Gentili colleghi,
ritenendo di fare cosa gradita nei confronti degli associati e non, lo Staff ILA segnala le FAQ Distacco transnazionale da CLIC LAVORO Aggiornamento al 20 settembre 2017<
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FAQ Distacco transnazionale da CLIC LAVORO Aggiornamento al 20 settembre 2017<
1. Come si deve registrare l’azienda straniera sul portale Cliclavoro?
Con le credenziali ricevute al momento della registrazione a Cliclavoro, è necessario accedere al box “Azienda” (visualizzabile dopo aver selezionato Profilo utente presente nell’area riservata). Qui si dovrà cliccare su “Aggiungi” e procedere alla registrazione dell’azienda straniera. Non dovrà essere inserito il codice fiscale, ma selezionare la spunta “Non sono in possesso di P.IVA.” e compilare il campo Codice identificativo.
2. Le aziende italiane che distaccano in un Paese straniero devono effettuare la comunicazione obbligatoria tramite il modello UNI_DISTACCO_UE?
No, la disciplina del Decreto Legislativo n. 136/2016 trova applicazione solo per i distacchi “in entrata” ossia per il distacco di lavoratori da parte di una azienda straniera di altro Stato membro verso l’Italia. Per i distacchi “in uscita” dovrà essere verificata la legislazione di recepimento della Direttiva 2014/67/UE dello specifico Stato membro ospitante, ovvero, la normativa del Paese extraUE sulla materia.
3. Con riguardo al cabotaggio, se una società straniera svolga questo tipo di attività in Italia per pochi giorni, si applicano le disposizioni del D.lgs. 136/2016?
Sì, il Decreto Legislativo n. 136/2016 e i relativi obblighi trovano applicazione nell’ipotesi di impiego di lavoratori per l’effettuazione di operazioni di cabotaggio ai sensi del Capo III del Regolamento (CE) n. 1072/2009 e del Capo V del Regolamento (CE) n. 1073/2009 (art. 1, comma 4, D. Lgs. n. 136).
4. Quali sono le caratteristiche che devono possedere i referenti exarticolo 10 del D.lgs. 136/2016? Dove devono essere indicati i loro dati?
Qualsiasi persona fisica può rappresentare l’azienda straniera distaccante e i lavoratori distaccati. Non è quindi necessario che il referente sia iscritto ad un albo specifico.
L’indicazione del soggetto referente e dei suoi dati è sufficiente che sia presente nel modello UNI_DISTACCO_UE.
5. I referenti indicati nel modello telematico sono responsabili in solido con il prestatore di servizi degli obblighi individuati nel Decreto Legislativo 136/2016?
No, il soggetto destinatario degli obblighi di cui all’art. 10 del citato Decreto e degli eventuali provvedimenti sanzionatori resta il solo prestatore dei servizi (azienda straniera distaccante).
6. Nel caso sia necessario modificare dei dati inseriti in una comunicazione già inviata, come bisogna procedere?
La comunicazione di variazione deve essere inoltrata entro il 5° giorno successivo a quello in cui si origina la necessità di aggiornamento. A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi:
Variazione della data di inizio del distacco: l’invio deve essere effettuato entro il 5° giorno successivo alla nuova data d’inizio
Variazione della data di fine del distacco: l’invio deve essere effettuato entro il 5° giorno successivo all’originaria data di fine precendentemente comunicata
Variazione del luogo di lavoro: l’invio deve essere effettuato entro il 5° giorno successivo della data di variazione del luogo del distacco
Nel caso in cui, invece, si tratta di comunicazioni volte a correggere errori relativi a dati già comunicati entro il 5° giorno successivo alla data di inizio.
7. La documentazione richiesta durante gli accertamenti ispettivi (cfr. circolare INL n.1/2017) deve essere disponibile in lingua italiana già al momento dell’accertamento ispettivo, oppure, può essere prodotta in un secondo momento?
La documentazione tradotta deve essere disponibile al momento dell’accertamento del personale di vigilanza. In caso contrario, troveranno applicazioni le sanzioni richiamate nella circolare citata.
8. Sono previste modalità d’invio alternative a quella telematica per il modello UNI_DISTACCO_UE, in caso di malfunzionamenti della procedura informatica?
Non sono previste modalità alternative per ottemperare all’obbligo. Si ricorda che in caso di certificata indisponibilità del sistema informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è consentito ai prestatori di servizi di adempiere agli obblighi di comunicazione entro le ore 24 del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema (cfr. circolare INL n.3/2016).
9. Il referente ex art. 10, comma 4, D.lgs. 136/2016 con poteri di rappresentanza con le parti sociali deve essere al corrente di tutte le pratiche di distacco in essere presso la società distaccataria?
No, salvo che sia la medesima persona incaricata a svolgere il ruolo di referente di cui al comma 3, lett. b dell’art. 10 citato. Il referente ex art. 10, comma 4, è obbligato ad essere reperibile fisicamente ogni volta ci sia una richiesta motivata delle parti sociali.
10. Per i docenti e/o ricercatori di Università straniere ExtraUE inviati presso Atenei italiani trovano applicazione le disposizioni del Decreto Legislativo n.136/2016 ed, in particolare, quelle relative agli adempimenti contenuti nell’articolo 10?
Per quanto concerne gli obblighi comunicazionali e gli altri adempimenti amministrativi di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 136, si rinvia ai chiarimenti già forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolari n. 1/2017< e n.3/2016<, precisando a titolo esemplificativo e non esaustivo che i suddetti obblighi non si configurano nelle ipotesi di lavoratori distaccati rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 253/2016 (attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari), di ricercatori e lavoratori autonomi, nonché di lavoratori di cui all’art. 27, lett. a, TUI (circolare congiunta MI-MLPS n. 9/2017).
11. È possibile inserire un codice identificativo straniero per l’azienda distaccataria?
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016, la locuzione “prestazione di servizi”, nozione di derivazione comunitaria, presuppone l’espletamento di attività lavorative di carattere temporaneo in favore di un destinatario situato su territorio italiano, che può individuarsi in un’impresa distaccataria appartenente al medesimo gruppo, in una unità produttiva, filiale, sede operativa della azienda straniera distaccante ovvero in un soggetto committente.
Ai fini della qualificazione in termini di filiale o “unità produttiva” dell’azienda straniera distaccante, si precisa come sia necessario riscontrare nella fattispecie concreta un minimo di organizzazione di mezzi e/o di persone, in forza della quale l’impresa stessa vada ad esercitare e/o gestisca un’attività di natura economica in Italia e costituisca, comunque, un centro di imputazione di rapporti e situazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero, anche se per un periodo temporalmente definito.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, ai fini della corretta compilazione del modello UNI_DISTACCO_UE occorre indicare nel campo azienda distaccataria il codice fiscale italiano o la partita I.V.A anche qualora appartenga alla filiale o unità produttiva, situata in Italia, dell’impresa straniera distaccante.
12. Sono ricompresi nell’ambito applicativo del D.lgs. 136/2016 anche i tirocini, realizzati nell’ambito di programmi internazionali, che prevedono lo svolgimento di attività formative in Italia da parte di persone provenienti da vari paesi europei?
No, le disposizioni del D.Lgs. n. 136/2016 trovano applicazione solo nella misura in cui l’attività svolta dal personale sia retribuita nonché inquadrabile nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, come ad esempio un contratto di apprendistato.
13. Deve essere consegnata al lavoratore distaccato una copia della comunicazione UNI_DISTACCO_UE?
No, l’obbligo di consegna al lavoratore della copia di comunicazione di distacco transnazionale sussiste solo per le ipotesi di cabotaggio per cui è necessario l’invio del modello telematico UNI_CAB_UE (cfr. art. 10 D. Lgs. n. 136/2016 per il conducente a bordo del veicolo).
FAQ Distacco transnazionale da CLIC LAVORO Aggiornamento al 20 settembre 2017<
Distacco transnazionale dei lavoratori CLIC Lavoro<
Il distacco dei lavoratori si configura quando un datore di lavoro (detto distaccante), a fronte di un suo interesse e sotto la propria direzione, mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) uno o più lavoratori (distaccati) per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, concordata e disciplinata da un contratto concluso tra le due parti.
Il distacco può avvenire tra due imprese con sede in Italia, oppure, può realizzarsi travalicando i confini nazionali. In ambito comunitario, si parla di distacco transnazionale che consiste in una sorta di trasferimento del lavoratore presso una sede di lavoro sita in un altro paese dell’UE.
I requisiti generali per la validità del distacco sono illustrati qui<. Il Decreto Legislativo n.136/2016< fornisce particolari indicazioni per il distacco transnazionale comunitario, recependo la Direttiva 2014/67/UE. La norma interessa anche le agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distacchino dei lavoratori presso imprese utilizzatrici operative in Italia.
Il nuovo quadro di regole fornisce maggiori tutele ai lavoratori assicurando l’applicazione delle medesime condizioni di lavoro e di occupazione dei propri colleghi di pari livello nell’impresa distaccataria e fornendo indicazioni sugli elementi di autenticità del distacco.
Inoltre, per permettere un monitoraggio del fenomeno, è prevista una comunicazione preventiva da effettuare entro 24 ore del giorno antecedente l’inizio del distacco.
Il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016< ha definito gli standard operativi e le modalità di trasmissione della comunicazione obbligatoria, la quale dovrà avvenire tramite il modello UNI_DISTACCO_UE. Il modello deve essere inviato entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco e ogni variazione successiva dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo.
Gli allegati al Decreto Ministeriale sono disponibili qui<.
Le informazioni trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono accessibili all’INL, all’INPS e all’INAIL.
I prestatori di servizi, in possesso delle credenziali di Cliclavoro, come “Azienda”, possono accedere alla procedura telematica< per effettuare l’adempimento< obbligatorio dal 26 dicembre 2016.
Il Decreto Legislativo n.136/2016< prevede la costituzione di un apposito Osservatorio che raccolga le informazioni legate all’uso del distacco transnazionale nel nostro Paese, come ad esempio, numero di lavoratori coinvolti, durata, settori e territori maggiormente coinvolti. Tutti i dati sulle condizioni di lavoro e di occupazione da rispettare in Italia saranno pubblicati in una specifica sezione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia in italiano che in inglese.
Un altro importante tassello è costituito dalla cooperazione amministrativa tra i vari Paesi UE con l’evoluzione del Sistema “Internal Market Information”(IMI), messo a punto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri, per facilitare lo scambio di informazioni e la mutua assistenza sulla mobilità dei lavoratori.
Per saperne di più, visita il nuovo sito< dedicato al distacco transnazionale: troverai informazioni sulle condizioni di lavoro e sugli adempimenti necessari!
Tutele per il lavoratore distaccato
Il sistema IMI
Distacco transnazionale dei lavoratori CLIC Lavoro<
FAQ Distacco transnazionale da CLIC LAVORO Aggiornamento al 20 settembre 2017<
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