L’ispettorato Nazionale del lavoro, con nota prot. 553 del 2 aprile 2021 , ha fornito chiarimenti in ordine ai presupposti per l’emanazione, da parte delle strutture territoriali, del provvedimento di astensione dal lavoro post partum .
La nota chiarisce che la finalità delle disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001 è quella di tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole attraverso l’adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte o attraverso l’astensione dal lavoro.
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di tutela, in tale ottica, il DVR non è vincolante, come già chiarito con Interpello n.28/2008 ( in base al quale la valutazione sostanziale e diretta delle condizioni di lavoro e dell’organizzazione aziendale svolta dagli organi di vigilanza “può prescindere dal documento di valutazione dei rischi che comunque l’ispettore ha facoltà di esaminare”). Pertanto, in caso di impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni compatibili con il proprio stato di puerpera, l’adibizione della lavoratrice a mansioni comportanti un “rischio” (nel caso di specie trasporto e sollevamento di pesi) anche se non contemplato nel DVR, è condizione sufficiente per l’adozione del provvedimento di tutela da parte dell’ITL.
Inoltre, in riferimento all’art. 16, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 151/2001 (il quale prevede che qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni antecedenti al parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria si aggiungono al periodo di congedo obbligatorio di maternità da fruire dopo il parto) l’INL conferma la posizione espressa dall’INPS con Circolare numero 69 del 28 aprile 2016.
La nota, infine, affronta la problematica del diritto di astensione derivante da una sentenza dichiarativa emessa dal giudice. In tal caso l’INL chiarisce che, sotto il profilo procedimentale “pur in presenza di sentenza dichiarativa circa la sussistenza del diritto all’astensione, sia in ogni caso necessaria l’emanazione da parte dell’ITL del relativo provvedimento amministrativo di interdizione. Per quanto attiene, invece, alla richiesta nei confronti dell’Istituto previdenziale per l’erogazione dell’indennità sostitutiva, occorre che la lavoratrice inoltri sempre un’apposita istanza all’INPS (cfr. art. 1, D.L. n. 663/1969 conv. da L. n. 33/1980) ciò in quanto la sentenza dichiarativa del diritto non sostituisce l’atto provvedimentale della PA inteso quale presupposto necessario per l’erogazione della relativa indennità”.
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.