INTERPELLO N. 15/2013 del 24/10/2013 – Applicazione Legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche.

INTERPELLO N. 15/2013 del 24/10/2013 – Applicazione Legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche.

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito dell’estensione della normativa sul divieto di fumo anche alle cosiddette sigarette elettroniche.

L’Associazione Bancaria Italiana ha avanzato richiesta di interpello per conoscere se, a parere di questa Commissione, la normativa sul divieto di fumo sia estensibile anche alle c.d. “sigarette elettroniche”; in particolare si richiede se, alla luce delle informazioni scientifiche disponibili secondo cui le sigarette elettroniche con nicotina presentano potenziali livelli di assunzione per i quali non è possibile escludere rischi per la salute, il divieto di fumo, di cui alla legge n. 3/2003 debba essere esteso anche a tali dispositivi elettronici.

Al riguardo considerato che le sigarette elettroniche risultano essere dispositivi elettronici costituiti da cilindri metallici o in plastica, muniti di un sistema elettronico di vaporizzazione, attraverso cui possono essere assunte dosi variabili di nicotina e che anche con un uso moderato e con prodotti a bassa concentrazione di nicotina, può essere superata la dose quotidiana accettabile, prevista dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

La sigaretta elettronica è da considerare, secondo le recenti classificazioni, “un articolo” con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in particolare nicotina.

Considerato che non sono riportati effetti univoci certi sull’impatto sulla salute negli ambienti chiusi del particolato inalato con l’uso della sigaretta elettronica, che può contenere oltre alla nicotina, anche in dimensioni nanometriche, altre sostanze, quali: cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro, risultano necessari ulteriori approfondimenti scientifici.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione, in analogia all’orientamento europeo esistente – richiamato anche dal parere n. 34955/CSC6 del 26/09/2012 dell’Istituto Superiore di Sanità – di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco – in quanto non contenenti tabacco – ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall’articolo 51 della legge n 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori.

In ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio, ferma restando la possibilità il datore di lavoro, nell’ambito della propria organizzazione di vietare l’uso delle sigarette elettroniche in azienda, nel caso in cui ciò non avvenga, né potrà essere consentito l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate).

 

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma Tel. 06.4683.4131

pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it

D. Lgs. n. 81/2008 Versioni Coordinate

 

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108 ) note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

 

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