Oggetto: interpello ex art. 9 , D.Lgs. n. 124/2004 – permessi ex art. 33 della L. n. 104/1992
La Federimorchiatori ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta applicazione della disciplina in materia di permessi legati alla disabilità, contenuta nell’art. 33 della L. n. 104/1992. Più in particolare l’istante chiede un parere in ordine al contemperamento tra buon andamento della attività imprenditoriale “anche in considerazione degli (…) obblighi derivanti dalla (…) attività svolta in regime di concessione esclusiva, con il diritto all’assistenza da parte del disabile e di garantire la tutela di beni costituzionalmente tutelati quali la salvaguardia delle vita e della sicurezza in mare”.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
La problematica è stata in parte affrontata con risposta ad interpello n. 31/2010 nel quale l’istante poneva alcune questioni legate:
– alla sussistenza di un preavviso con il quale i permessi devono essere richiesti dal lavoratore avente diritto;
– alla individuazione di chi – datore di lavoro o dipendente – stabilisce le date di fruizione del permesso;
– della facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata per la fruizione del permesso.
A tali problematiche la Scrivente aveva risposto evidenziando tra l’altro la possibilità, da parte del datore di lavoro, di richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:
– il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
– purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;
– segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze;
Soluzioni analoghe possono trovarsi anche in relazione a quanto richiesto dalla Federimorchiatori, tenendo tuttavia in debito conto che l’attività svolta dai datori di lavoro rappresentati è in regime di concessione esclusiva e, al pari del diritto all’assistenza del disabile, presiede beni costituzionalmente tutelati quali la salvaguardia della vita e della sicurezza in mare.
Premesso quanto sopra, si ritiene che l’ipotesi descritta possa trovare soluzione in accordi, da prendere anche a cadenza mensile, con i richiedenti i permessi o con le loro rappresentanze aziendali. Tali accordi dovranno pertanto individuare, in ogni caso, una programmazione tale da consentire, senza aggravio di costi per le aziende, l’armamento e l’equipaggiamento dei rimorchiatori di guardia previsti dalle concessioni o degli ulteriori rimorchiatori eventualmente di volta in volta richiesti dall’Autorità marittima per motivi di sicurezza.
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – permessi per assistenza disabili di cui all’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992.
L’ Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito ai permessi previsti dall’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. In particolare, si chiedono chiarimenti relativi alle modalità di fruizione dei tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche in permessi orari, per quanto concerne:
– il preavviso con il quale tale permesso deve essere richiesto dal lavoratore avente diritto;
– il soggetto – datore di lavoro o dipendente – che stabilisce le date di fruizione del permesso;
– la facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata per la fruizione del permesso, spostandola ad altra data.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si rappresenta quanto segue
Stante l’assenza di una disciplina normativa in ordine alle problematicità oggetto di interpello, occorre richiamare principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto all’assistenza da parte del disabile.
In tal senso si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:
– il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
– purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;
– segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze; la predeterminazione di tali criteri dovrebbe altresì garantire il mantenimento della capacità produttiva dell’impresa e senza comprometterne, come detto, il buon andamento.
I medesimi principi dovrebbero evidentemente essere osservati per quanto concerne la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – disciplina congedi parentali di cui all’art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 80/2015.
L’Assaereo ha avanzato istanza d’interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sui congedi parentali di cui all’art. 32, D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dall’art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 80, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in vigore dal 25 giugno 2015.
In particolare l’istante chiede se, a seguito del suddetto intervento normativo che prevede per la richiesta di congedo un periodo di preavviso non inferiore a cinque giorni, le previsioni contenute nella contrattazione collettiva formatasi nella vigenza della precedente disciplina normativa possano continuare a ritenersi operative anche con rifermento al periodo di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai 15 giorni.
Si pone, inoltre, la questione relativa alla possibilità per il datore di lavoro, anche in presenza di una richiesta del lavoratore nel rispetto del termine minimo di preavviso, di disporre una diversa collocazione temporale di fruizione del congedo in ragione di comprovate esigenze di funzionalità organizzativa
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, nonché dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
Ai fini della soluzione del quesito sollevato, occorre muovere dalla lettura dell’art. 7, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 80/2015 il quale, nel riformulare il disposto di cui all’art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, sancisce che ai fini dell’esercizio del diritto in questione “il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo”.
Rispetto alla precedente formulazione dell’art. 32, comma 3, il Legislatore del 2015 è quindi intervenuto solo a ridurre il limite minimo del periodo di preavviso da quindici a cinque giorni, fermo restando, in continuità con la normativa previgente, il rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina delle modalità e dei criteri di fruizione dei suddetti congedi.
La modifica in questione rientra, peraltro, tra le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 80 in via sperimentale per l’anno 2015 e per le giornate di astensione fruite nel medesimo anno; per gli anni successivi, infatti, l’art. 26, comma 3 del decreto, condiziona il riconoscimento dei benefici alla individuazione della necessaria copertura finanziaria ad opera degli ulteriori decreti attuativi della L. n. 183/2014. Tale copertura è stata successivamente assicurata dall’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015 che ha, altresì, espressamente richiamato la clausola di salvaguardia dell’art. 27 del D.Lgs. n. 80/2015 in virtù della quale le misure in questione potranno essere rideterminate con decreto interministeriale nell’ipotesi in cui l’azione di monitoraggio faccia registrare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa contemplate dalla norma.
Ciò premesso, in risposta al primo quesito, in considerazione del fatto che l’operatività delle misure introdotte nei termini previsti dal Decreto n. 80/2015 resta condizionata alla verifica, effettuata in sede di monitoraggio periodico, circa la loro perdurante compatibilità finanziaria e tenuto altresì conto del fatto che il Legislatore del 2015 ribadisce, in continuità con la formulazione precedente dell’art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, la validità del rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina dell’istituto, si può ritenere che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti.
In particolare, deve ritenersi che i termini di preavviso minimi restino fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi.
Per quanto concerne il secondo quesito, riguardante la possibile collocazione temporale alternativa del congedo da parte del datore di lavoro, va osservato che la giurisprudenza di legittimità qualifica il diritto alla fruizione del congedo in termini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso (cfr. Cass. 16 giugno 2008, n. 16207). Resta comunque ferma la possibilità – così come rappresentato con risposte ad interpello n. 31/2010 e n. 1/2012 in relazione ai permessi ex L. n. 104/1992 – di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione V Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4068
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