Con Nota prot. 1026 del 23 novembre 2020 la Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel riscontrare una richiesta di parere da parte di Confindustria Piemonte, ha affermato che non si ritiene possibile la “trasformazione” di un contratto di apprendistato di I livello in apprendistato di alta formazione e ricerca in quanto il D.Lgs. n. 81/2015 prevede espressamente tale possibilità esclusivamente per l’apprendistato professionalizzante.
Con il citato parere, invece, si ritiene ammissibile, in assenza di esplicite previsioni normative o contrattuali, la “successione” di un nuovo contratto di apprendistato, sempreché il piano formativo sia diverso rispetto a quello già portato a termine secondo i principi ed i criteri già chiariti in passato dal Ministero del lavoro. Tale possibilità è ravvisabile anche nell’ipotesi in cui il nuovo contratto di apprendistato sia finalizzato al conseguimento di un titolo di studio ulteriore rispetto a quello già conseguito anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato di I livello.
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