Comunicato dell’Ufficio Stampa della Corte costituzionale – Comunicato del 7 novembre 2018
POLIZIA GIUDIZIARIA E INFORMATIVE DI REATO: ACCOLTO IL RICORSO DEL PUBBLICO MINISTERO
In data odierna, la Corte costituzionale ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nei confronti del Governo, in relazione all’articolo 18, comma 5, del d. lgs. n. 177 del 2016. Questa disposizione prevede che, a fini di coordinamento informativo, “i vertici delle Forze di Polizia adottino istruzioni affinché i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettano alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale”.
La Corte, pur riconoscendo che le esigenze di coordinamento informativo poste a fondamento della disposizione impugnata sono meritevoli di tutela, ha ritenuto lesiva delle attribuzioni costituzionali del pubblico ministero, garantite dall’articolo 109 della Costituzione, la specifica disciplina della trasmissione per via gerarchica delle informative di reato.
La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.
Roma, 7 novembre 2018
Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma – Tel. 06.46981/06.4698224/06.4698511
Capo V Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali del D. Lgs. n. 177/2016
Art. 18 Disposizioni transitorie e finali del D. Lgs. n. 177/2016
Art. 18, comma 5 del D. Lgs. n. 177/2016
In prima applicazione, i provvedimenti e i protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione dal 1° gennaio 2017. Entro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale.
Testo dell’atto trasmesso; Relazione illustrativa, relazione tecnica, ATN, AIR; Pareri Conferenza unificata e Consiglio di Stato; Decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016
LIBRO PRIMO – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI, TITOLO III – FORZE ARMATE, CAPO VII – NORME DI SERVIZIO PER L’ARMA DEI CARABINIERI, SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI del DPR n. 90/2010
Art. 237, comma 1 del DPR n. 90/2010
Art. 237 Obblighi di polizia giudiziaria e doveri connessi con la dipendenza gerarchica del DPR n. 90/2010
- Indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale, i comandi dell’Arma dei carabinieri competenti all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, danno notizia alla scala gerarchica della trasmissione, secondo le modalità stabilite con apposite istruzioni del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
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