Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito in merito alla composizione della commissione d’esame relativa all’abilitazione dei generatori di vapore.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai requisiti dei componenti della commissione d’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore. In particolare l’istante chiede di sapere “quali siano i titoli di studio richiesti per poter essere nominato quale “esperto in materia di impianti di generazione di vapore”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, punto 3), del Regio Decreto n. 824/1927”.
Al riguardo va premesso che la commissione d’esame per il rilascio del certificato di abilitazione è disciplinata dall’art. 29 del Regio Decreto n. 824/1927 che espressamente prevede “Il certificato di abilitazione è rilasciato dagli uffici dell’Ispettorato del lavoro, in base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad apposita Commissione, nominata dal Ministro per il lavoro e composta:
1) da un ispettore del lavoro, laureato in ingegneria, di grado non inferiore all’ottavo, appartenente all’ufficio dello Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge la sessione di esami, con funzioni di presidente;
2) dal direttore della sezione dell’Associazione nazionale controllo della combustione, competente per territorio, o da un funzionario della sezione stessa laureato in ingegneria da lui delegato;
3) da un esperto in materia di impianti di generazione di vapore”.
Occorre altresì evidenziare che la riforma sanitaria operata dalla legge n. 833/1978 ha determinato tra l’altro la soppressione della suddetta associazione e il trasferimento delle relative competenze agli organi del servizio sanitario preposto alla tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e all’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro istituito con D.P.R. 31/07/1980, n. 619 (ora confluito in Inail).
A seguito della cessazione dell’attività dell’A.N.C.C. ed il trasferimento delle relative competenze non omologative alle U.S.L., il Ministero del Lavoro con circolare n. 39 del 29 marzo 1983 forniva indicazioni sulla composizione delle commissioni di esami ed in particolare precisava che il “direttore della sezione dell’Associazione nazionale controllo della combustione, competente per territorio”….. “deve ritenersi automaticamente sostituito, dal 1°gennaio 1983, da un funzionario, laureato in ingegneria, della U.S.L. territorialmente competente a effettuare i compiti già svolti dall’A.N.C.C., designato dalla U.S.L. medesima”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Il rilascio del certificato alla conduzione dei generatori di vapore è subordinato alla valutazione della commissione al fine di verificare una formazione professionale da parte del candidato idonea a prevenire e, comunque, a gestire nel migliore dei modi gli effetti pregiudizievoli per l’ambiente e la salute che potrebbero derivare sia da errore umano sia da guasto tecnico sia da una non corretta conduzione dell’impianto. Gli esami di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche in relazione al grado di abilitazione da conseguire; il legislatore ha ritenuto pertanto che nella commissione, oltre a due componenti laureati in ingegneria, vi fosse un esperto in materia di impianti di generazione di vapore del quale però non ha ritenuto dover precisare il titolo di studio.
Premesso quindi che la norma non prevede espressamente un titolo di studio di cui deve essere in possesso il “membro esperto”, la sua individuazione rientra nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione deputata al rilascio del certificato di abilitazione. L’individuazione tiene conto della professionalità tecnica del componente in linea con le specifiche competenze nel settore oggetto di esame ed in via preferenziale l’esperto è scelto nell’ambito delle amministrazioni o degli enti con competenza in materia di salute e sicurezza.
LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale. (GU n.360 del 28-12-1978 – Suppl. Ordinario ) da NORMATTIVA
Circolare del Ministero del Lavoro del n. 39 del 29 marzo 1983
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131
pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it
D. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate
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