Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ai quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull’identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici e sull’obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d’urgenza.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa
Commissione in merito a quattro quesiti:
in quali casi l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, sono equiparati ai lavoratori e devono quindi sottostare a tutto quanto è previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, considerando che nello svolgimento dell’attività ordinaria, l’allievo o il corsista utilizza gessi, lavagne digitali, colle, colori ecc. che sono agenti chimici e attrezzature videoterminali;
quali sono i criteri di identificazione del datore di lavoro, dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche;
quali sono i criteri di identificazione e di reperimento degli enti bilaterali e organismi paritetici di cui all’accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
limiti dell’obbligo di informazione e formazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato ad una supplenza in via d’urgenza.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
In merito al primo quesito preliminarmente si rileva che l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che al lavoratore è equiparato “l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione […]”.
In particolare occorre evidenziare che, in attesa dell’emanazione del decreto di cui all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, l’equiparazione dell’alunno al lavoratore deve intendersi nei termini fissati dal decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382, «Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado» che all’art. 1, comma 2, espressamente prevede “sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L’equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. In tali ipotesi le attività svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativo didattico.
Premesso quanto sopra, fermo restando che tutti gli strumenti devono essere usati secondo i principi di prudenza e diligenza espressi dai codici civile e penale, il D.Lgs. n. 81/2008 equiparando ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale unicamente nei casi e per il tempo in cui “si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali”, da un lato esclude l’applicazione delle norme specifiche di salute e sicurezza sul lavoro in tutti i periodi ed in tutti i casi in cui gli allievi siano applicati in attività scolastiche ed educative nelle quali i programmi di insegnamento e formazione non prevedano l’uso di attrezzature di lavoro e l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici con la frequentazione di laboratori appositamente attrezzati, dall’altro esclude qualsiasi deroga nell’applicazione delle norme prevenzionali, comprese – a titolo di esemplificazione – quelle relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, quando gli allievi acquisiscano la parificazione allo stato di “lavoratore”.
Per quanto concerne il secondo quesito, il datore di lavoro è quello identificato dall’art. 8 del decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 che, nel prevedere i limiti di applicazione anche alle “Istituzioni scolastiche ed educative non statali”, specifica “Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell’ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353.” Tale individuazione deve comunque rispettare quanto previsto dall’art. 2, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 che definisce il datore di lavoro come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
In riferimento al terzo quesito la Commissione evidenzia che l’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 ha
ampiamente trattato la questione relativa agli Organismi Paritetici dando indicazioni relative a quanto previsto
dall’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 in merito alla richiesta di collaborazione da parte del datore di lavoro agli organismi paritetici “ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro”. In particolare l’Accordo sopracitato, relativamente alla collaborazione di cui all’art. 37 espressamente prevede “[…] Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell’ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in questo senso la definizione di “organismo paritetico” dettata all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria attività di “supporto” alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso l’articolo 37, comma 12, citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene che il “territorio” di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro […] potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale.” Per quanto riguarda la parte del quesito relativa alla necessità di dimostrazione, da parte del datore di lavoro/organizzatore del corso, dell’inesistenza, nel territorio, di organismi paritetici per il settore di riferimento, è parere della Commissione che non sia suo onere dimostrare la non presenza dell’Organismo paritetico nel settore e nel territorio in cui si svolge la propria attività.
In ordine all’ultimo quesito, il punto 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede, con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, il riconoscimento dei crediti formativi alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. In particolare “qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore”. Pertanto il datore di lavoro può facilmente dimostrare l’adempimento di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 chiedendo al lavoratore l’esibizione dell’attestato di frequenza di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Viceversa, qualora il lavoratore sia privo della formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, il datore di lavoro deve provvedere ad avviare il lavoratore ai corsi di formazione anteriormente “o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività. Il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
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D. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate
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