INPS- Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali. Nuove indicazioni amministrative

Con     Circolare Inps n.113 del 28 luglio 2021  l’Istituto,  uniformandosi ai principi espressi dalla Suprema Corte con sentenze n. 14257/2019 e 5541/2021 in merito all’applicazione dell’art. 3 comma 8 L.335/1995, fornisce indicazioni in merito all’efficacia retroattiva dell’inquadramento previdenziale nel settore economico corrispondente all’attività effettivamente svolta. In particolare l’Istituto recepisce il più recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’inquadramento ha effetto retroattivo solo se il datore di lavoro ha fornito dichiarazioni inesatte al momento dell’avvio dell’attività. Nel caso invece la variazione sia intervenuta successivamente l’omessa comunicazione comporta la specifica sanzione prevista dal DL 352/78, art. 2, senza che la disposizione comporti conseguenze sotto l’aspetto della decorrenza del nuovo inquadramento. Pertanto, il nuovo inquadramento non avrà efficacia retroattiva ma  avrà efficacia da periodo di paga in corso alla data del provvedimento di notifica del cambiamento.

 

0 Condivisioni

Be the first to comment

Leave a Reply