Con la nota n. 1156 del 22 dicembre 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni in merito alla procedura che gli Ispettorati territoriali devono adottare in caso di sottoscrizione di un contratto a termine in forma assistita ed in particolare nei casi in cui si deroghi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in forza di una regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ex art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011). La nota in questione chiarisce che, laddove i contratti di prossimità posti a fondamento di tali deroghe siano stati stipulati, a loro volta, in violazione dei limiti posti dal citato art. 8 – con particolare riferimento ai vincoli di materia di scopo, oltre a quelli imposti dalla Costituzione o, ancora, in relazione al requisito di maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie – gli stessi non potranno ritenersi
produttivi di effetti e pertanto non sarà possibile stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015 in applicazione dei citati contratti di prossimità.
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