Con Messaggio numero 72 del 11-01-2021 l’Inps ha fornito ulteriori indicazioni, aggiuntive rispetto a quanto già chiarito con Circolare n.122/2020, relative all’applicazione dell’esonero contributivo previsto dal cd. “Decreto Agosto”.
Le indicazioni fornite con il messaggio 72/2021 hanno creato perplessità negli addetti ai lavori soprattutto con riguardo all’ipotesi di somministrazione, per la quale l’Ente previdenziale ritiene che la “decontribuzione” trova applicazione solo se l’agenzia presso cui “formalmente è incardinato” il lavoratore somministrato (espressione “atecnica che già di per se richiederebbe una precisazione) sia situata in una delle regioni svantaggiate interessate dal provvedimento.
Le maggiori perplessità emerse riguardano la coerenza dell’ indicazione fornita con le disposizioni di cui al D.lgs 150 del 2015, ed in particolare gli art. 31 e 32. In tema di somministrazione, infatti , la normativa richiamata prevede che degli esoneri, incentivi e/o sgravi beneficiario è l’utilizzatore; per cui, coerentemente con le disposizioni di carattere generale, la decontribuzione sarebbe dovuta essere riconosciuta in base al luogo di impiego del lavoratore somministrato (ossia ove ha sede l’utilizzatore) indipendentemente da dove avesse sede l’Agenzia .
Si rammenta che le regioni interessate sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
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