Con riferimento alla disposizione prevista dell’art. 49 DL 77/2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. 1049 del 19.05.2022 ha fornito indicazioni in merito alla circostanza se tale disposizione trovi applicazione ai subappalti già in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, ovvero solo a quelli successivamente autorizzati o ancora ai soli contratti di subappalto relativi a gare bandite dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto.
Con la citata nota l’INL ha chiarito che il nuovo comma 14, in linea con quanto previsto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, risulta applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021 (01.06.2021)
Si rammenta che la disposizione prevede che “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”
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