DECRETO INTERMINISTERIALE 18 aprile 2014 Decreto Capannoni, Allegato; Oneri Eliminati;
Si rende noto che con decreto 18 aprile 2014, sono state individuate, ai sensi dell’art. 67, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamento e di ristrutturazione di quelli esistenti.
Il decreto è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.il/Lavoro), all’interno della sezione «Sicurezza nel lavoro» ed in quello del Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it).
DECRETO INTERMINISTERIALE 18 aprile 2014
Informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 106 del 9 maggio 2014
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO in particolare l’articolo 67, comma 1 del predetto decreto, come modificato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale dispone che “In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
- a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
- b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti”;
VISTO il successivo comma 2 il quale dispone che “Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo”;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla individuazione delle informazioni da trasmettere, nonché definire i modelli uniformi da utilizzare;
SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 febbraio 2014, che ha espresso parere favorevole;
DECRETANO
Art. 1
- In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, vengono individuate le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio secondo quanto specificato nel modello allegato al presente decreto.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e su quello del Dipartimento della funzione pubblica viene fornita notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 Aprile 2014
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai chiarimenti in merito all’applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto “decreto capannoni”.
[Nota: Allegato Decreto; Oneri Eliminati;]
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al campo di applicazione del DI del 18/04/2014, cosiddetto “decreto capannoni”. In particolare l’istante chiede di sapere se “nel caso in cui un cantiere temporaneo abbia per oggetto la costruzione, ovvero l’ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, la notifica di cui all’art. 67 del D.Lgs. 81/2008 e smi, i cui contenuti sono stati individuati nel Decreto interministeriale 18 aprile 2014, è da considerarsi in aggiunta alla notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.gs. 81/2008 e smi, ovvero così come indicato nel Modello Unico Nazionale per la notifica ai sensi dell’art. 67 i cantieri Temporanei e mobili di cui al titolo IV sono esclusi e pertanto non soggetti a tale notifica?”. Chiede inoltre “per organo di vigilanza competente per territorio a quale ente si fa riferimento”.
L’art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
- a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
- b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’art. 62, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che le disposizioni del Titolo II non si applicano “ai cantieri temporanei o mobili”. Con il DI del 18/04/2014 vengono individuate, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio secondo quanto specificato nel modello unico nazionale allegato al medesimo.
L’obiettivo della suddetta notifica, a carico del datore di lavoro, è di informare l’organo di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza al fine di consentirgli di dare preventivamente indicazioni tecniche (strutturali, impiantistiche, di igiene industriale) atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro.
Diversamente, la notifica ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, di competenza del committente o del responsabile dei lavori, ha l’obiettivo di rendere noti i dati relativi al cantiere all’organo di vigilanza al fine di effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni, ove da sempre si verifica un elevato numero di infortuni sul lavoro.
Pertanto la notifica preliminare, ai sensi dell’art. 99 del decreto in parola, non sostituisce la comunicazione ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto.
Infine, in riferimento al secondo quesito, in applicazione di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 per Organo di vigilanza competente per territorio si intende l’Azienda Sanitaria locale.
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131
pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it
Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate
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