DECRETO 5 agosto 1998, n. 363 Decreto 5 agosto 1998, n. 363 Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 626

Gentili colleghi,

ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA, segnala il DECRETO 5 agosto 1998, n. 363< Decreto 5 agosto 1998, n. 363 Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni

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MINISTERO DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DECRETO 5 agosto 1998, n. 363 Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. (GU n.246 del 21-10-1998 ) note: Entrata in vigore del decreto: 5-11-1998<

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e  per la funzione pubblica e gli affari regionali

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli atenei debbono essere considerate ai fini di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli atenei stessi;

Considerato che dette particolari esigenze possono essere individuate:

a) nella garanzia della libertà di ricerca e di didattica, sancita dall’articolo 33 della Costituzione, ribadita anche dall’articolo 6 della legge del 9 maggio 1989, n. 168;

b) nella peculiarità delle università in quanto realtà nelle quali si svolgono attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed organizzazione diverse da altre attività di produzione di beni o di servizi;

c) nella necessità di garantire, con uniformità di procedura, l’applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell’ambito delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nel rispetto delle loro specificità;

d) nella necessità di regolare le attività svolte nell’ambito delle università dal personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, dagli studenti e dai soggetti esterni alle università che operano per conto e nell’ambito delle stesse;

Considerato, altresì, che le particolari esigenze delle istituzioni universitarie possono essere ulteriormente precisate come segue:

a) l’università è costituita da un’aggregazione di strutture eterogenee – che risultano essere autonome con riferimento ad alcuni settori di attività, ma interdipendenti con riferimento ad altri – presso le quali svolgono la loro attività personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e competenze;

b) l’attività di ricerca e quella sperimentale, proiettandosi verso nuove tecnologie, spesso comportano la progettazione e l’utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all’uopo prodotti in via innovativa, con conseguente possibilità di rischi nuovi o non compiutamente conosciuti, per i quali è comunque necessaria un’apposita valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze;

c) il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativo gestionale che di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso altre strutture;

d) l’attività del personale universitario si svolge secondo tempi, modalità ed organizzazione tali da rendere necessario individuare indici statistico infortunistici diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda gli studenti ed il personale docente e ricercatore;

e) le istituzioni universitarie talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio culturale sottoposto a vincoli di tutela, e che è caratterizzato da una molteplicità di origini e di destinazioni;

f) le istituzioni universitarie svolgono nelle proprie strutture attività didattiche, culturali e scientifiche, aperte anche a persone esterne alle università, non riconducibili fra le attività scolastiche o di pubblico spettacolo;

g) le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari) presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate tanto per qualità che per intensità;

h) le frequenti collaborazioni tra università ed enti di ricerca, di servizio, assistenziali e produttivi, pubblici e privati, nello svolgimento delle quali il personale delle università e quello degli enti coinvolti concorre direttamente al raggiungimento dei fini comuni, le quali impongono la previa definizione dei ruoli onde evitare sovrapposizioni di funzioni;

i) alcune università sono articolate in più sedi o poli;

l) l’articolazione organizzativa delle attività universitarie è definita dai singoli statuti e, pertanto, assume peculiari connotazioni di specificità per ciascuna sede;

m) la difficoltà di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della molteplicità delle attività istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca, all’assistenza, ai servizi ed all’amministrazione, della riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonché della molteplicità delle “unità produttive” di riferimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 marzo 1998;

Ritenuto opportuno non aderire alla osservazione del Consiglio di Stato di espungere dal preambolo l’articolata elencazione delle particolari esigenze delle attività universitarie, contrassegnate dalle lettere da a) ad m), in quanto tali riferimenti hanno la finalità di evidenziare la peculiarità delle istituzioni universitarie e rendere più comprensibile il dispositivo del provvedimento;

Ritenuto, altresì, di non accogliere l’invito del Consiglio di Stato ad eliminare l’articolo 1, essendo il medesimo finalizzato a ricomprendere nell’area di applicazione del regolamento tutte le particolari attività delle istituzioni universitarie che ne costituiscono il fondamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 935/III.6/98 del 4 maggio 1998);

A d o t t a

il seguente regolamento:

 Art. 1.<

Campo di applicazione e particolari esigenze

1. Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto  ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sull’emanazione dei decreti del Presidente della  Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle disposizioni di legge alle quali è operato il  rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli  atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda:

“Istituzione del Ministero dell’università e della  ricerca scientifica e tecnologica”.

– Il comma 2 dell’art. 1 del decreto legislativo 19  settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive  89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,  90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE  riguardanti il miglioramento della sicurezza e della  salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), così recita:

“2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei  servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle  strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate  per finalità istituzionali alle attività degli organi  con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica,  delle università, degli istituti di istruzione  universitaria, degli istituti di istruzione ed  educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle  biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello  Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e  dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del  presente decreto sono applicate tenendo conto delle  particolari esigenze connesse al servizio espletato,  individuate con decreto del Ministro competente di  concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza  sociale, della sanità e della funzione pubblica”.

– I commi 3 e 4 dell’art. 17 della legge 23 agosto  1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e  ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),  recita:

“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati  regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di  autorità sottordinate al Ministro, quando la legge  espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per materie di competenza di più Ministri, possono essere  adottati con decreti interministeriali, ferma restando  la necessità di apposita autorizzazione da parte  della legge. I regolamenti ministeriali ed  interministeriali non possono dettare norme contrarie a  quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono  essere comunicati al Presidente del Consiglio dei  Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti  ministeriali ed interministeriali, che devono recare  la denominazione di ”regolamento”, sono adottati  previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto  ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale”.

– L’art. 33 della Costituzione prevede che: “L’arte e  la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La  Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed  istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed  istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge,  nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non  statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse  piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico  equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È  prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari  ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e  per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le  istituzioni di alta cultura, università ed accademie,  hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei  limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.

L’art. 6 della sopra citata legge 9 maggio 1989, n.  168, è il seguente:

“Art. 6. – 1. Le università sono dotate di personalità  giuridica e, in attuazione dell’art. 33 della  Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica,  organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno  ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti  dall’art. 33 della Costituzione e specificati dalla  legge, le università sono disciplinate, oltre che dai  rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da  norme legislative che vi operino espresso  riferimento. È esclusa l’applicabilità di disposizioni  emanate con circolare.

3. Le università svolgono attività didattica e  organizzano le relative strutture nel rispetto della  libertà di insegnamento dei docenti e dei principi  generali fissati nella disciplina relativa agli  ordinamenti didattici universitari. Nell’osservanza di  questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma,  anche effettuati presso scuole dirette a fini  speciali, di laurea e di specializzazione;

definiscono e disciplinano i criteri per  l’attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di  ricerca e dei servizi didattici integrativi.

4. Le università sono sedi primarie della ricerca  scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie  finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di  ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché  dell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.

I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del  rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di  ricerca:

a) accedono ai fondi destinati alla ricerca  universitaria, ai sensi dell’art. 65 del decreto del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) possono partecipare a programmi di ricerca  promossi da amministrazioni dello Stato, da enti  pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel  rispetto delle relative normative.

5. Le università, in osservanza delle norme di cui  ai commi precedenti, provvedono all’istituzione,  organizzazione e funzionamento delle strutture  didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto  concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari  e di gestione.

6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna  struttura sono emanati con decreto del rettore nel  rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo  statuto.

7. L’autonomia finanziaria e contabile delle  università si esercita ai sensi dell’art. 7.

8. La legge di attuazione dei principi di autonomia  di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti  dell’autonomia delle università, quanto all’assunzione e  alla gestione del personale non docente.

9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono  deliberati dagli organi competenti dell’università a  maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono  trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio  di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità  e di merito nella forma della richiesta motivata di  riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal  rettore.

10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio  decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti  all’università, indicando le norme illegittime e quelle  da riesaminare nel merito. Gli organi competenti  dell’università possono non conformarsi ai rilievi di  legittimità con deliberazione adottata dalla  maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero  ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla  maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può  ricorrere contro l’atto emanato dal rettore, in sede di  giurisdizione amministrativa per i soli vizi di  legittimità. Quando la maggioranza qualificata non  sia stata raggiunta, le norme contestate non possono  essere emanate.

11. Gli statuti delle università sono pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino  ufficiale del Ministero”.

Nota all’art. 1:

– Per il titolo del decreto legislativo 19 settembre  1994, n. 626, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2.<

Soggetti e categorie di riferimento

1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell’università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore.

2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.

3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l’uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area edificata della sede – quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l’entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell’università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l’attività presso le strutture dell’università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

 

Nota all’art. 2:

– Il comma 5 dell’art. 4 del decreto legislativo 30  dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in  materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23  ottobre 1992, n. 421), così come modificato dall’art.  5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è il  seguente:

“5. I policlinici universitari sono aziende  dell’università dotate di autonomia organizzativa,  gestionale, patrimoniale e contabile. Lo statuto  dell’università determina, su proposta della facoltà  di medicina, le modalità organizzative e quelle  gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in  analogia ai principi del presente decreto fissati per  l’azienda ospedaliera. La gestione dei policlinici  universitari è informata al principio dell’autonomia  economico finanziaria e dei preventivi e consuntivi per  centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate”.

Art. 3.<

Obblighi ed attribuzioni del rettore

1. Al rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 2, e quale presidente del consiglio di amministrazione dell’ateneo, compete:

a) assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l’effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;

b) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Nota all’art. 3:

– L’art. 3 del sopra citato decreto legislativo 19  settembre 1994, n. 626, così recita:

“Art. 3. – 1. Le misure generali per la protezione  della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze  acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non  è possibile, loro riduzione al minimo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione della prevenzione mirando ad un  complesso che integra in modo coerente nella prevenzione  le condizioni tecniche produttive ed organizzative  dell’azienda nonché l’influenza dei fattori  dell’ambiente di lavoro;

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che  non lo è, o è meno pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione  dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e  nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche  per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

g) priorità delle misure di protezione collettiva  rispetto alle misure di protezione individuale;

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che  sono, o che possono essere, esposti al rischio;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici o  biologici, sui luoghi di lavoro;

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione  dei rischi specifici;

m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a  rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;

n) misure igieniche;

o) misure di protezione collettiva ed individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto  soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei  lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,  macchine ed impianti, con particolare riguardo ai  dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e  partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro  rappresentanti, sulle questioni riguardanti la  sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed  alla salute durante il lavoro non devono in nessun  caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

Art. 4.<

Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro  1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell’articolo 2,

provvede:

a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell’articolo 10. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;

b) alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;

c) alla elaborazione del documento di cui al comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo articolo 5;

d) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.

 

Nota all’art. 4:

– Il testo del comma 2 dell’art. 4 del sopra

citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è  il seguente:

“2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il  datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la  sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale  sono specificati i criteri adottati per la valutazione  stessa;

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di  protezione e dei dispositivi di protezione  individuale, conseguente alla valutazione di cui alla  lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per  garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di  sicurezza”.

Art. 5.<

Obblighi ed attribuzioni del responsabile  della attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini  della valutazione del rischio e dell’individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.

2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all’inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell’organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;

b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;

c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;

d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;

e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Nota all’art. 5:

– Per il testo dell’art. 4 del decreto legislativo n.  626/1994 si veda la nota all’art. 4.

Art. 6.<

Formazione ed informazione

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell’ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.

2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l’operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Art. 7.<

Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

1. Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.

2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto.

Nota all’art. 7:

– L’art. 18 del sopra citato decreto legislativo 19  settembre 1994, n. 626, recita:

“Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza). – 1. In  tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o  designato il rappresentante per la sicurezza.

2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino  a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza  è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

Nelle aziende che occupano fino a quindici dipendenti il  rappresentante per la sicurezza può essere individuato  per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del  comparto produttivo. Esso può essere designato o  eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze  sindacali, così come definite dalla contrattazione  collettiva di riferimento.

3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più  di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza  è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle  rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di

tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori  dell’azienda al loro interno.

4. Il numero, le modalità di designazione o di  elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché  il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per  l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di  contrattazione collettiva.

5. In caso di mancato accordo nella contrattazione  collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e  della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce  con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla  comunicazione del mancato accordo, gli standards  relativi alle materie di cui al comma 4. Per le  amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la  funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali  maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di  cui al comma 1 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità  produttive sino a duecento dipendenti;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità  produttive da duecentouno a mille dipendenti;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende  ovvero unità produttive.

7. Le modalità e i contenuti specifici della  formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva  nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all’art. 22, comma 7”.

Art. 8.<

Prevenzione incendi

1. In attesa dell’emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga, le disposizioni contenute nell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere formulate nel rispetto dei principi di base e delle misure tecniche fondamentali previsti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Nota all’art. 8:

– Si riporta il testo dell’art. 6 del decreto del  Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37  (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi  alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8,  della legge 15 marzo 1997, n. 59):

“Art. 6. – 1. Qualora gli insediamenti o gli impianti  sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le  attività in essi svolte presentino caratteristiche  tali da non consentire l’integrale osservanza della  normativa vigente, gli interessati, secondo le  modalità stabilite dal decreto di cui all’art. 1, comma 4, possono presentare al comando domanda motivata per la  deroga al rispetto delle condizioni prescritte.

2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato  parere, la trasmette entro trenta giorni dal  ricevimento, all’ispettorato regionale dei vigili del  fuoco. L’ispettore regionale, sentito il comitato tecnico  regionale di prevenzione incendi, di cui all’art. 20 del  decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,  n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla  ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando  ed al richiedente. L’ispettore regionale dei vigili del  fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti  alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca  dati, da utilizzare per garantire i necessari  indirizzi e l’uniformità applicativa nei procedimenti di

deroga”.

– L’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento  concernente l’espletamento dei servizi antincendi), recita:

“Art. 3 (Principi di base e misure tecniche  fondamentali). – Per il conseguimento delle finalità  perseguite dal presente decreto del Presidente della  Repubblica si provvede, oltre che mediante  controlli, anche mediante norme tecniche che vengono  adottate dal Ministero dell’interno di concerto con le  amministrazioni di volta in volta interessate.

Le predette norme, fondate su presupposti  tecnicoscientifici generali in relazione alle  situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno  specificare:

1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi  a ridurre la probabilità dell’insorgere dell’incendio  quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di  svolgimento di determinate operazioni atti ad influire  alle sorgenti d’ignizione, sul materiale  combustibile e sull’agente ossidante;

2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti  a limitare le conseguenze dell’incendio quali  sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d’esodo d’emergenza, dispositivi,  impianti, distanziamenti, compartimentazione e simili;

3) apprestamento e misure antincendi predisposti a cura  di titolari di attività comportanti notevoli livelli di  rischio ai sensi di quanto fissato dall’art. 2, comma c),  della legge 13 maggio 1961, n. 469”.

Art. 9.<

Progettazione ed utilizzo di prototipi  e di nuovi prodotti

1. Nell’impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:

a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l’adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;

b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.

3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 10.<

Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica  di assistenza o di servizio

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell’inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Le modalità relative all’elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 5 agosto 1998

Il Ministro dell’università  e della ricerca scientifica e tecnologica  Berlinguer

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale  Treu

Il Ministro della sanità  Bindi

p. Il Ministro per la funzione pubblica  e gli affari regionali  Bettinelli

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1998

Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica,

foglio n. 162

Nota all’art. 10:

– Per il titolo del decreto legislativo n. 626/1994 v.  nelle note alle premesse.

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