Circolare n. 5 del 12 gennaio 2018<
Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Articolo 1, commi 180 e 181, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Estensione, per gli anni 2018 e 2019, della copertura assicurativa degli imputati ammessi alla prova nel processo penale, dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e dei tossicodipendenti condannati per un reato di “lieve entità” in materia di stupefacenti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.
[…] La legge di bilancio 2018 ha ora finanziato il predetto Fondo, sempre in via sperimentale, nel limite di 3 milioni di euro anche per gli anni 2018 e 2019 per le sole finalità di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. […]
Testo integrale della circolare n. 5 del 12 gennaio 2018<
Circolare INAIL n. 5/2018 del 12.01.2018<
Quadro normativo
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Legge 26 luglio 1975, n. 354: “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”
Legge 11 agosto 1991, n. 266: “Legge-quadro sul volontariato”, per le disposizioni in vigore fino alle abrogazioni disposte dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: “Nuovo codice della strada”
Legge 28 aprile 2014, n. 67: “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”.
Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, articolo 12.
Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’immigrazione e l’asilo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno 14290 del 27 novembre 2014: “Attività di volontariato svolte dai migranti”.
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2014 recante applicazione dell’articolo 12 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11 agosto 2014, recante “Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale”. Determinazione del premio speciale unitario.
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014 recante le modalità di attuazione della misura sperimentale introdotta dall’articolo 12 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2015.
Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88: “Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67”.
Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142: “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), articolo 1, commi 312- 316.
Legge 6 giugno 2016, n. 106: “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi 86-87.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”
Legge 27 dicembre 2017, n. 205: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (legge di bilancio 2018), articolo 1, commi 180-181.
Circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45: Applicazione dell’art. 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale”.
Circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15: “Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale. Beneficiari di misure di sostegno al reddito; detenuti e internati; migranti richiedenti asilo. Art. 1, commi 312-316 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
Circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8: “Art. 1, comma 312, della Legge 208 del 28 dicembre 2015, così come modificato e integrato dall’art. 1, commi 86 e 87, della Legge 232 del 11 dicembre 2016. Copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, in quanto imputati ammessi alla prova nel processo penale; condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; tossicodipendenti condannati per un reato di “lieve entità” in materia di stupefacenti. Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, integrato di Euro 3 milioni per l’anno 2017”.
Premessa
Con la circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8 era stata illustrata l’estensione, operata dall’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 della copertura assicurativa a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a favore degli imputati ammessi alla prova nel processo penale, dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e dei tossicodipendenti condannati per un reato di “lieve entità” in materia di stupefacenti, impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.
Per le suddette finalità il Fondo era stato integrato per l’anno 2017 di 3 milioni di euro, in aggiunta al finanziamento di 5 milioni di euro già previsto per la copertura assicurativa, in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, in favore dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale appartenenti alle categorie dei beneficiari di misure di sostegno al reddito, dei detenuti e internati e dei migranti richiedenti asilo, con le modalità e alle condizioni descritte con la circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15.
La legge di bilancio 2018 ha ora finanziato il predetto Fondo, sempre in via sperimentale, nel limite di 3 milioni di euro anche per gli anni 2018 e 2019 per le sole finalità di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Le disposizioni della legge di bilancio 2018
L’articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha modificato l’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituendo le parole «In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017» con «In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».
Inoltre l’articolo 1, comma 181, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha modificato l’articolo 1, comma 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituendo «per l’anno 2017» con le parole «per gli anni 2017, 2018 e 2019».
Il nuovo testo del citato comma 87 in vigore dal 1° gennaio 2018 pertanto è il seguente:
Per le finalità di cui al comma 86 del presente articolo, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato di euro 3 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019.
Le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 86, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 riguardano l’estensione della copertura assicurativa, a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 186, comma 9-bis, e dell’articolo 187, comma 8-bis, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell’articolo 73, comma 5- bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell’articolo 168-bis del Codice penale.
Limitazione del Fondo ai condannati impegnati in lavori di pubblica utilità e imputati ammessi alla prova
Per effetto del combinato disposto delle due citate disposizioni della Legge di bilancio 2018 (1: Articolo 1, comma 180 e comma 181, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.) , il suddetto Fondo (2: Articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) è finanziato solo per 3 milioni, in via sperimentale per gli anni 2018 e 2019 e solo per le finalità di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (3: Nella relazione tecnica alla proposta di emendamento della legge di bilancio 2018 si chiarisce che la dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è stata effettuata considerando soltanto gli imputati ammessi alla prova ex articolo 168-bis del Codice penale e i condannati ammessi a svolgere lavori di pubblica utilità per le violazioni del codice della strada e delle disposizioni in materia di stupefacenti)
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2018 la copertura assicurativa a carico del Fondo comprende solo i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità a seguito dei seguenti provvedimenti, già illustrati nella circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8:
sentenza di condanna per reati in materia di violazione del Codice della strada previsti dall’articolo 186, comma 9-bis (Guida sotto l’influenza dell’alcool), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
sentenza di condanna per reati in materia di violazione del Codice della strada previsti dall’articolo 187, comma 8-bis (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
sentenza di condanna per reati di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell’articolo 73, comma 5-bis (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
ordinanza di sospensione del processo penale con messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’articolo 168-bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.
Copertura assicurativa e modalità di attivazione
Per quanto riguarda l’attivazione della copertura assicurativa, si confermano le modalità operative descritte nella circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45 e stabilite dai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2014 (4: Riguardante la determinazione del premio speciale unitario) e 22 dicembre 2014 (5: Riguardante le modalità di attuazione della copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale) , in attuazione dell’articolo 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.
I soggetti promotori dei progetti di pubblica utilità, ai fini assicurativi, come già illustrato nella circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8, sono quelli che hanno stipulato con il Ministero della giustizia, o con i Presidenti dei tribunali delegati, le convenzioni previste dal decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 (6) nonché dal decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88 (7: Decreto del Ministero della giustizia 8 giugno 2015, n. 88 recante Disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato).
[(6) Decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 recante Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 1, comma 1:
1.Il lavoro di pubblica utilità, consistente nell’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, a norma dell’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha ad oggetto:
- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica.]
Soggetti promotori del progetto di pubblica utilità possono essere lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie, gli enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, che operano in Italia (8: Articolo 1, decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 e articolo 1, decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88).
L’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone ammesse a svolgere lavori di pubblica utilità è in capo ai soggetti promotori e su di essi gravano gli adempimenti nei confronti dell’Inail per l’attivazione della relativa copertura assicurativa. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali (nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi) dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti presso cui viene svolta l’attività gratuita a favore della collettività. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della giustizia (9: Articolo 3, comma 4, decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88).
Si ricorda che nelle convenzioni sono specificate le tipologie di attività che i soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità sono chiamati a svolgere sulla base dei relativi provvedimenti giurisdizionali e sono anche individuate le persone incaricate, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessate, di coordinare la prestazione lavorativa degli addetti e di impartire a questi ultimi le necessarie istruzioni operative.
Le convenzioni regolano, altresì, gli aspetti organizzativi inerenti agli accertamenti sulla regolarità della prestazione gratuita di pubblica utilità.
L’attività svolta, a titolo gratuito, nell’ambito del lavoro di pubblica utilità, è tutelata in quanto rientrante nelle previsioni dell’articolo 1 “Attività protette” del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) (10: Articolo 12, comma 1, decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45, paragrafo “Attività oggetto di copertura assicurativa. Requisiti oggettivi e premio speciale unitario”).
Per l’assicurazione dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in questione si applica il premio speciale unitario (11: Articolo 42, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), stabilito con decreto ministeriale 19 dicembre 2014 nella misura di euro 258,00 annuali per soggetto, determinato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera (12: Articolo 7, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014) corrispondente al limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale (13: Articolo 118, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124). L’importo di detto premio speciale unitario è aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione a eventuali variazioni apportate annualmente alla medesima retribuzione giornaliera (14: L’importo del premio speciale in argomento annualmente aggiornato in relazione alla rivalutazione del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, è indicato nella circolare pubblicata ogni anno dall’Inail che riporta i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Per l’anno 2017, vedi la circolare 18 aprile 2017, n. 17 “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2017”, seconda sezione, paragrafo 1.9. Per l’anno 2018, detta circolare è in fase di elaborazione).
Il premio speciale unitario è frazionabile per giorni in relazione alle effettive giornate di attività lavorativa di pubblica utilità prestate e su di esso si applica l’addizionale dell’1% di cui all’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11241 (5: Articolo 8, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014).
L’onere del premio per la copertura assicurativa richiesta all’Inail dai soggetti promotori a favore dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, dei tossicodipendenti condannati per un reato in materia di stupefacenti e degli imputati in stato di sospensione del processo e messa alla prova ex articolo 168- bis del codice penale è posto direttamente a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finanziato a tal fine con 3 milioni di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019.
Il soggetto promotore del progetto di pubblica utilità richiede all’Inail l’attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse disponibili del predetto Fondo.
La richiesta di attivazione della copertura assicurativa deve essere inoltrata esclusivamente attraverso gli appositi servizi online almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte della persona ammessa al lavoro di pubblica utilità, secondo le modalità indicate nella circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45.
Del pari la variazione dei dati già comunicati (come per esempio la modifica del numero delle giornate di attività dei lavoratori di pubblica utilità) deve essere trasmessa all’Inail almeno 10 giorni prima del verificarsi della variazione stessa e sempre attraverso i servizi online.
In allegato alla richiesta telematica di attivazione della copertura assicurativa, il soggetto assicurante deve trasmettere la copia della convenzione che disciplina le modalità di svolgimento del lavoro nonché le modalità di raccordo fra le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica, ossia gli enti e/o organizzazioni assicuranti e i competenti uffici del Ministero della giustizia.
In presenza dei requisiti descritti e verificata la capienza del Fondo per il 2018 e il 2019, l’Inail comunica tramite posta elettronica certificata (PEC) al soggetto assicurante l’attivazione della copertura assicurativa per gli addetti ai lavori di pubblica utilità e per il numero di giornate indicate nella richiesta di attivazione stessa.
Il servizio telematico effettua il calcolo degli oneri assicurativi tenendo conto delle disponibilità del Fondo, che sono quindi aggiornate a seguito di ogni richiesta e indicate nell’apposito “contatore” nell’home page in www.inail.it<.
Come già precisato nella circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15 la copertura assicurativa, pur in presenza dell’avvenuta comunicazione nei termini dell’inizio delle attività, opera esclusivamente dalla data in cui l’Inail ne comunica l’attivazione, pertanto, non essendo applicabile il principio di automaticità del diritto alle prestazioni, queste ultime non possono essere erogate in assenza della relativa copertura assicurativa.
In caso di esaurimento delle disponibilità del Fondo, il sistema non consente la presentazione di altre richieste di attivazione della copertura assicurativa.
Per quanto riguarda la registrazione giornaliera delle presenze, poiché per i soggetti coinvolti nei lavori di pubblica utilità la vigente normativa prevede un’apposita registrazione delle presenze (16: Per esempio articolo 4, comma 2, decreto del Ministero della giustizia 8 giugno 2015, n.88), ai fini dei controlli si fa riferimento alle registrazioni eseguite sui documenti previsti da tale normativa e pertanto, al fine di evitare la duplicazione degli adempimenti, le predette registrazioni tengono luogo di quelle previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014, purché siano rese disponibili in caso di richiesta da parte dell’Istituto.
Per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di infortunio, si ricorda che, non essendo prevista la corresponsione della retribuzione per le attività svolte a titolo gratuito dai soggetti assicurati, la base retributiva da assumere per il calcolo delle prestazioni economiche è determinata convenzionalmente (17: Articolo 7, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014).
In particolare, è assunta a base di calcolo delle prestazioni la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
Inoltre si ricorda che ai sensi dell’articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (18: Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, articolo 3, comma 12-bis, testo vigente: Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione) gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei confronti dei soggetti assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro attualmente in base all’articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (e prima in forza della legge 11 agosto 1991, n. 266) (19: Articolo 18 Assicurazione obbligatoria: 1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli. 3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione), gravano sia sul soggetto promotore, sia sui beneficiari del progetto di pubblica utilità, pertanto entrambi sono destinatari dell’azione di regresso da parte dell’Istituto nell’ipotesi in cui abbiano violato le norme prevenzionali a loro rivolte, rendendosi responsabili dell’evento lesivo integrante un’ipotesi di reato perseguibile d’ufficio.
L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale è a carico del soggetto promotore che è tenuto (20: Articolo 6, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014) all’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nei termini e nelle modalità ivi previste.
La denuncia di infortunio deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (21: Articolo 53, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera b), decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151). Si ricorda che l’obbligo del soggetto promotore di dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o una prognosi superiore ai trenta giorni si intende assolto con l’invio all’Inail della denuncia di infortunio per via telematica (22: Articolo 54, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera c), n.2, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151) .
Si rammenta, infine, che il soggetto assicurato è tenuto a dare notizia di qualunque infortunio gli accada, anche di lieve entità, comunicando al soggetto promotore l’identificativo e la data di rilascio del certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, e a denunciare la malattia professionale al soggetto promotore (23: Articolo 52, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124).
Apertura dei servizi online per la richiesta di attivazione della copertura assicurativa
Al fine di gestire la copertura assicurativa a carico del Fondo, nel 2015 è stata realizzata la polizza speciale volontari correlata al relativo premio speciale unitario e sono stati predisposti i servizi online per le richieste di attivazione della copertura assicurativa da parte dei soggetti promotori (e loro intermediari legittimati) in favore dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale nonché per la comunicazione delle relative variazioni.
Per agevolare gli utenti, sempre nel 2015, è stato creato nel sistema di profilazione il gruppo utenti Centri servizi per il volontariato ed è stata predisposta la modulistica per la richiesta di abilitazione per l’accesso ai servizi telematici riguardanti la polizza volontari (24: Il modulo Centro servizi per il volontariato è pubblicato in www.inail.it< – moduli e modelli – altri moduli.), da presentare a una qualsiasi Sede locale dell’Inail che provvede a rilasciare le credenziali di accesso
Successivamente, nel 2016, come descritto nella circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15, i servizi online sono stati implementati per includere nella copertura assicurativa i detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite e gli stranieri richiedenti asilo coinvolti nelle medesime attività.
Infine, nel 2017, sono stati realizzati gli adeguamenti ai servizi online per l’estensione della copertura assicurativa degli imputati ammessi alla prova nel processo penale, dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e dei tossicodipendenti condannati per un reato di “lieve entità” in materia di stupefacenti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità. In attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2018, i suddetti servizi sono stati ora ulteriormente modificati per consentire le richieste di attivazione della copertura assicurativa esclusivamente in favore dei predetti soggetti.
La funzione “Inserimento nuovo soggetto” del servizio è stata modificata disattivando la sezione 1 “Soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito” e la sezione 2 “Detenuti e internati e richiedenti asilo”. Pertanto il servizio non permette di selezionare queste categorie di assicurati.
I servizi online aggiornati saranno disponibili dal 15 gennaio 2018 e contestualmente sarà riattivato nell’home page in www.inail.it< il “contatore” che evidenzia la disponibilità del Fondo per il 2018, con la dotazione inziale di 3 milioni di euro.
Si ricorda che la descrizione delle funzioni e delle schermate è contenuta nel manuale utente “Servizi online Polizza assicurazione volontari e soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità”, pubblicato in www.inail.it< Servizi online, sezione Manuali operativi, al quale si rinvia per ulteriori dettagli
Per agevolare gli utenti sono comunque stati aggiornati i moduli Quadri “Q” e “Q1” delle denunce di iscrizione e variazione, pubblicati in “Moduli e modelli” sezione “Gestione rapporto assicurativo – Modelli denuncia di iscrizione, esercizio, variazione e cessazione”, nei quali sono indicati, a soli scopi esemplificativi, i dati richiesti dai servizi online. Le richieste di attivazione della copertura assicurativa devono infatti essere presentate esclusivamente con i servizi online.
Le Sedi avranno cura di monitorare giornalmente le denunce web pervenute al fine di lavorare immediatamente le stesse e produrre la comunicazione di attivazione della copertura assicurativa e le altre comunicazioni previste in caso di variazione e cessazione.
Rendicontazione
La spesa per la copertura assicurativa è posta a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti della dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Per ottenere il rimborso degli oneri contributivi, l’Inail fornisce al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto dei premi dovuti in rapporto al numero delle giornate di attività di pubblica utilità e degli assicurati impegnati nell’anno precedente.
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