisanzione l’impiego di lavoratori in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro7< .

Quindi è la mancata comunicazione preventiva al Centro per l’impiego che individua l’impiego di lavoratori “in nero” e non più le scritture e l’ulteriore documentazione obbligatoria, come stabiliva la precedente formulazione della norma.

1.2 ambito di applicazione della maxisanzione

La maxisanzione è applicata esclusivamente in caso di lavoratori subordinati alle dipendenze di datori di lavoro privati, compresi gli enti pubblici economici, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.

Il requisito della subordinazione previsto dalla norma, restringe il campo di applicazione della maxisanzione rispetto alla normativa previgente che considerava “lavoratore in nero” ai fini dell’applicazione della maxisanzione non soltanto il lavoratore subordinato, ma anche il parasubordinato ed il lavoratore autonomo.

Con il nuovo disposto normativo la maxisanzione non si applica in caso di rapporti di lavoro in nero instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati (es.: associati in partecipazione con apporto di lavoro, collaborazioni coordinate e continuative in qualunque modalità, anche a progetto) per i quali non è stata fatta, qualora prevista, la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, ferma restando la sanzionabilità dell’omessa comunicazione.

In merito al lavoro autonomo, in particolare al lavoro autonomo occasionale8< , la circolare ministeriale chiarisce che la maxisanzione è applicata nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di avere attivato detta prestazione in assenza di documentazione9< atta a consentire di verificare la pretesa autonomia del rapporto.

1.2.1 Lavoro occasionale accessorio e prestazioni svolte dai soggetti di cui all’art. 4, comma 1, nn. 6 e 7 del DPR n. 1124/1965

Per questi lavoratori per iquali non è prevista la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, la circolare ministeriale dispone che la maxisanzione trova applicazione qualora non siano stati effettuati i relativi e diversi adempimenti obbligatori previsti nei confronti della Pubblica Amministrazione10<.

Rientrano in tali tipologie:

  • le prestazioni di lavoro occasionale accessorio11< in assenza di preventiva comunicazione all’Inps/Inail
  • le prestazioni svolte dai collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, dai coadiuvanti delle imprese commerciali, dai soci lavoratori di attività commerciale e di impresa in forma societaria12< in assenza della denuncia nominativa all’Inail prima dell’inizio dell’attività lavorativa13<.

Sui due precedenti punti, il Ministero chiarisce che il requisito della subordinazione è dato per accertato qualora non siano stati effettuati i sopraindicati adempimenti obbligatori e, conseguentemente, la maxisanzione risulta applicabile.

A tale riguardo, appare chiaro che non si possa prescindere dalla dimostrazione da parte del personale ispettivo che il rapporto di lavoro si sia concretamente sviluppato con le caratteristiche del lavoro subordinato (soggezione al potere direttivo e di controllo, obbligazione di mezzi, orario di lavoro, ecc.). Pertanto l’ispettore deve acquisire tutte le fonti di prova per dimostrare la certezza della qualificazione del rapporto di lavoro, sulla base della situazione di fatto riscontrata.

1.2.2 Comunicazione nel settore turistico

Con particolare riferimento al datore di lavoro del settore turistico, la legge n. 183/201014< consente, qualora lo stesso non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti ai lavoratori da assumere, di integrare la comunicazione preventiva di assunzione entro il terzo giorno successivo a quello di instaurazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, nel settore turistico il presupposto per l’applicazione della maxisanzione amministrativa è l’assunzione di personale senza preventiva comunicazione semplificata dalla quale risultino la tipologia contrattuale e l’identificazione del lavoratore.

1.2.3 Lavoratori del settore marittimo

Il settore marittimo seppur escluso dall’obbligo di comunicazione preventiva15< e dal LUL16<, è comunque soggetto ad una serie di adempimenti formali a tutela del lavoro regolare a bordo delle navi di natura non strettamente contributiva (come richiesti dall’art.4 comma 1, lettera b) ma presupposti indispensabili per l’assolvimento di tale obbligo la cui omissione può essere assunta a sintomo di una condotta volta all’occultamento del rapporto di lavoro e come tale passibile della maxisanzione.

In particolare l’armatore è tenuto, prima della spedizione della nave, alla sottoscrizione della convenzione di arruolamento, alla registrazione della stessa sui documenti di bordo (ruolo/licenza) nonché sul libretto di navigazione del marittimo.

Tali adempimenti previsti dagli artt. 170 (Contenuto del ruolo di equipaggio), 172 (Annotazioni sulla licenza), 323 e ss. (Contratto di arruolamento) e 122 (documenti di lavoro del personale marittimo) del codice della navigazione si configurano come annotazioni obbligatorie la cui inosservanza, palesando la volontà di occultare il rapporto di lavoro subordinato, rende applicabile la maxisanzione in aggiunta alla sanzione speciale prevista dall’art.1178 del codice della navigazione.

1.2.4 Lavoratori deceduti/infortunati

In caso di accertamenti connessi all’erogazione di prestazioni economiche (indennità di temporanea assoluta, rendita diretta o a superstiti, ecc.) o ad eventi infortunistici con esiti mortali, ai fini dell’applicazione della maxisanzione rileva la data dell’evento.

Pertanto, in tutti i casi in cui, per il lavoratore deceduto/infortunato, l’inoltro della Comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego non sia stato effettuato almeno 24 ore prima dell’evento infortunistico e non sia provata, da parte del datore di lavoro, la volontà di non occultare il rapporto di lavoro, la maxisanzione deve trovare applicazione.

1.3 Inapplicabilità della maxisanzione

La maxisanzione non trova applicazione qualora il personale ispettivo, pur riscontrando l’impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione obbligatoria, rilevi dagli adempimenti previdenziali di carattere contributivo (DM10, EMENS, UNIEMENS), assolti prima dell’intervento ispettivo, la volontà di non occultare il rapporto lavorativo, anche se trattasi di differente qualificazione (es.: un rapporto di lavoro qualificato come parasubordinato con rispetto degli obblighi di versamento alla Gestione separata che venga, a seguito di accertamento ispettivo, inquadrato nell’ambito del lavoro subordinato, esclude l’applicazione della maxisanzione anche in assenza della comunicazione preventiva di assunzione).

La maxisanzione non è altresì applicabile al datore di lavoro che, prima dell’accesso ispettivo e comunque prima dell’avvio di procedimenti di verifica, controllo, accertamento o di una eventuale convocazione per un tentativo di conciliazione monocratica

– abbia regolarizzato spontaneamente e integralmente, per l’intera durata, il rapporto di lavoro avviato originariamente senza la preventiva comunicazione obbligatoria. Quindi, prima che sia scaduto il termine del primo adempimento contributivo17< è sufficiente per evitare la maxisanzione anche la sola comunicazione al Centro per l’impiego dalla quale risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro (fermi restando i successivi adempimenti previdenziali previsti, nonché la sanzionabilità della tardiva comunicazione)

  • abbia, nel caso sia scaduto il termine del primo adempimento contributivo, denunciato spontaneamente la propria situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi18< o dei premi19< dovuti agli Istituti previdenziali.

In tale ipotesi per evitare l’applicazione della maxisanzione deve essere effettuata la comunicazione al Centro per l’impiego dalla quale risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro (resta ferma la sanzionabilità della tardiva comunicazione) e deve, inoltre, essere effettuato il pagamento dei contributi e dei premi dovuti nonché le relative sanzioni civili20< entro 30 giorni dalla denuncia21<.

In merito alle ulteriori casistiche che escludono l’applicazione della maxisanzione, si rinvia a quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n. 38/201022<.

1.4 Organi competenti all’irrogazione della maxisanzione amministrativa

Tra le novità introdotte dalla legge n. 183/2010 assume rilevanza, nell’ottica di ampliamento dei controlli, l’estensione anche agli ispettori Inail del potere di contestazione e notificazione23< della maxisanzione amministrativa24< in caso di impiego di lavoratori “in nero”.

A differenza della previgente disciplina che riservava la competenza ad irrogare la maxisanzione al personale ispettivo delle Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL) alle quali competeva sia la contestazione di violazione che l’eventuale ordinanza ingiunzione, la sopraindicata norma amplia la platea dei soggetti legittimati ad irrogare la maxisanzione, attribuendo la stessa a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza.

Competente a ricevere il rapporto, in caso di mancata estinzione dell’illecito amministrativo, ai sensi ed agli effetti dell’art. 17 della legge n. 689/1981 rimane il Direttore della DPL competente territorialmente, al quale dovrà essere inoltrata tutta la documentazione probatoria utile alla prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

1.4.1 Violazioni contestabili

La competenza ad irrogare la maxisanzione amministrativa da parte del personale ispettivo dell’Istituto riguarda le violazioni commesse25< a far data dal 24 novembre 2010.

L’impiego di lavoratori “in nero” costituisce un illecito di natura permanente che si consuma al momento della cessazione della condotta posta in essere, quindi, al fine di stabilire la disciplina applicabile, il personale ispettivo Inail deve individuare il momento consumativo dell’illecito e quindi verificare se:

  • la condotta posta in essere dal datore di lavoro, anche se accertata dopo il 24 novembre 2010, sia cessata sotto la vigenza della vecchia disciplina. Nel qual caso gli ispettori devono continuare ad effettuare la constatazione dell’illecito, segnalando tempestivamente la stessa alla DPL competente per territorio26<
  • la condotta posta in essere dal datore di lavoro sia cessata sotto la vigenza della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 183/2010. Nel qual caso l’ispettore dell’Istituto è competente a contestare la maxisanzione con le modalità successivamente rappresentate.

1.5 Maxisanzione amministrativa in caso di impiego di lavoratori in nero

 1.5.1 Diffida obbligatoria

L’attuale previsione normativa non esclude, come avveniva nel testo previgente, l’applicazione dell’istituto della Diffida obbligatoria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e successive modifiche e integrazioni27<.

Conseguentemente gli organi di vigilanza che rilevano l’impiego di lavoro sommerso emettono provvedimento di diffida a regolarizzare nei confronti del/dei trasgressore/i e dell’eventuale obbligato in solido. In caso di regolarizzazione (entro 30 giorni) il destinatario della diffida viene ammesso all’estinzione della maxisanzione attraverso il pagamento della sanzione agevolata entro il termine di 15 giorni dalla scadenza dei 3028<.

1.5.2 Regime sanzionatorio

a) sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

Questa ipotesi sanzionatoria, già presente nella precedente disciplina, si applica in caso di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

A differenza della disciplina in vigore prima del 24 novembre 2010, che considerava le 150 € giornaliere una mera maggiorazione della sanzione edittale e quindi un importo fisso al quale non era applicabile l’art. 16 della legge n.689/1981, con la nuova disciplina anche l’importo della maggiorazione giornaliera si riduce nella misura pari a un quarto in caso di diffida obbligatoria e nella misura pari a un terzo in caso di contestazione dell’illecito ai sensi della citata legge n. 689/1981.

b) sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare.

Questa ipotesi si applica nel caso in cui il datore di lavoro abbia regolarizzato il rapporto successivamente rispetto alla effettiva instaurazione e soltanto in parte, ovvero quando il datore di lavoro abbia fatto svolgere al lavoratore un periodo parzialmente in nero, pur a fronte di un successivo periodo di regolare occupazione.

Nelle due ipotesi sanzionatorie sopra indicate, qualora il personale ispettivo riscontri più persone fisiche che hanno rivestito il ruolo di trasgressore, la maxisanzione va applicata a tutti nella base sanzionatoria, mentre l’importo della maggiorazione giornaliera va calcolato separatamente per ciascun trasgressore, addebitando ad ogni trasgressore il periodo di lavoro irregolare svolto nel rispettivo periodo di responsabilità. In entrambi i casi per calcolare esattamente la sanzione è necessario accertare in concreto le giornate di lavoro effettivamente svolte “in nero” da ciascun lavoratore interessato29<.

Un quadro sinottico delle discipline sanzionatorie contro il lavoro sommerso che si sono succedute nel tempo con i relativi importi è riportato nella tabella Allegato n. 1< .

1.6 Sanzioni civili connesse all’omesso versamento del premio in caso di impiego di lavoratori in nero

La legge n. 183/2010 prevede, in caso di evasione di contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui alle due ipotesi precedentemente descritte, che l’importo delle sanzioni civili calcolate nella misura prevista dall’art. 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/2000 sia aumentato del 50%. Con il nuovo dettato normativo viene quindi meno il tetto minimo della sanzione civile di € 3.000 riferito a ciascun lavoratore irregolare previsto dalla precedente formulazione normativa.

Pertanto, in caso di lavoro irregolare, le sanzioni civili riferite a ciascun lavoratore “in nero” sono pari al 30% in ragione d’anno del premio evaso fino al tetto massimo del 60%. L’importo così calcolato dovrà essere maggiorato del 50%. Resta fermo che al raggiungimento del tetto massimo del 60% maggiorato del 50% sono dovuti gli interessi di mora 30<.

Riguardo ai profili temporali per l’applicazione della sanzione civile in caso di “lavoratore in nero” si deve fare riferimento alla normativa vigente al momento dell’accertamento.

Pertanto, la sopraindicata modalità di calcolo degli importi delle sanzioni civili in caso di lavoratore “in nero” trova applicazione con riferimento agli accertamenti iniziati successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni (24 novembre 2010), anche se si riferiscono a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente alla riformulazione della norma31<.

Riguardo al presupposto per l’applicazione delle sanzioni civili connesse all’impiego di lavoratori in nero, la circolare ministeriale chiarisce che le stesse trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui siano scaduti, al momento dell’accesso ispettivo, i termini per il pagamento dei contributi (mensile) e dei premi (annuale) con riferimento al periodo di lavoro irregolare accertato.

Pertanto, ai fini Inail, il presupposto per l’applicazione delle sanzioni civili in argomento è che al momento dell’accesso ispettivo sia scaduto il termine di legge per la dichiarazione delle retribuzioni afferenti l’anno o il minor periodo di riferimento e per il conseguente versamento del premio definitivamente dovuto per lo stesso periodo32<.

Quindi, a fronte dell’immediata applicabilità della maxisanzione amministrativa, la sanzione civile per lavoro irregolare trova applicazione soltanto quando all’atto dell’accertamento ispettivo sia scaduto il termine per il pagamento del premio dovuto.

A tale riguardo si fa presente che, nel caso in cui al momento dell’accesso ispettivo non sia scaduto il termine per effettuare la dichiarazione delle retribuzioni con riferimento al periodo di lavoro irregolare accertato, sarà cura della Sede verificare se l’azienda abbia poi provveduto ad includere dette retribuzioni nell’autoliquidazione ed al conseguente pagamento del premio assicurativo dovuto. In caso negativo, le sanzioni civili connesse all’omesso versamento del premio per lavoro irregolare debbono essere applicate.

In merito alle modalità per l’inserimento in procedura Gestione Rapporto Assicurativo (GRA) delle sanzioni civili connesse all’evasione di premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare, si fa rinvio alla nota di istruzioni della Direzione Centrale Rischi del 26 novembre 201033<.

Anche per quanto riguarda le sanzioni civili contro il lavoro sommerso, un quadro sinottico delle discipline sanzionatorie che si sono succedute nel tempo è riportato nella tabella Allegato n. 1< .

2. ART. 33 – ACCESSO ISPETTIVO, POTERE DI DIFFIDA E VERBALIZZAZIONE UNICA

Il processo di razionalizzazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro, iniziato già nel 2004 con il Decreto Legislativo n. 124/200434< e proseguito con la Direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 settembre 2008, ha trovato piena attuazione con l’articolo 33 della Legge n. 183/2010.

Tale articolo ha riscritto integralmente l’art. 13 del predetto decreto legislativo, disciplinando, tra l’altro, il potere di diffida dei funzionari di vigilanza “in caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale“.

Il suddetto art. 33 ha definito, inoltre, l’iter procedurale da seguire per l’espletamento degli accertamenti ispettivi introducendo il verbale di primo accesso ispettivo nonché il verbale unico di accertamento e notificazione.

Le disposizioni operative del presente paragrafo sono applicabili al settore della navigazione in quanto compatibili con le modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza proprie del settore.

2.1 accesso sui luoghi di lavoro: potere e limiti

Il citato articolo 33 regolamenta le fasi dell’accesso ispettivo, premettendo che il personale ispettivo “accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge“.

Al riguardo, si richiamano le norme specifiche che sanciscono l’obbligo di qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento35<nonché quelle relative al potere di accesso per i funzionari di vigilanza degli Enti Previdenziali, anche con riferimento all’applicazione delle sanzioni previste in caso di impedimento all’ispezione36< .

Inoltre, cosi come previsto per gli ispettori del lavoro dall’art. 8, comma 2, del DPR n. 520/1955, anche i funz ionari di vigilanza dell’Istituto “dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l’eserciz io dell’azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere v iolaz ioni di legge”.

2.2 Verbale di primo accesso

Il primo comma del novellato articolo 13 sancisce l’obbligo a carico del personale ispettivo, al termine delle attività di verifica compiute nel primo accesso, di rilasciare, al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione, il verbale di primo accesso ispettivo37<.

Così come previsto dalla norma stessa, tale verbale deve contenere:

  • a) l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego
  • b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo
  • c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione
  • d) ogni richiesta, anche documentale , utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti.

La circolare ministeriale n. 41/201038< chiarisce che l’identificazione di tutti i lavoratori trovati intenti al lavoro è indispensabile nelle sole ipotesi in cui l’accertamento ispettivo sia rivolto alla verifica del rispetto delle norme in materia di regolare costituzione del rapporto di lavoro (per es. lavoro sommerso).

Qualora, invece, la finalità dell’ispezione attenga ad altre tipologie di verifica (es.:qualificazione di rapporti di lavoro, contribuzione previdenziale, rischio assicurato), si potrà effettuare un’identificazione “per relationem facendo espresso rinvio, nel verbale di primo accesso, alle generalità risultanti dalla documentazione aziendale che si procede a richiedere o ad esaminare.

Analogamente, così come precisato dal Ministero, per quanto concerne l’acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori, ove non sia possibile intervistare tutto il personale impiegato, per le rilevanti dimensioni aziendali, si potrà procedere all’acquisizione di un numero di dichiarazioni, atte alla costituzione di un “campione significativo“, che tenga conto delle modalità di espletamento delle prestazioni di tutto il personale, nonché dei modelli organizzativi concretamente adottati.

In tali casi i Funzionari di Vigilanza dovranno porre una particolare attenzione nell’individuare i criteri scelti per la formazione del “campione significativo“, avendo cura di riportarli espressamente nel verbale.

Il legislatore, oltre all’individuazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro, ha sancito l’obbligo di descrivere le modalità del loro impiego e, pertanto,stante il valore probatorio dei verbali ispettivi39< ,la puntualità di tale adempimento risulta determinante in caso di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie e per i quali si rilevino i presupposti per contestare l’irregolare costituzione del rapporto di lavoro o l’assoggettabilità all’obbligo assicurativo Inail.

Riguardo, poi, alla specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo che,comeha puntualizzato il Ministero del Lavoro40<, caratterizza tutte le verbalizzazioni rese in fase di accertamenti, controlli e verifiche, nel verbale saranno riportate tutte le operazioni espletate in fase di primo accesso ispettivo, anche con riferimento all’organizzazione del lavoro.

Il verbale di primo accesso deve contenere, inoltre, l’annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione che potranno essere eventualmente formalizzate con le modalità previste dalla circolare ministeriale.

Inoltre, nel verbale stesso dovrà essere chiaramente riportata la circostanza che il funzionario di vigilanza ha provveduto ad avvisare il datore di lavoro della possibilità di farsi assistere da uno dei soggetti individuati dalla legge n. 12/197941<.

Per quanto riguarda le dichiarazioni rese dai soggetti indicati al punto c) del comma 1 dell’articolo 13, si rinvia alle disposizioni impartite dal Ministero con la suddetta circolare42<.

Con la previsione di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 13, il verbale di primo accesso è divenuto anche il “fondamento della acquisizione dei documenti” e, pertanto, in conformità a quanto previsto dal Ministero per gli ispettori del lavoro, anche il personale ispettivo dell’Istituto potrà reiterare la prima richiesta di documentazione rimasta inevasa, fermo restando che, in caso di inadempimento, procederà secondo il disposto sanzionatorio di cui dall’art. 3, comma 3, del DL n. 463/8343< per l’impedimento all’ispezione.

Il verbale di primo accesso ispettivo, compiutamente redatto, così come sancito dal novellato articolo 1344< “viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione, con l’obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro”, al termine delle indagini compiute nel primo giorno di accesso ispettivo.

La consegna del verbale di primo accesso, precisa il Ministero, potrà essere omessa “soltanto in caso di esplicito rifiuto a ricevere il verbale o in caso di assenza dei predetti soggetti alla conclusione dell’ispezione”.

Nei casi suddetti, l’ispettore dovrà riportare nel verbale la circostanza che ha impedito la consegna immediata dell’atto stesso che, pertanto, dovrà essere notificato al datore di lavoro mediante raccomandata A/R.

Il verbale di primo accesso dovrà essere consegnato/notificato ai soggetti previsti dalla norma, senza le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, stante il primario interesse di tutela della riservatezza del contenuto delle stesse anche rispetto al diritto di accesso agli atti previsto dalla legge n. 241/90.

Circolare INAIL n. 36/2011 dell’16 giugno 2011<

Allegato alla Circolare INAIL n. 36/2011 dell’16 giugno 2011<

Circolare INAIL n. 30/2006 del 14 giugno 2006<

Circolare INAIL n. 86 del 17 dicembre 2004<

Allegato alla Circolare INAIL n. 86 del 17 dicembre 2004<

Circolare INAIL n. 47/1987 del 13 luglio 1987<

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