Decreto 10 ottobre 1985 Regolamentazione della “gestione per conto dello Stato” della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL. G.U. 25 febbraio 1986, n. 46.

Decreto 10 ottobre 1985 Regolamentazione della “gestione per conto dello Stato” della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall’INAIL. G.U. 25 febbraio 1986, n. 46.

Il Ministro del tesoro

di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

e il Ministro della sanità:

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1939, come modificato dai decreti ministeriali 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947, che disciplina la particolare “gestione per conto dello Stato”, attuata dall’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro nei confronti dei dipendenti statali obbligatoriamente soggetti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto l’art. 2 del citato decreto ministeriale 19 gennaio 1939, e successive modificazioni, il quale contempla che le amministrazioni dello Stato sono tenute a rimborsare all’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, oltreché l’ammontare delle prestazioni erogate per loro conto, anche una quota delle spese di gestione, che sarà stabilita per ogni esercizio finanziario dal Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell’Istituto, in base alle risultanze di bilancio relative all’anno precedente a quello cui si riferisce l’esercizio finanziario; Considerata la sopravvenuta inadeguatezza delle norme contenute nel detto decreto ministeriale del 19 gennaio 1939, e successive modificazioni, per quanto concerne i criteri da seguire per il rimborso degli oneri di gestione a carico delle amministrazioni statali e in particolare l’adozione, per il rimborso delle spese di competenza di un dato esercizio, di aliquote calcolate sulla base delle risultanze dell’esercizio precedente, che ha dato luogo a notevoli inconvenienti, attesa la non corrispondenza tra le quote di rimborso determinate con le aliquote così stabilite e le spese effettivamente sostenute dall’Istituto predetto e da attribuirsi allo Stato per quell’esercizio. Tale discordanza è da attribuirsi al fatto che il periodo di osservazione è diverso e che da tempo sono sensibilmente mutevoli, con andamento, peraltro, non costante e non uniforme, i parametri di calcolo presi in considerazione;

Ritenuto necessario di adottare, per la determinazione delle aliquote di caricamento delle spese di gestione di un esercizio, le risultanze di competenza dell’esercizio stesso, al fine di una appropriata imputazione delle spese, in modo di soddisfare le esigenze di certezza e correntezza dei rapporti tra lo Stato e l’INAIL;

Ritenuta più equa una redistribuzione delle spese di gestione fra le varie amministrazioni statali sulla base del numero degli eventi infortunistici e delle rendite, in luogo dell’ammontare finanziario delle prestazioni erogate;
Visto l’art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che, nel confermare la possibilità del ricorso da parte delle amministrazioni statali alla menzionata forma di gestione, conferisce la potestà di regolamentare la materia con norme da emanarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

Sentite le amministrazioni dello Stato interessate;

Decreta:

Art. 1.

I dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle norme contenute nel presente decreto.
L’obbligo dell’assicurazione di cui al precedente comma è limitato ai dipendenti statali che vi sono soggetti ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L’assicurazione del personale sopra menzionato è attuata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per ciascuna amministrazione dello Stato dalla quale il personale medesimo dipende, col sistema di gestione per conto dello Stato.
Le norme previste dal presente decreto non si applicano ai dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al personale dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato, per i quali si applicano le disposizioni per essi appositamente adottate.

Art. 2.

Le amministrazioni rimborsano annualmente all’INAIL, su presentazione di appositi elaborati meccanografici, il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell’Istituto e convalidato dall’organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell’art. 66, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dell’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni.
Inoltre, le amministrazioni stesse rimborsano annualmente all’INAIL per le spese generali di amministrazione, per le spese di accertamenti medico-legali, nonché per le prestazioni integrative concesse dalla speciale gestione grandi invalidi del lavoro di cui al capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un’aliquota determinata in funzione dell’incidenza del numero degli infortuni afferenti la gestione dipendenti statali e per conto dello Stato rispetto a quelli complessivi della gestione industria.

Per le spese generali di amministrazione delle rendite le predette amministrazioni rimborsano una aliquota calcolata in funzione dell’incidenza del numero delle rendite inerenti alla gestione dipendenti dello Stato e per conto dello Stato rispetto a quello complessivo della gestione industria.
Gli importi unitari così determinati, stabiliti sulla base delle risultanze del conto consuntivo relativo all’anno di erogazione, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L’INAIL potrà richiedere alle amministrazioni statali a titolo di finanziamento della gestione, un’anticipazione annuale pari al 50% dell’importo dell’ultima richiesta di rimborso. Tale anticipazione sarà conguagliata in occasione della presentazione della rendicontazione annuale.

Art. 3.

Nei casi di unificazione di rendita da infortunio o da malattia professionale a carico dell’INAIL con altra a carico dello Stato, allorché, ai sensi dell’art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si costituisce un’unica rendita appartenente alla gestione ordinaria, le amministrazioni statali verseranno all’INAIL i valori capitali delle quote parti delle rendite unificate di competenza delle amministrazioni stesse.
Tali valori capitali dovranno essere calcolati sulla base delle tabelle approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Qualora la percentuale invalidante da addebitare alla gestione per conto dello Stato sia inferiore al minimo indennizzabile, le amministrazioni dello Stato verseranno all’INAIL una quota del valore capitale della rendita unificata proporzionale al grado di inabilità relativo all’infortunio a carico dello Stato.
Il valore capitale della quota di rendita dovuta dall’amministrazione statale sarà calcolato con riferimento alla data di costituzione della rendita unificata.

Art. 4.

L’INAIL, costituita la rendita secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, provvederà a darne immediata comunicazione all’amministrazione statale.
L’INAIL è tenuto ad informare l’amministrazione statale anche in caso di esito negativo della richiesta di indennizzo per mancanza dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente.

Art. 5.

Nei casi in cui gli infortunati o tecnopatici abbiano acquisito il diritto ad optare, a norma di legge, o per la rendita di infortunio cumulata con il trattamento ordinario di quiescenza oppure per la pensione privilegiata statale con rinuncia alla rendita infortunistica, le amministrazioni statali interessate sono tenute a richiedere la prescritta dichiarazione opzionale direttamente agli interessati e di trasmetterla all’INAIL.

L’opzione esercitata è irretrattabile.

Nell’ipotesi di opzione per la pensione privilegiata statale, l’INAIL, acquista la predetta dichiarazione, sospenderà il pagamento della rendita a partire dal rateo immediatamente successivo e comunicherà all’amministrazione statale gli importi corrisposti al predetto titolo.
Alle successive operazioni di conguaglio provvederà direttamente l’amministrazione statale interessata.

Art. 6.

Il personale dello Stato in posizione di comando presso qualsiasi ente pubblico conserva agli effetti del presente decreto la qualità di “dipendente dello Stato”.

Nei confronti del personale suddetto dovrà trovare applicazione la forma assicurativa della “gestione per conto dello Stato” fino a quando lo stesso non sarà stato giuridicamente inquadrato nei ruoli organici degli enti.

Nella ipotesi in cui il predetto personale subisca un infortunio sul lavoro ovvero contragga una malattia professionale tutelati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, l’ente presso il quale è distaccato è tenuto a rimborsare all’amministrazione statale cui il personale appartiene l’ammontare delle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché il valore capitale della eventuale rendita costituita.

Art. 7.

In caso di controversie tra gli assicurati dipendenti statali e l’INAIL, quest’ultimo è abilitato a stare in giudizio ed è tenuto a dare comunicazione dell’instaurazione dei relativi procedimenti nonché del loro esito alle amministrazioni statali interessate.

Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate

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