Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala gli indirizzi mail di Equitalia e l’indirizzo mail dell’Ente Siciliano di riscossione cui richiedere riscontro degli avvenuti pagamenti delle sanzioni comminate nei confronti dei trasgressori e dei contravventori.
EQUITALIA NORD
rivers.rendicont.friuliveneziagiulia@equitalianord.it;
rivers.rendicont.liguria@equitalianord.it;
rivers.rendicont.lombardia@equitalianord.it;
rivers.rendicont.piemonte@equitalianord.it;
rivers.rendicont.trentinoaltoadige@equitalianord.it;
rivers.rendicont.veneto@equitalianord.it<
equitalia.nord@equitaliaspa.legalmail.it<
equitalianord@pec.equitalianord.it<
EQUITALIA CENTRO
rendicontazionienti.abruzzo@equitaliacentro.it<
rendicontazionienti.emiliaromagna@equitaliacentro.it<
rendicontazionienti.marche@equitaliacentro.it<
rendicontazionienti.sardegna@equitaliacentro.it<
rendicontazionienti.toscana@equitaliacentro.it<
rendicontazionienti.umbria@equitaliacentro.it<
equitalia.centro@equitaliaspa.legalmail.it<
EQUITALIA SUD
riversamenti.calabria@equitaliasud.it<
riversamenti.lazio@equitaliasud.it<
riversamenti.puglia@equitaliasud.it<
drca.riversamentorendicontazione@equitaliasud.it<
ragioneriariversamento.basilicata@equitaliasud.it<
ragioneria.molise@equitaliasud.it<
“RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.”
Sede della Provincia di Catania
Via Luigi Rizzo, 39 – 95131 Catania
Telefono: 095 4034113
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) : direzioneprovincialect@pec.riscossionesicilia.it<
Si segnala inoltre che:
Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112
“Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999
Capo II
DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Sezione II
Obblighi contabili e di garanzia
Art. 25.
Conto giudiziale
1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell’articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l’utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale.
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