INTERPELLO N. 10/2014 del 11/07/2014 – Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

INTERPELLO N. 10/2014 del 11/07/2014 – Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione delle associazioni di professionisti senza scopo di lucro previste dall’Allegato A, lettera B), punto 1.1. lett. e) dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. Al riguardo va premesso che l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. In particolare l’allegato A, lettera B) individua, al punto 1.1., i soggetti formatori tra i quali “gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra” (punto 1.1. lett. e)).

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che, con la dicitura “associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali”, l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 intenda riferirsi a qualunque associazione necessariamente connotata, negli atti di costituzione, dall’assenza di finalità lucrative e che sia stata espressamente riconosciuta dall’ordine o collegio professionale di riferimento – in base a specifiche procedure, la cui discrezionalità è rimessa al medesimo ordine o collegio professionale – sempre che si tratti di un ordine o collegio relativo alle figure professionali di cui all’art. 98 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008.

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 60 del 12-03-2012

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 22 febbraio 2012 Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR). (12A02668) (GU Serie Generale n.60 del 12-03-2012 – Suppl. Ordinario n. 47)

Art. 1; Allegato A; Allegato I; Allegato II; Allegato III; Allegato IV; Allegato V; Allegato VI, Allegato VII; Allegato VIII; Allegato IX; Allegato X;

 

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131

pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

D. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate

 

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

 

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